Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11924 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11924 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO GAETANO N. IL 19/02/1975
avverso l’ordinanza n. 2883/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;

lette/sefitite le conclusioni del PG Dott. RehtiT o Prhi t E Lì…0

cLk L.

Uditi difensor Avv.;

(A-

9-r.-1

Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto
1.Palumbo Gaetano , per il tramite del difensore fiduciario , propone ricorso per Cassazione
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli , quale giudice del riesame ex art 309 cpp , con la
quale è stata data conferma alla O.C.C. emessa dal Gip presso il medesimo Tribunale ai danni
del ricorrente , limitatamente tuttavia alla contestazione di cui al capo A della rubrica , mossa
ai sensi dell’ad 416 bis cp , essendo stata esclusa invece la gravità indiziaria quanto alla
partecipazione ex art 74 Dpr 309/90 inerente l’associazione di cui al capo B.
2. Al Palumbo in particolare viene ascritta l’intraneità al clan camorristico Gallo Cavalieri , con

gruppo di fuoco dell’associazione .
A supporto della contestazione cautelare , il provvedimento impugnato richiama le dichiarazioni
di cinque diversi collaboranti, alcuni chiamanti in correità perché partecipi della medesima
associazione, uno chiamante in reità perché appartenente ad altro clan.
3.

Lamenta il ricorrente la estrema genericità sia del narrato che dei riscontri esterni

oggettivizzanti. Il narrato dei propalanti non ascriverebbe al ricorrente nessun accadimento
concreto , certo e preciso, utile a configurare l’affermato l’apporto partecipativo alla
associazione contestata .
Considerato in diritto
4. Il ricorso merita la declaratoria di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle
doglianza sottese al gravame .
5. Con l’unico motivo di ricorso la difesa censura la decisione impugnata in relazione al tema
della gravità indiziaria quanto alla contestata ipotesi associativa ex art 416 bis cpp, sotto i
diversi profili della violazione di legge e della compiutezza del relativo apparato argomentativo;
gravità indiziaria nel caso radicata , nel ritenere del Tribunale del riesame, esclusivamente in
ragione delle diverse propalazioni accusatorie dei collaboranti già segnalati in narrativa.
6. Sul punto osserva il Collegio come la giurisprudenza di questa Corte ( segnatamente si veda
la sentenza nr 40520/2011 resa da questa stessa sezione ) si pone ad evidente sostegno della
correttezza della decisione impugnata avuto riguardo ad entrambe i profili in contestazione.
In particolare, va condiviso l’orientamento in forza al quale la mera convergenza di plurime
attendibili dichiarazioni • che attestino la conosciuta appartenenza al sodalizio criminoso di un
i
determinato soggetto, finisce per configurare la gravità indiziaria imposta dall’art. 273 c.p.p.
solo quando almeno una di tali attendibili dichiarazioni indichi specifici comportamenti/fatti che
possano ritenersi, sul piano logico, significativi di un consapevole apporto al perseguimento
degli interessi del sodalizio e che debbono essere oggetto di specifica motivazione proprio in
ordine a tale loro significatività. Ne viene che è solo il riferimento a
condotte/comportamenti/fatti specifici (sia evidente, condotte/comportamenti/fatti che certo
non necessariamente debbono avere autonoma rilevanza penale, ma tuttavia debbono
significare appunto una forma, o un indizio logico, di consapevole intento di contribuire al
perseguimento degli interessi del sodalizio) che consente di sciogliere – anche sul mero piano

ruoli piuttosto definiti vieppiù primariamente correlati alle estorsioni ed alla partecipazione al

della gravità indiziaria – il dubbio afferente la rilevanza penale del ruolo svolto e, quindi, di ben
delineare la qualificazione giuridica adeguata di un tale accertato ruolo (in tali termini
pedissequamente l’arresto sopra citato).
5.1 II Tribunale ha fatto compiuto e corretto buon governo di tali principi.
Nella motivazione della decisione impugnata viene evidenziato che tutti e quattro i collaboranti
che hanno reso dichiarazioni sul ricorrente pacificamente ne riconoscono l’intraneità alla
associazione in contestazione . Mentre Nasto Aniello , in ragione peraltro della sua estraneità al
clan in questione ( per essere intraneo al contrapposto clan dei Gionta ) è piuttosto sfumato e

intraneità del Palumbo al clan Gallo – Cavalieri senza fornire ulteriori dettagli , ed in tale liena
si pongono anche Sentiero Giuseppe e Luppo Michele, gli altri , anche per esperienze
immediatamente vissute a contatto e in concorso con il ricorrente ( più dettagliatamente Del
Lavale e Sentiero Pasquale, meno precisamente Montella e Di Nocera che si limitano ad
inserirlo nell’ambito delle estorsioni , senza dettagliare alcun episodio specifico ), indicano nel
Palumbo un soggetto particolarmente attivo nell’interesse del clan nel settore delle estorsioni e
negli interventi legati ad azioni violente che presupponevano l’uso e la detenzione di armi. Le
propalazioni del Sentiero Giuseppe trovano poi ulteriore conforto nei dati emergenti dall’arresto
del Palumbo quanto al covo nel quale lo stesso si rifugiava nonché alla disponibilità di armi.
5.2 Risultano in coerenza puntualmente evidenziati in motivazione una serie di elementi
circostanziati ( primo tra tutti quelli inerenti il riferimento alle estorsioni) che danno adeguato
conto , anche oltre il piano della mera gravità indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente
nelle dinamiche del gruppo di riferimento , indirizzando coerentemente la valutazione dei dati
acquisiti in termini di consapevole ed efficace partecipazione associativa , in coerenza alla
contestazione cautelare mossa .
Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese e di una somma , determinata in dispositivo , liquidata in via equitativa
in favore della Cassa delle Ammende.
Pqm
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della
somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ad 94 -1 ter D. Att. C.p.p.
Così deciso il 26 novembre 2013
Il Consigliere estensore

generico nelle indicazione di siffatta partecipazione, limitandosi a riconoscere la mera

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