Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1193 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1193 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO SALVATORE SANTO N. IL 19/10/1957
avverso la sentenza n. 4675/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO ANTONIO
BRUNO;

Data Udienza: 22/10/2015

Considerato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di
Palermo confermava la sentenza del 12 aprile 2011 con la quale il Tribunale di
Agrigento aveva dichiarato Salvatore Santo Russo colpevole dei reati di minaccia
aggravata (brandendo un bastone all’indirizzo di Antonino Mazzara) e di porto
ingiustificato di strumento atto ad offendere e, per l’effetto lo condannava alle
pene di giustizia;
che avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per

– insussistenza del reato di minaccia aggravata;
esclusione del bastone dal novero delle armi di cui è sanzionato il porto
ingiustificato;
eccessiva entità della pena anche per ingiusto diniego delle attenuanti
generiche.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso é palesemente infondato, posto che,
correttamente, i giudici di merito hanno ravvisato gli estremi del reato di cui
all’art. 612 comma 2 nella fattispecie in esame, consistente nella minaccia rivolta
alla persona offesa brandendo un bastone;
che manifestamente infondato è anche il secondo motivo, posto che il
bastone in oggetto rientra certamente nel novero degli strumenti atti ad offendere
di cui non è giustificato il proto, donde la sussistenza dell’ipotesi delittuosa di cui
all’art. 4 I. n. 110/1975;
che il terzo motivo è inammissibile in quanto attiene a questione
prettamente di merito, relativa all’assetto sanzionatorio, insindacabile in questa
sede in quanto assistito da congrua e pertinente giustificazione;
che il ricorso è, pertanto, inammissibile ed alla relativa declaratoria
conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2015

IL CONSIGLIERE EST.

cassazione, affidato ai motivi di seguito indicati;

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