Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1191 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1191 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIAMBARVERI RUBEN N. IL 14/09/1991
D’ANGELO GIUSEPPE N. IL 28/07/1994
avverso la sentenza n. 5387/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO ANTONIO
BRUNO;

Data Udienza: 22/10/2015

Considerato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo,
pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a Ruben Giannbarveri ed a
Giuseppe D’Angelo – imputati del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625 nn.
7 cod. pen.- la pena concordata dalle parti;
che avverso tale pronuncia Ruben Giannbarveri ha proposto ricorso per cassazione,
sul rilievo dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere

che anche Giuseppe D’Angelo ha proposto ricorso per cassazione per mancanza di
motivazione sulla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento nel merito, ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che le censure anzidette sono inammissibili vuoi per genericità di
formulazione vuoi per manifesta infondatezza in ragione della peculiare natura
della sentenza impugnata, che, emessa sulla base del consenso negoziale
relativamente al regime sanzionatorio da applicare in concreto, non consente
alcuna doglianza in ordine al presupposto della qualificazione giuridica del fattoreato (se non in caso di manifesta erroneità) ed all’entità della pena patteggiata,
all’infuori dell’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – della determinazione
contra legem della stessa pena;
che, a parte l’erroneo riferimento del Giambarveri all’ipotesi alternativa del furto
semplice anziché alla tipologia dell’art. 624 bis, posto che il fatto era contestato in
termini di tentativo e non già di reato consumato, la qualificazione giuridica non
può ritenersi palesemente erronea, tenuto conto delle modalità della condotta
illecita posta in essere all’interno di un esercizio commerciale;
che l’onere di motivazione “contratta”, propria della sentenza di patteggiamento,
deve ritenersi adempiuto – come nel caso di specie – con la mera delibazione
dell’insussistenza di cause di proscioglimento nel merito, tenuto conto delle
risultanze investigative e delle dichiarazioni sostanzialmente confessorie del
Giambarveri;
che i ricorsi sono, dunque, inammissibili ed alla relativa declaratoria consegue, a
mente dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti e della particolare natura
della sentenza impugnata, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

considerato come furto ex art. 624 e non già ex art. 624 bis cod. pen;

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2015

IL CONSIGLIERE EST.

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