Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11922 del 26/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11922 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
MARESCA GIUSEPPE N. IL 10/09/1963
avverso l’ordinanza n. 2886/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. le-0542rt 4vi koe4
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Data Udienza: 26/11/2013
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso in
Cassazione avverso la ordinanza del Tribunale del riesame con la quale è stata
annullata la custodia cautelare in carcere disposta ai danni di Maresca Giuseppe ,
gravemente indiziato del reato di cui all’art 74 DPr 309/90.
2. Il provvedimento impugnato muove dalla affermata sovrapponibilità tra
l’imputazione provvisoria posta a fondamento della misura cautelare impugnata
innanzi al Tribunale del riesame dal Maresca e quella formulata , sempre nei
procedimento, là dove all’indagato viene contestata la partecipazione associativa
ex art 416 bis. Assume il Tribunale del riesame che gli elementi posti a
fondamento delle due contestazioni sarebbero assolutamente coincidenti per
identità di struttura , composizione soggettiva , metodo dell’azione delittuosa ,
l’una associazione , quella ex art 416 bis avente un ambito programmatico più
ampio destinato tuttavia a comprendere anche quello strumentale al traffico di
sostanze stupefacenti , costituente l’oggetto tipico della associazione qui in
contestazione.
3. Con il ricorso si lamenta violazione dell’art 649 cpp , erroneamente applicato
alla specie in assenza di assoluta identità tra condotta , evento e nesso di
causalità tra i due reati in disamina , caratterizzati da una evidente differenza
quanto al bene giuridico tutelato . Nel caso , la identità riscontrata è stata riferita
alla medesima piattaforma probatoria ( le dichiarazioni dei collaboranti ) posta a
fondamento di entrambe le contestazioni cautelari ; ciò a fronte di fatti diversi ,
anche sotto il versante della qualificazione giuridica e della diversa composizione
soggettiva dei due nuclei associativi.
4. Il ricorso è fondato.
5. Osserva preliminarmente la Corte come nella specie la questione in diritto non
dia luogo ad una ipotesi di giudicato semmai di mera litispendenza cautelare
vertendosi , nell’assunto sotteso alla decisione impugnata , in caso di medesima
iniziativa cautelare promossa dallo stesso ufficio , innanzi allo stesso Giudice, per
il medesimo fatto.
5. In linea di principio , poi , va ribadito che sul piano ontologico , i due reati
associativi ascritti, nei separati procedimenti , al Maresca possono concorrere
perchè , come noto , caratterizzati da una evidente diversità di beni giuridici
tutelati : le due contestazioni cautelari possono dunque coesistere laddove
l’azione strumentalizzata al traffico di stupefacenti costituisca uno degli oggetti
confronti del Maresca e relativa ad altra O.C.C. emessa in un diverso
•
dell’azione criminale dell’associazione ex art 416 cp senza che peraltro occorra
che vi sia una differenza di struttura e di componenti soggettive tra le due
entità.
5. Seguendo questa linea , appare evidente l’inconferenza del ragionamento
seguito dal Tribunale nel pervenire all’annullamento della ordinanza di
applicazione della misura laddove
– per un verso esclude aprioristicamente la possibile configurabilità autonoma
stupefacenti un mero punto del programma criminale proprio della già contestata
ipotesi associativa ex art 416 bis cp senza che ciò , in radice, sia preclusivo della
possibile coesistenza delle due associazioni ;
– per altro verso rimarca la sostanziale identità delle fonti indiziarie ( gli stessi
propalanti e le medesime dichiarazioni per entrambe le ipotesi contestate)
prescindendo dal tenore oggettivo delle dichiarazioni utilizzate dal GIP per
ritenere sussistente l’associazione ex art 74 Dpr 309/90 occorrendo piuttosto
acclarare, sulla base di siffatto materiale , se l’associazione di tipo mafioso già
riscontrata si dedichi stabilmente, nel quadro programmatico che la connota ,
anche al traffico di sostanze stupefacenti per poi valutare i possibili profili di
ascrivibilità della partecipazione all’una e all’altra associazione all’odierno
indagato .
6. Ne viene l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale
di Napoli per un nuovo esame del ricorso interposto dall’indagato da effettuare
seguendo i principi sopra segnalati.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 26 novembre 2013
Il Consigliere relatore
lIf residente
della associazione ex art 74 Dpr 309/90 , costituendo il traffico illecito di