Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11917 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11917 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
M’RHAIZI EL MILOUDI N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 1607/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R.; eche ha concluso per „
‘ lAAAAA/WA tt,1414k)– Ciek 1.14.4.2j a

Ll

Udito, per l parte civile, l’Avv
Udit idi ensor Avv.

Data Udienza: 11/03/2014

30951/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna in data 2.5.13 ha
confermato la sua condanna, deliberata dal locale GIP il 16.1.2013 per l’illecita
detenzione di più di un chilogrammo di hashish, ricorre il cittadino marocchino
M’RHAIZI EL MILOUDI a mezzo del difensore, enunciando due motivi:
– mancanza e illogicità della motivazione del diniego della prevalenza delle

ponderale della sostanza, la cui effettiva qualità tuttavia non era stata accertata in
concreto, come riconosciuto dal primo Giudice del merito, dedotto in appello e
rimasto senza risposta dalla Corte felsinea;
– illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis dl 272/2005 introdotto dalla legge di
conversione 49/2006 e dell’art. 4 vicies ter.2 lett. A) e 3 lett. A) n.6, quanto al
minimo edittale, valorizzato in concreto dal Giudice d’appello per respingere
l’impugnazione sull’entità della pena.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha

osservato che atteso il precedente specifico e la quantità lorda della sostanza, si era
in presenza di un fatto sintomatico di irrefrenabile proclività nell’illecito, e poiché le
attenuanti generiche erano state riconosciute solo per le ammissioni avvenute
tuttavia in esito ad arresto in flagranza, nessuna ragione consentiva la modifica del
giudizio di comparazione. Si tratta di apprezzamento di stretto merito sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai residui vizi soli considerati dall’art.
606.1 lett. E c.p.p..
Il secondo motivo è fondato. In presenza di specifica censura del ricorso, la
sopravvenuta conforme decisione della Corte delle leggi (Corte cost. sent. n. 32 del
2014) impone l’accoglimento del motivo e l’annullamento per nuovo giudizio sul
solo punto della quantificazione della pena, che deve essere concretizzata nel
contesto dei ripristinati precedenti limiti edittali dell’art. 73.4 dPR 309/90

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e
rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo giudizio. Rigetta
nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 1’11.3.2014

attenuanti generiche, che sarebbe stato argomentato con riferimento al mero dato

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