Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11910 del 13/02/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 11910 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUPPO Massimo, n. Genova 13.12.1959
avverso la sentenza n. 5287/12 Tribunale di Genova dell’11/11/2012
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Giovanni D’Angelo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione sopra indicata il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha condannato Puppo Massimo alla pena di otto mesi di reclusione e 40,00 Euro di multa, condizionalmente sospesa, per i delitti di simulazione del reato di furto della propria autovettura (art.
367 cod. pen., capo A) e minaccia continuata ed aggravata in danno di più persone (artt. 81
cpv., 612, comma 2 cod. pen., capo B).
Il Tribunale ha ritenuto di dover affermare la penale responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite, giudicate precise, coerenti e credibili, nonché corroborate
dalla documentazione acquisita, comprendente i tabulati inerenti la tracciatura telefonica; ha
reputato per converso non credibili le affermazioni rese dal Puppo in sede di spontanee dichiarazioni, poiché sfornite di prova e come tali insuscettibili di scalfire il convincente quadro probatorio d’accusa.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso immediato per cassazione l’imputato ai sensi
del’art. 569 cod. proc. pen., deducendo carenza assoluta di motivazione, dal momento che le
argomentazioni adoperate dal giudicante si compendiano nella mera riscrittura del capo d’imputazione e in affermazioni generiche prive di concreti riferimenti alle emergenze probatorie o
addirittura con esse contrastanti, in quanto connotate – contrariamente a quanto ritenuto in
sentenza – da assenza di testimoni a carico dell’imputato ed inesistenza di tabulati telefonici riferiti a sue utenze private.

Data Udienza: 13/02/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorrente ha proposto ricorso immediato per cassazione (art. 569, comma 1 cod. proc.
pen.) avverso decisione emessa dal Tribunale di Genova all’esito di giudizio di primo grado,
deducendo mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Per tale evenienza, l’art. 569 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce la conversione del ricorso in
appello ed in tal senso deve provvedersi con conseguente trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Genova, competente per territorio.

P. Q. M.

Roma, 13/02/ 114

converte il rico so in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Genova.

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