Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11921 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11921 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTOCCHI MARIA IRENE
ZAPPATERRENI BARBARA
avverso l’ordinanza n. 10/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lettele le conclusioni del PG Dott. Ch-t. Là_
9.13)-& C9.A.x.14 rar

eV

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto e diritto
1.

L’avvocato Gaetano Marino nell’interesse di Zappaterni Barbara , terza

interessata nel procedimento di prevenzione patrimoniale promosso ai danni di
Amato Gennaro e l’avvocato Angelo Farau, nell’interesse di Antocchi Maria Irene ,
propongono ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Roma
con il quale è stata confermata la confisca resa dal Tribunale di Latina relativa ad
alcune utilità formalmente intestate alle due ricorrenti ma ritenute nella

2. Entrambi i ricorsi recano a sostegno dell’invocato annullamento della decisione
impugnata violazione di legge processuale avuto riguardo al disposto di cui all’art
525 comma II cpp e violazione di legge in punto alla ritenuta insussistenza dei
presupposti utili alla comminata misura di prevenzione patrimoniale adottata ai
danni degli stessi.
3. Con requisitoria scritta la Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso.
4. I ricorsi sono inammissibili perché sottoscritti personalmente dai difensori delle
parti terze interessate in assenza di procura speciale conferita al fine.
5. Costantemente si suole affermare per i soggetti portatori di un interesse
meramente civilistico, come è il caso degli odierni ricorrenti, vale analogicamente
la regola, espressamente menzionata dall’art. 100 c.p.p. per la parte civile, il
responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
secondo cui essi “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura
speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 c.p.c.; mentre
solo l’indagato o imputato, che è assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di
persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo
rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore
dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna
necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati
espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v. per simili
concetti Cass., sez. 2^, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. 6^, 25 settembre
2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi; Id.,
17 settembre 2009, Pace); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a
misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell’imputato (v. L. n.
1423 del 1956, art. 4, u.c.),Invece, il terzo interessato, quali sono

4 predetti

ricorrenti, al pari dei soggetti considerati espressamente dall’art. 100 c.p.p., è

disponibilità del proposto.

portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto
per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma
ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura
alle liti al difensore ( così pedissequamente, tra i tanti arresti conformi , quello
reso da questa sezione della Corte distinto dal nr 13798/11; ed in linea a siffatto
orientamento si vedano le sentenze

n. 23107 del 23/04/2013; N. 21314 del

2010 Rv. 247440, N. 8942 del 2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081,

Né infine vale a superare il vizio l’intervenuto mandato, riscontrato in atti ,
conferito all’avvocato Cinconi nell’interesse della Zappaterni :trattasi infatti di
mandato conferito ad un difensore diverso da quello ha interposto il ricorso,
generico rispetto al gravame e comunque , per quel che interesse , successivo
alla proposizione dello stesso
6.Alla luce di quanto sopra i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente
condanna dei& ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma
determinata in via equitativa in favore della Cassa delle Ammende
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascunq della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014
Il Consigliere relatore

Il P

te

N. 10972 del 2013 Rv. 25518).

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