Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11919 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11919 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Angelo Ferraiuolo, nato a Cardito il 7.11.1979
avverso l’ordinanza del 29 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Carmine Stabile, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli ha accolto
parzialmente l’appello proposto dal pubblico ministero ex art. 310 c.p.p.
contro l’ordinanza del 25 marzo 2013 con cui il G.i.p. di quello stesso
Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare

concorso in cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, disponendo la
misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione a carico
dell’indagato.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari a carico del
Ferraiuolo sulla base dell’osservazione diretta della p.g. e delle dichiarazioni
rese da Giovanni Cimmino e Giuseppe Gravante; in particolare, questi ultimi,
acquirenti delle dosi di cocaina, hanno riferito di essere stati indirizzati
dall’indagato verso il soggetto che poi ha loro venduto la droga, risultato
essere il nipote di Angelo Ferraiuolo.

2. L’avvocato Giovanni Cantelli, difensore del Ferraiuolo, ha proposto
ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione
alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, rilevando
che l’ordinanza impugnata ha trascurato una serie di circostanze,
puntualmente evidenziate dalla difesa e dallo stesso provvedimento negativo
del G.i.p., che consentono di ritenere l’estraneità di Angelo Ferraiuolo
nell’attività di cessione della droga (tra cui: la breve durata del servizio di
osservazione della p.g.; l’unico episodio di cessione; la confessione del
coindagato Antonio Ferraiuolo, che ha escluso il coinvolgimento di Angelo
Ferraiuolo).
2.2. Con il secondo motivo ha censurato l’ordinanza per violazione
dell’art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è fondato e assorbe l’altro.

2

della custodia in carcere nei confronti di Angelo Ferraiuolo per il reato di

L’ordinanza impugnata ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza a carico dell’indagato, ritenendo che la sua condotta si sia
caratterizzata per un apporto materiale all’attività di spaccio pienamente
consapevole.
Invero, la motivazione con cui il Tribunale ha valorizzato gli elementi

trascurato la dichiarazione resa da Antonio Ferraiuolo, che ha escluso ogni
coinvolgimento dell’imputato in ordine all’episodio di cessione della droga.
Inoltre, sul contributo del ricorrente all’attività di spaccio vi sarebbero,
nella ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, le informazioni date ai due
acquirenti su dove procurarsi lo stupefacente, circostanza questa che, come
già rilevato nell’ordinanza del G.i.p., può indurre ad un mero sospetto su un
suo coinvolgimento nell’illecita attività, ma non costituisce certo un indizio
dotato di quella gravità necessaria per giustificare l’emissione di un
provvedimento cautelare personale.
Lo stesso servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria non
consente di valutare “se e in che termini si sia concretizzato l’apporto di
Angelo Ferraiuolo” nella specifica cessione di droga, dal momento che, come
ha osservato lo stesso G.i.p., “avrebbe potuto indirizzare quegli acquirenti in
modo del tutto estemporaneo verso il nipote” e anche volendo ammettere che
fosse a conoscenza dell’attività di spaccio svolta da questi, tuttavia non può
da ciò dedursi fondatamente il concorso nella cessione dello stupefacente, in
assenza di altri elementi probatori, che avrebbero potuto essere
rappresentati, ad esempio, dalla ripetizione della condotta di indirizzare altri
acquirenti verso lo spacciatore, situazione questa che avrebbe consentito di
riconoscergli un vero e proprio ruolo di concorrente nella attività di spaccio,
in una ripartizione di competenze tra colui che “aggancia” il cliente e il
complice che detiene materialmente lo stupefacente in funzione della vendita.
Ma dal servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria, limitato nel
tempo e riferito ad un unico episodio, non può dedursi alcun elemento
ulteriore per ritenere che l’indagato abbia concorso nello spaccio.

3

indiziari acquisiti non appare immune da censure, in quanto ha del tutto

4. La assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza determina l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio.

Il Consiglk e estensore

Così deciso il 14 novembre 2013

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