Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11925 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11925 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTIPAGLIA GALLO FRANCESCO N. IL 29/08/1978
avverso l’ordinanza n. 2857/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto.
1. Battipaglia Gallo Francesco tramite il difensore fiduciario , propone ricorso per Cassazione
avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame ex art 309,
ha dato conferma alla custodia cautelare disposta dal Gip presso il medesimo Tribunale ai
danni del ricorrente , gravemente indiziato del reato di cui all’art 74 Dpr 309/90 , aggravato
ex art 7 Legge 203/01 .
2. Due i motivi a sostegno del gravame .
3.1 Con il primo lamenta il ricorrente violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli

che il provvedimento del GIP era stato contrastato evidenziando che la posizione del ricorrente
, incensurato, riposava esclusivamente sulle diverse dichiarazioni dei collaboranti, ritenute
convergenti; che tuttavia era da evidenziarsi a monte la differente consistenza dei ruoli ascritti
tra imputazione e valutazione cautelare , tale da rendere la prospettiva accusatoria , il tema di
prova , fungibile e che ciò incideva sul giudizio da rendere in punto a conferenza e
convergenza delle dichiarazioni; del resto tale incertezza derivava proprio dalla
contaddittorietà delle fonti giacché le dette dichiarazioni , una per una esaminate , erano prive
di specificità dei fatti ascritti al ricorrente nell’ottica partecipativa , non convergenti tra loro
ascrivendo al ricorrente ruoli diversi ed anche in contrapposizione logica, apertamente
contrastanti rispetto al materiale indiziario complessivamente assunto. IN particolare il
dichiarante Luppo lo descrive in termini assolutamente distanti dall’imputazione , quale
soggeto che , avvalendosi dei contatti con la famiglia De simone , occasionalmente , in caso di
esigenza , forniva il clan eavalieri senza esserne affiliato; Nasto lo definisce genericamente
come partecipe e abituale fornitore del clan cavalieri , con precipuo riferimento al gruppo dei
pisielli ed in evidente contrasto con le nozioni fornite dal primo ed in distonia con il capo di
imputazione; per Montella il ricorrente sarebbe affiliato e diretto gestore della piazza operativa
nel clan penniniello che tuttavia in imputazione risulta ascritto ad altri sodali e che nei diversi
sequestri operati mai ha visto oggettivamente coinvolto il ricorrente ; Sentiero Giuseppe è
assolutamente generico così da risultare evidentemente utile alla prospettazione accusatoria
(lo descrive come un grossista che lavora con i De simome e con i Gallo- Cavalieri) ; Sentiero
Pasquale è l’unico dettagliato ed anche in linea con l’imputazione, lo descrive come soggetto
che traffica a livello internazionale , punti di raccordo tra le Famiglie, De Simone e Cavalieri ,
attivo nel seistema delle puntata grazie alla collaborazione con il Di Nocera ; ma quest’ultimo,
sentito espressamente sul ricorrente afferma di conoscerlo ma nulla riferisce in ordine ad un
suo possibile coinvolgimento.
A fronte di tali rilevi il Tribunale ha risposto descrivendo il ruolo del ricorrente quale gestore di
piazza di spaccio e di fornitore per il clan di sostanze stupefacenti, in ciò favorito dalla
parentela con il clan De Simone ; che non v’era contrasto tra le dichiarazioni dei collaboranti,
ben potendo il rapporto con i Desimone favorire l’approvvigionamento di sostanza in caso di
necessità per il Gruppo dei cavalieri ; che non v’era poi contrasto tra le dichiarazioni del

artt 187 e 192 comma III cpp e 74 Dpr 309/90 nonchè vizio di motivazione. Segnala la difesa

Sentiero Pasquale e quelle del Di Nocera sia per la non intellegibilità sintattica del riferimento
al Di Nocera contenuto nelle dichiarazioni del primo sia perché quest’ultimo aveva una
conoscenza certa del ricorrente .
Tale giudizio concretava tuttavia la dedotta violazione degli artt 187 e 74 Dpr 309/90 :
contemporaneamente , per il Tribunale , il ricorrente era gestore di una piazza , estraneo al
clan Cavalieri perché legato ad un gruppo autonomo malgrado in caso di necessità provvedeva
a rifornirlo , intraneo per il rapporto di fornitura stabile . Ciò in parte distonia con le
connotazioni tipiche del fornitore stable considerato partecipe e con la imputazione formulata

Ancora , si muove in violazione dell’art 192 comma II ritenendo convergenti propalazioni
tutt’altro che sovrapponibili.
Infine realizza un palese travisamento probatorio delle dichiarazioni del Sentiero Pasquale e del
Di Nocera laddove nega il contrasto in nome di una imprecisata difficoltà sintattica , a fronte
piuttosto della chiarezza del tenore letterale e non convergente delle due dichiarazioni.
2.2 Con il secondo motivo , violazione di legge e difetto di motivazione vengono riferite si
appuntano alla motivazione resa in ordine alla aggravate ex art 7 legge 203/91 . Al ricorrente
non è contestata la partecipazione all’associazione camorristica , nell’interesse della quale o
avvandeosi dei cui metodi mafiosi avrebbbe agito l’associazione . Manca una valutazione
specifica della posizione del ricorrente avuto riguardo siffatta contestazione , soprattutto se ci
si muove dento i confini del fornitore stabile.. Assertiva è poi la motivazione resa con
riferimento alla componente finalistica .
Infine , sul piano delle emergenze cautelari , la peculiare posizione avrebbe dovuto spingere il
Tribunale a meglio motivare in ordine alla adeguatezza della misura.
Considerato in diritto.
3. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l’annullamento con rinvio e rende
superflua la disamina degli ulteriori profili di doglianza.
4. Al ricorrente , in particolare , viene addebitata l’intraneità alla associazione contestata [
costituita quale gemmazione del clan camorristico Gallo•Cavalieri . Nell’imputazione provvisoria
gli viene attribuito il ruolo di soggetto che l in uno ad altri sodali, investe nell’interesse del clan
non indifferenti somme di denaro nel cosiddetto sistema delle puntate volto a favorire , tramite
il partecipe Di Nocera Giuseppe , poi divenuto collaborante, l’acquisto e l’importazione di grossi
quantitativi di stupefacenti dall’estero destinati ad alimentare le piazze di spaccio gestite e
controllate dal clan.
Nei due provvedimenti cautelari la collocazione del ricorrente viene dettagliata in termini non
esattamente coerenti al tenore della imputazione . Si sottolinea il rapporto di parentela che
lega il ricorrente con gli esponenti di altra famiglia camorristica , i De Simone , rispetto alla
quale il Battipaglia Gallo funge da anello di collegamento con il clan in contestazione ; gli si
ascrive la gestione di una piazza di spaccio di pertinenza del clan Gallo cavalieri ma anche il
ruolo di fornitore abituale del clan e, in tale quadro, si richiama la giurisprudenza di questa

dal PM , legata alle puntate operate tramite dil Di Nocera.

stessa Corte che ritiene configurabile la partecipazione associativa pure tra soggetti aventi
posizioni negoziali contrapposte , tipiche dei rapporti stabili e continuativi tra fornitori e
acquirenti della sostanza stupefacente. A supporto di siffatta valutazione, unicamente , le
propalazioni di diversi collaboranti, ritenute sovrapponibili e convergenti tra loro, legate a
notizie assunte o per conoscenza diretta o perché di dominio comune per gli intranei al gruppo.
5. Di certo la tipica fluidità che colora l’imputazione provvisoria sottesa al provvedimento
cautelare consente una correlazione tra fatto contestato e decisione assunta in termini
piuttosto elastici. Nel caso , tuttavia, la lettura del provvedimento impugnato , in linea con le

correlazione adeguata con la imputazione ascritta al ricorrente ma neppure una precisa
individuazione del ruolo ascrivibile al ricorrente all’interno del gruppo associativo in
contestazione.
6. Non v’è dubbio che il ruolo di importatore dall’estero ( indicato in rubrica ) , di gestore di
una piazza di spaccio di pertinenza del clan in disamina e di fornitore stabile del gruppo (
evidenziati dai giudici della cautela) rappresentano potenziali sviluppi complementari della
medesima partecipazione associativa . Ma se tali descrizioni costituiscono il diverso portato
delle dichiarazioni dei collaboranti unicamente destinate a conclamare il quadro indiziario a
sostegno della contestazione cautelare mossa al ricorrente , appare alquanto arduo ricavarne
l’elemento della convergenza e della sovrapponibilità quanto al tema dell’apporto partecipativo
da riferire al ricorrente, al più definibile quale soggetto certamente inserito nel mercato legato
al traffico illecito degli stupefacenti ma non necessariamente in termini di intraneità al clan in
contestazione ( ove la stessa la si intenda ricavare unicamente dal riscontro reciproco fornito
dalle dichiarazioni dei collaboranti). Ciò, ancor di più, come nella specie , laddove il tema da
provare ( nel caso non solo la contiguità ad un clan , ma l’apporto partecipativo garantito allo
stesso ) risulti non esattamente cristallizzato nei suoi termini oggettivi.
Ma ciò che appare di primaria importanza nel valutare la fondatezza della doglianza sottesa al
gravame è il fatto che i propalanti, per quanto emerge dalla motivazione in disamina ,
convergono tutti ( salvo il Luppo ) sulla presenza partecipativa del ricorrente al clan in
contestazione , pur senza riferire apporti partecipativi ascritti al Battipaglia Gallo di tenore
identico ma soprattutto segnalando specifici elementi identificativi di siffatto ruolo che trovano
motivi di adeguato contrasto nei rilievi difensivi segnalati in sede di riesame e ribaditi nel
ricorso ; rilievi superati dal Tribunale del riesame con una motivazione in alcuni casi non
immune da palesi incongruenze logiche, in altri casi non compiutamente intellegibile.
E così , il Tribunale descrive il ricorrente , in linea con il GIP, siccome soggetto chiamato ad
essere stabile fornitore del clan nonché gestore di piazze di spaccio all’interno del parco
penniniello.
Sul primo profilo, tuttavia , il Tribunale cade in contraddizione laddove , nel rispondere ai rilievi
formulati dalla difesa in punto alla contiguità del ricorrente ad altro e diverso clan ( quello dei
De Simone per aver il Battipaglia Gallo sposato la figlia di uno dei vertici del citato gruppo

valutazioni poste a fondamento del provvedimento genetico, non consente solo e tanto una

camorristico) sottolinea che siffatte forniture venivano rese solo in caso di ” necessità ” e
dunque in termini di occasionalità : così facendo tuttavia finisce per rimarcare un dato non in
linea con le caratteristiche tipiche di un apporto partecipativo pur se tra soggetti in
apriorisptica contrapposizione negoziale ma soprattutto da alle dichiarazioni del Luppo
Michele che tuttavia, nel confermare siffatto ruolo di fornitore , esclude a monte l’intraneità
del ricorrente al clan in contestazione. E su tale ultimo punto, di palese rilevanza logica ,
manca ogni approfondimento nel provvedimento impugnato.
Sul secondo profilo , il Tribunale nulla evidenzia in ordine alla contraddizione tra quanto

attivo nella citata piazza di spaccio ) e l’assenza di ulteriori riferimenti emergenti dall’indagine
destinati a confermare quantomeno profili di contiguità del ricorrente con il citato ambiente e
con i coindagati nel medesimo procedimento ritenuti effettivi gestori della piazza in oggetto.
Altrettanto contraddittoriamente, infine , il Tribunale utilizza , per fondare il giudizio di gravità
cautelare reso ai danni del ricorrente , anche le dichiarazioni del Sentiero Pasquale il quale
tuttavia riferisce di un ambito partecipativo ( la partecipazione alle cosidette “puntate” ) non
esattamente conferente con il ruolo delineato dai giudici della cautela ( anche se confacente
con quello dell’imputazione provvisoria) . Ed in parte qua , al di là di tale non precisa
congruenza tra il ritenere partecipativo ed il contenuto della propalazione , non può anche non
evidenziarsi che la motivazione assunta nel rispondere alle obiezioni difensive legate al
contrasto tra le dichiarazioni del collaborante da ultimo citato( in forza al quale la
partecipazione alle puntate avveniva per il tramite del Di Nocera Giuseppe , poi a sua volta
divenuto collaborante ) e quelle dello stesso Di Nocera Giuseppe ( che compulsato sul punto
ha negato la partecipazione del ricorrente al citato sistema delle puntate ), a fronte della
linearità del contrasto , appare tutt’altro che appagante e intellegibile, risultando legata ad
affermate ma non meglio dettagliate incertezze sintattiche che , ove non adeguatamente
supportate da ulteriori considerazioni logiche, non si rivelano tali da superare il rilievo
difensivo.
Ci si trova innanzi , dunque , a vuoti motivazionali o illogicità argomentative destinate a
destrutturare il portato complessivo sotteso alle valutazioni operate in punto alla gravità
indiziaria legata alla mossa contestazione associativa; ciò avuto riguardo in particolare alla
precisa individuazione del ruolo partecipativo da ascrivere al ricorrente nonchè alla successiva
valutazione del materiale indiziario utile a sostenere l’adottata misura cautelare.
Si impune dunque l’annullamento con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo
esame destinato a colmare i vizi riscontrati.
Pqm
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94/1 ter d.at .cpp.
Così deciso il 26 novembre 2013

Il co re( rE t_ e

Depositato in Cancelleria

evidenziato dal Montella ( l’unico collaborante che descrive il Gallo Battipaglia come soggetto

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