Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11930 del 13/12/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11930 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TARTAGLIA EDUARDO N. IL 21/03/1954
avverso l’ordinanza n. 1799/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
05/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difenso Avv.,
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Data Udienza: 13/12/2013
OSSERVA
Tartaglia Eduardo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale
del riesame di Roma , in data 5-7-13, che ha confermato l’ordinanza custodiale
emessa dal Gip dello stesso Tribunale , il 13-6-13 , in ordine ai reati di cui agli artt
110-81 cpv -314 cp e 110 — 48 -479 cp .
Il ricorso va dichiarato inammissibile , poiché, in data 20-11-13, l’imputato vi ha
rinunciato .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. TRECENTO/00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma il 13-12-13.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari.