Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1192 del 22/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1192 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERCOVICI FRUSINA N. IL 19/06/1963
avverso la sentenza n. 1101/2014 TRIBUNALE di VENEZIA, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO ANTONIO
BRUNO;
Data Udienza: 22/10/2015
Considerato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia,
pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a Frusina Fercoviciimputata del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen.- la pena
concordata dalle parti;
che avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo mancanza di motivazione sull’entità della pena applicata, senza tener
conto dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen.
formulazione vuoi per manifesta infondatezza in ragione della peculiare natura
della sentenza impugnata, che, emessa sulla base del consenso negoziale
relativamente al regime sanzionatorio da applicare in concreto, non consente
alcuna doglianza in ordine al presupposto della qualificazione giuridica del fattoreato (se non in caso di manifesta erroneità) ed all’entità della pena patteggiata,
all’infuori dell’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – della determinazione
contra legem della stessa pena;
che l’inere di motivazione “contratta”, propria della sentenza di patteggiamento,
deve ritenersi adempiuto – come nel caso di specie – con la mera delibazione di
congruità della pena proposta e della corretta sua determinazione
che il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria consegue, a
mente dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti e della particolare natura
della sentenza impugnata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2015
IL CONSIGLIERE EST.
Ritenuto che le censure anzidette sono inammissibili vuoi per genericità di