Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11923 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11923 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO RAFFAELE N. IL 23/07/1977
avverso l’ordinanza n. 2901/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R.Miseks che

k c.£45 7:2

ttro

Uditd difenso/Avv.;

44

-c1″Ali-

Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto.
1. Gallo Raffaele tramite i difensori fiduciari , propone ricorso per Cassazione
avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame
ex art 309, ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip presso
il medesimo Tribunale ai danni del ricorrente , gravemente indiziato del reato di
cui all’ad 74 Dpr 309/90 , aggravato ex art 7 Legge 203/01 clau

AIX• od 1 < 1 . 1405- 2. Due i motivi a sostegno del gravame . contraddittoria e illogica avuto riguardo agli artt 192 cpp e 74 Dpr 309/90. Le condotte ascritte al ricorrente non potevano sorreggere il giudizio di gravità indiziaria quanto alla partecipazione associativa . Manca in particolare ogni riferimento @fer-i-FRe.R.t9S ad una condotta agevolativa volta a favorite il programma associativo , il riferimento esplicito ad un apporto causale finalizzato al raggiungimento del fine perseguito dal gruppo . La motivazione è poi illogica nella parte in cui afferma la convergenza delle dichiarazioni dei propalanti : contrasta con il tenore delle dichiarazioni avuto riguardo al raffronto tra le propalazioni di Sentiero Pasquale e quelle di Montella Alessandro che attribuiscono al ricorrente una attività non identica; si rileva incompleta e incoerente laddove non approfondisce il contrasto tra le dichiarazioni di Giuseppe Sentiero ( che attribuisce al ricorrente una piazza di spaccio in via htlazzini , in autonomia rispeto all'associazione ) e l'impostazione generalmente sottesa al provvedimento ( che ascrive al ricorrente una posizione verticistica incompatibile con tale azione autonoma); si mostra infine involuta rispetto ai temi da provare quanto alla continuità ed alla connessione delle condotte rispetto alle finalità dell'associazione in motivazione, considerazione sin troppo riduttivamente assorbita dal riferimento alla partecipazione alle puntate senza precisare per quale ragione queste non potevano essere effettuate nel suo esclusivo interesse, senza vincoli di natura associativa. 2.2 Con il secondo motivo la violazione di legge e il difetto di motivazione vengono riferiti alle aggravanti ex art 7 Legge 203/91 nonchè a quelle ex art 74 comma I in ordine alla partecipazione qualificata all'associazione ascritta al ricorrente ed quella di cui agli artt 3 e 4 della legge 146/05 . L'aggravante relativa alla ruolo qualificato risulta applicata senza che senza che sia stata dimostrata continuità alcuna nell'esercizio del potere gestionale ; quella, sulla transnazionalità esclusivamente fondata sui collegamenti con fornitori stranieri; quella ex art 7 2.1 Con il primo lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione , risulta legata a valutazione assolutamente generiche soprattutto con riferimento all'elemento soggettivo. Considerato in diritto 3. IL ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 4. Al Gallo , in particolare , viene addebitata l'intraneità ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti t costituita quale gemmazione del clan camorristico Gallo Cavalieri. Il ruolo ascritto al soggetto ricorrente è quello di zona di via Mazzini; lo si descrive anche come partecipe e protagonista del cosidetto sistema delle puntate. A supporto della contestazione cautelare risultano richiamate le dichiarazioni convergenti di diversi collaboranti . Più generico il riferimento alla captazione di alcuni colloqui telefonici che ne confermano il coinvolgimento nell'attività di spaccio di interesse del gruppo di appartenenza , circostanza indiziaria sostanzialmente assorbita dalla rilevanza ponderale del dato legato alle propalazioni. 5. IL primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le dichiarazioni dei diversi chiamanti, puntualmente richiamate nella motivazione contrastata , hanno contenuto dettagliato, definiscono unitariamente e concordemente la posizione del ricorrente all'interno del gruppo associativo in contestazione e finiscono per integrarsi reciprocamente dando adeguato corpo alla gravità indiziaria che deve fondare la contestazione cautelare. In particolare tutti i dichiaranti lo coinvolgono univocamente nei traffici illeciti di pertinenza del gruppo associativo in contestazione. Se poi le dichiarazioni rese dal Del Lavale e dal Luppo si caratterizzano per la genericità della chiamata, per contro quelle del Sentiero Pasquale , del Sentiero Giuseppe e del Montella Alessandro sono certamente più dettagliate ( indicando i termini di siffatta partecipazione ) e convergono esplicitamente sulla partecipazione del ricorrente al sistema delle puntate ( così il Sentiero Giuseppe e ancora più precisamente il Montella che lo coinvolge in una importazione specifica , dal dicharante organizzata , nel quale il Gallo aveva investito insieieme ad un cugino una cifra rilevantissima) nonchè sulla gestione di una piazza spaccio in area di pertinenza dell'associazione ( quali posta in via Mazzini per come congiuntamente affermato dai due Sentiero) . Né può ravvisarsi alcuna distonia logica in tale ultimo dato giacchè , per come chiarito dal Tribunale soggetto di riferimento nell'attività di spaccio gestita dalla detta associazione nella ( fl 10 della motivazione )) la piazza in questione gestita dal ricorente era attratta alla più generale pertinenza territoriale del ckn in questione. 6. Non meno infondato il secondo motivo di ricorso, in limine alla radicale inammissibilità del rilievo. La decisione impugnata dà adeguato conto delle ragioni atte a giustificare l'applicazione al caso delle contestate aggravanti , in linea con le emergenze indiziarie . E così , guardando alla ipotesi di cui all'art 7 legge 203/91 , dando spazio alla in genere dai clan camorristici operativi nella zona in funzione dell'accaparramento di determinati ambiti territoriali del mercato illecito in disamina r sia rimarcando la finalizzazione dell'azione agli interessi del clan ( confermata dalle dichiarazioni dei collaboranti , tutte nel senso della assoluta rilevanza che il traffico di stupefacenti assumeva nel quadro degli interessi economici del clan gallo - cavalieri , favorendone le mire espansionistiche). Con riferimento alla transanazionalità , sottolineando le diverse importazioni dall'Olanda e dalla Spagna realizzate tramite il sistema delle puntate cui , per quanto detto, partecipava espressamente il ricorrente per poi ricavare la merce da collocare sulla piazza di spaccio dalle> stesso
direttamente gestita.
Motivazioni queste ampiamente conformi al perimetro valutativo ascritto al Giudice
della cautela e del resto pienamente in linea con la assoluta genericità dei rilievi in
tal senso sollevati nel corso del riesame dalla difesa del ricorrente per contestare
in fatto la sussistenza delle aggravanti in esame.
Vero è, infine , che il Tribunale non approfondisce espressamente anche il profilo
della partecipazione qualificata del ricorrente ex art 74 comma I Dpr 309/90 ; ma
nel caso siffatto difetto di motivazione non può essere fatto valere in questa sede
dal ricorrente, non essendo stata la questione fatta oggetto di esplicita
contestazione in sede di riesame . È da ritenersi inammissibile infatti il ricorso
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta
vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento
genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza
dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell’ordinanza
impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione
delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza camerale
( in termini , cfr. Cassazione penale
Sez. 2, Sentenza n. 42408 del 21/09/2012 Rv. 254037)

metodologia seguita nell’azione delittuosa, certamente analoga a quella adottata

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese e di una somma , determinata in dispositivo ,
liquidata in via equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
Pqm
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il P z.idente

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 -1 ter D. Att. C.p.p.

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