Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11929 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11929 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO LUIGI N. IL 23/03/1960
CASTELLANO SILVANA N. IL 18/03/1945
nei confronti di:
PIRTOLI PIRTOLI MANFREDO DOMENICO N. IL 16/12/1951
avverso la sentenza n. 9183/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LECCE, del 06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E
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1■1 I v I- CCA-131 .

Uditoildifensor(Avv.;
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1 Lft

Data Udienza: 13/12/2013

1. Le parti civili , Rizzo Luigi e Castellano Silvana, ricorrono per cassazione
avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art 425 cpp , dal Gup
del Tribunale di Lecce , il 6-3-13 ,nei confronti di Pirtoli Pirtoli Manfredo
Domenico, in ordine al delitto di cui all’art 368 cp per avere, con denuncia —
querela presentata il 23-2-11, incolpato il Rizzo e la Castellano del reato di
estorsione ,pur sapendoli innocenti , in relazione a vicende attinenti al contratto
di affitto di azienda intercorso fra la “Vic ” srl e la “2 Elle Servizi” srl. Il Pirtoli
lamentava ,in particolare, come risulta dalla sentenza impugnata, di essere stato
costretto a sottoscrivere un accordo transattivo in ragione delle sue precarie
condizioni economiche e al solo fine di evitare il protesto dei titoli che aveva
rilasciato.
2. I ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione degli artt 368 e 43 cp
poiché dalle risultanze acquisite è emerso che il Pirtoli , dovendo adempiere al
contenuto negoziale dell’atto transattivo , intercorso tra le parti , e volendo
comunque evitare ogni azione giudiziaria volta alla tutela dei diritti del Rizzo
,aveva consegnato a quest’ultimo alcuni assegni . In seguito , per evitare che i
titoli venissero posti all’incasso , il Pirtoli aveva deciso di denunciare artatamente
il Rizzo e la Castellano , adducendo una pretestuosa ricostruzione della vicenda.
Sussiste dunque non solo l’elemento materiale ma anche quello psicologico del
reato di calunnia, ingiustificatamente non ravvisato dal Gip.
2.1.11 difensore del Pirtoli , con memoria depositata il 12-12-13, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receputm , nella giurisprudenza di
questa Corte , che, anche alla luce della novella del 2006 , il controllo del
giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza
strutturale della decisione , di cui saggia l’oggettiva “tenuta” sotto il profilo
logico-argomentativo e quindi l’accettabilità razionale , restando preclusa la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (
Cass Sez III 27 -9-2006 n. 37006, Piras , rv n. 235508; Cass Sez VI, 6-6-06n.
23528, Bonifazi , rv n. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità , nel
momento del controllo della motivazione , non deve stabilire se la decisione di
merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione , ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento , atteso che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte di
i

RITENUTO IN FATTO

cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini , il giudice di
legittimità , che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge , non
può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo
sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è
riservato al giudice di merito , essendo consentito alla Corte regolatrice
esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, , ex plurimis
, Cass Sez fer. , 3-9-04 n. 36227 , Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39 , 86; Cass
sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi , 2004 , n. 36, 64 ; Cass , Sez V, 15-4-2004
n. 22771, Antonelli , ivi, 2004n. 26, 75).
3.1. Nel caso in disamina, la Corte d’appello ha evidenziato che , nel contesto di
una controversia esistente fra il Pirtoli , da una parte, e il Rizzo e la Castellana,
dall’altra, si era addivenuti , in data 20-12-10 , ad un accordo transattivo , con
impegno del Pirtoli a versare 45000 euro , a titolo di risarcimento del danno.
Senonchè il Pirtoli , il 23-2-11,presentò, nei confronti del Rizzo e della
Castellano , una denuncia , lamentando di essere stato costretto a sottoscrivere
l’accordo in ragione delle sue precarie condizioni economiche e al solo fine di
evitare il protesto dei titoli che aveva rilasciato. La denuncia venne poi
archiviata, con ordinanza del 2-11-11 , in cui si evidenziava la natura prettamente
civilistica della controversia. Orbene- argomenta il Gip- se , per un verso , risulta
che le parti erano assistite, in sede di transazione , dai rispettivi avvocati e quindi
si potrebbe ipotizzare la natura strumentale della denuncia del Pirtoli , nell’ottica
di un disegno preordinato ad evitare il pagamento o il protesto dei titoli , dei
quali aveva infatti chiesto il sequestro, per altro verso non vi sono elementi
sufficienti per sostenere validamente l’accusa in giudizio sul piano dell’elemento
psicologico Non può infatti affermarsi la matrice dolosa dell’incolpazione , attesa
la netta contrapposizione degli interessi in conflitto e la conseguente incapacità
del Pirtoli , convinto delle proprie ragioni, di rappresentarsi la calunniosità delle
accuse.
3.2.Come si vede, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia
in un apparato esplicativo puntuale, coerente , privo di discrasie logiche , del
tutto idoneo a rendere intelligibile l’itinerario logico-giuridico esperito dal
giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D’altronde , gli epiloghi
decisionali dell’udienza preliminare in ordine ai casi che risultano , allo stato
degli atti , aperti a soluzioni alternative , si collocano nel solco delle coordinate
già tracciate dall’art 125 disp att cpp per l’archiviazione , come logico
completamento della riforma introdotta con la legge 105/93 , che ha soppresso il
presupposto dell’evidenza (Sez. Un. 30-10-02, Vottari , Cass. pen 2003, 396). La
2

-I

disposizione dell’art 425 co 3 cpp, nel testo novellato dalla 1. 16-12-1999 n. 479,
esprime dunque l’omologazione formale della regola di giudizio che presidia la
decisione del giudice dell’udienza preliminare a quella relativa alla decisione
sulla richiesta di archiviazione. Ne deriva che l’esito liberatorio si impone, come
affermato dalla Corte costituzionale anche con la sentenza n 71 del 1996 ,
qualora sia fondato prevedere che l’eventuale istruzione dibattimentale non possa
fornire ulteriori , significativi apporti, al fine di superare il quadro d’insufficienza
o contraddittorietà probatoria. E’ necessario dunque parametrare l’insufficienza,
contraddittorietà o inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio , di cui all’ art 425
co 3 cpp , all’inutilità del dibattimento ( Cass. 16-11-2001 , Acampora , Cass pen
2002 , 1632). E, nel caso in disamina , la motivazione del provvedimento
impugnato si sostanzia in un apparato esplicativo pienamente idoneo a sostenere
adeguatamente l’asserto relativo all’inutilità del vaglio dibattimentale.
Il ricorso va dunque rigettato , poiché basato su motivi infondati , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM
RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 13-12-13 .

..“

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