Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11915 del 27/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 11915 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Girlanda Adamo Maurizio, nato a Milano il 21/05/1986

avverso la sentenza del 27/03/2013 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la
pronuncia di primo grado del 30/09/2006 con la quale il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato Adami Maurizio
Girlanda alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 337, 582,
585 in relazione all’art. 576, comma 1, n. 1, e 61 n. 2 cod. pen., per avere, il
05/09/2006, in concorso con altri, usato violenza nei confronti di tre agenti della

Data Udienza: 27/02/2014

polizia municipale di Milano che stavano effettuando il controllo di un ciclomotore
ed il sequestro del mezzo, così cagionando alle persone offese lesioni personali
allo scopo di eseguire la resistenza a pubblici ufficiali.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero provato la
colpevolezza del Girlanda in relazione ai reati ascrittigli; come dovesse escludersi
che il prevenuto avesse agito per mera suggestione della folla in tumulto; e
come il pessimo comportamento processuale ed il precedente dell’imputato
ostassero al riconoscimento delle circostanze attenuante generiche ed alla

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Girlanda, con atto sottoscritto
personalmente, il quale, con cinque distinti punti, ha dedotto i seguenti quattro
motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 163 cod. pen., e vizio di
motivazione, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla doglianza
difensiva con la quale era stata sollecitata la concessione dell’imputato del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 62, n. 3, cod. pen., per avere la
Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di riconoscimento della
attenuante prevista da tale disposizione, benchè fosse stato dimostrato che
l’iniziativa criminosa era stata l’improvviso effetto della suggestione della folla.
2.3. Vizio di motivazione, per illogicità, non avendo la Corte distrettuale
chiarito in base a quale elementi di prova fosse stato identificato il Girlanda come
uno dei gli autori delle condotte delittuose contestate.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., per avere
la Corte milanese confermato una condanna ad una pena eccessiva rispetto alle
caratteristiche oggettive del fatto ed alla personalità dell’imputato incensurato.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

3.1. Il primo ed il quarto motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e
perciò esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati, in quanto
l’imputato ha chiesto una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i
Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso
dall’ordinamento ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale ed alle scelte sulla dosimetria della pena. Esercizio che deve essere
motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del
giudice in ordine all’esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme
di riferimento.
2

c(

concessione dei benefici di legge.

Sul punto non vi è ragione per disattendere il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di sospensione
condizionale della pena e di quantificazione della pena da irrogare, il giudice non
è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen.,
ma può limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti sia per
concedere che per negare il beneficio e per determinare la sanzione finale:
quando risulti che la decisione adottata è stata emessa sulla base della
valutazione dei suddetti criteri, cioè a dire risulti che la formulazione della

attinente alla attendibilità sia del giudizio prognostico, positivo o negativo, che
del giudizio sulla entità della pena, espressi dal giudice, costituisce una
prospettazione di merito, che non può trovare ingresso in un controllo di
legittimità (così, tra le tante, Sez. 1, n. 4136 del 26/02/1993, P.G. Mil. In proc.
Sinesi, Rv. 193735; Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, P.M. Mil. in proc. Gelati, Rv.
189611).
Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di non
ridurre ulteriormente la pena individuata dai Giudici di prime cure e di negare al
prevenuto la concessione di quel beneficio, avendo escluso – con motivazione
completa e congrua – di poter esprimere nei confronti dell’imputato sia un
giudizio di particolare benevolenza, in ragione della oggettiva gravità dei fatti
accertati e della personalità del Girlanda (responsabile di una prepotente e
violenta iniziativa contro pubblici ufficiali che stavano compiendo il loro dovere,
allo scopo di sottrarre allo Stato il controllo sul rispetto della legalità in quella
zona di territorio), che un giudizio favorevole circa l’assenza di rischio di recidiva,
in ragione del pessimo comportamento processuale dallo stesso tenuto, nel quale
non era stato riconoscibile alcuna forma di ravvedimento o di dissociazione da
quell’azione violenta (v. pagg. 4-5 sent. impugn.).

3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte i principi
secondo i quali, per “folla in tumulto”, di cui all’attenuante prevista dall’art. 62,
n. 3, cod. pen., deve intendersi una riunione imponente e disordinata di individui
che per un concorso di emozioni reagisca in modo improvviso e rumoroso (così,
tra le tante, Sez. 5, n. 6396 del 27/02/1990, Colagrossi, Rv. 184223); e la
circostanza attenuante dell’aver agito per suggestione di una folla in tumulto non
trova applicazione se l’autore abbia concorso e confluito con altri per provocare
l’assembramento delle persone e compiere il fatto reato (così, da ultimo, Sez. 1,
n. 15111 del 02/02/2011, Calogero, Rv. 249684).

3

Y

prognosi è sorretta dal riferimento ad essi nel caso concreto, ogni contestazione

Di tali regulae iuris la Corte di appello di Milano ha fatto buon governo,
sottolineando come, per un verso, non potesse considerarsi ‘folla in tumulto’
l’azione posta in essere da un numero ristretto di persone, delle quali veniva
identificati l’odierno ricorrente e tre suoi amici, finalizzata a circondare ed
aggredire una pattuglia di agenti della polizia municipale intenti ad elevare ad un
motociclista una contravvenzione per violazione del codice della strada; e come,
per altro verso, l’attenuante in argomento non fosse comunque configurabile
tenuto conto che l’imputato non aveva affatto agito per mera suggestione di un

all’aggressione, ma si era reso responsabile diretto di quella violenta aggressione
attuata, in concorso con pochi altri compagni, per consumare il delitti oggetto di
addebito O.

3.3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perchè generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire
che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre
le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti
determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e
preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare
il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini,
Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n.
8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto
indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte
territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della
decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della
sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli
elementi di prova idonei ad integrare in capo al Girlanda gli estremi dei due
delitti oggetto di addebito, essendo state le indicazioni dei pubblici ufficiali
vittime dell’aggressione riscontrate dal contenuto della ripresa filmata della
scena, che aveva confermato la presenza del prevenuto nel gruppetto di
facinorosi che si erano accalcati contro gli agenti (v. pag. 4 sent. impugn.).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue.
4

vasto gruppo di persone, supposto ‘tumulto’ che non era affatto preesistente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 27/02/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA