Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11926 del 10/12/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11926 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LEO GUGLIELMO
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa Moro Antonio nel procedimento a
carico di
Gennatiempo Maria, nata a Salerno il 16/05/1971
avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Noia in data 28/02/2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
viste le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, in persona del
sostituto dott.ssa M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. È impugnato il decreto del 28/02/2013 con il quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Noia ha disposto l’archiviazione del procedimento
iscritto nei confronti di Maria Gennatiempo in ordine al delitto di calunnia.
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Data Udienza: 10/12/2013
Il procedimento in questione scaturisce dalla denuncia-querela presentata dal
coniuge dell’interessata, Antonio Moro, in data 10/09/2011. In chiusura del testo
scritto prodotto in occasione della denuncia il Moro, odierno ricorrente, aveva
espressamente richiesto di essere avvisato in caso di domanda di archiviazione
del pubblico ministero.
2. Con un unico motivo di ricorso il difensore del denunciante, costituito allo
scopo procuratore speciale, denuncia violazione di legge con riguardo al disposto
previa comunicazione all’interessato circa la richiesta di archiviazione formulata
dal pubblico ministero e accolta dal giudice. L’omissione determina, secondo il
ricorrente, nullità del decreto impugnato a norma degli artt. 409, comma 2, e
127 cod. proc. pen.
In premessa, lo stesso ricorrente afferma che la persona offesa avrebbe
ricevuto notizia dell’archiviazione in data 14/03/2013, giorno di comunicazione
del certificato rilasciato a domanda del Moro circa lo stato del procedimento. Di
tale certificato è allegata copia al ricorso (datato, quest’ultimo, 19/03/2013 e
pervenuto il 22/03 successivo).
3. Il ricorso deve essere accolto.
3.1. L’impugnazione va ritenuta anzitutto tempestiva. Com’è noto, secondo
l’orientamento prevalente, che il Collegio ritiene di condividere, il termine a
disposizione della persona offesa per il ricorso contro il provvedimento che
dispone l’archiviazione, in violazione del diritto al contraddittorio nascente
dall’opposizione, decorre dalla data in cui l’avente diritto ha ricevuto effettiva
notizia della decisione giudiziale (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 41173 del
19/09/2013, rv. 257235; Sez. 6, Sentenza n. 25019 del 23/05/2013, rv.
255475). Nel caso di specie il ricorrente ha documentato in modo attendibile
modi e tempi di conseguita conoscenza del decreto impugnato, e non risultano
dagli atti elementi che contrastino la sua affermazione.
3.2.
L’omissione della notifica di un avviso circa la presentazione della
richiesta di archiviazione, nei casi in cui la persona offesa ha chiesto di esserne
informata, comporta la nullità del successivo decreto di accoglimento, secondo
una giurisprudenza ormai risalente e consolidata (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n.
24273 del 19/03/2013, rv. 255108).
3.3. L’impugnato provvedimento di archiviazione deve dunque essere
annullato senza rinvio. Come già ritenuto da questa Corte in altre occasioni (Sez.
6, Sentenza n. 39242 del 25/10/2011, rv. 251048), gli atti devono essere
restituiti non al giudice che ha adottato il provvedimento annullato, ma al
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del comma 2 dell’art. 408 cod. proc. pen., non essendo stata spedita alcuna
pubblico ministero, sul quale grava l’onere di provvedere all’integrazione del
contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica di Noia per gli adempimenti di cui all’art. 408,
comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso il 10/12/2013.