Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11909 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11909 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MILITO Salvatore, n. Campi Salentina (Le) 12.5.1972
avverso la sentenza n. 523/13 Corte di Appello di Lecce del 6/03/2013
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. Giovanni D’Angelo che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente all’entità della pena;
udito il difensore del ricorrente, avv. Rampino Cosimo Damiano che ha insistito per raccoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione sopra indicata la Corte di Appello di Lecce, a conferma di quella emessa dal
locale Tribunale in data 24/06/2010, ribadiva la condanna di Milito Salvatore alla pena di sei
anni e quattro mesi di reclusione ed € 28,000,00 di multa per i reati di concorso in detenzione
di stupefacenti di vario tipo (artt. 110, 112 n.1 cod. pen., 73, comma 1 bis d.P.R. n. 309 del
1990, capo A) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen., capo B)
Riteneva la Corte territoriale, rispondendo alle doglianze articolate con i motivi d’appello, di dover respingere la tesi che la sostanza stupefacene fosse ascrivibile al solo coimputato Savary
Cyril Cedric, convivente dell’appellante e che, con riferimento al reato di resistenza, egli potesse avere scusabilmente scambiato i Carabinieri in borghese e muniti di pistole per soggetti
intenzionati a sottrargli la moto di grossa cilindrata di proprietà su cui viaggiava, in quanto
smentite dalle concrete emergenze processuali (rinvenimento in possesso del Milito di una parte della rudimentale contabilità dell’attività di spaccio stupefacenti condotta nell’appartamento
occupato insieme al Savary; tentata fuga a bordo del motoveicolo, successiva caduta e arresto
in flagranza da parte degli operanti).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, riproponendo i motivi di appello integralmente richiamati nell’atto d’impugnazione e riferiti all’asserita disponibilità della sostanza
stupefacente solo da parte del Savary ed all’assunzione di responsabilità esclusiva da questi effettuata; all’esito negativo della perquisizione domiciliare effettuata a proprio carico; alla condotta mantenuta per sfuggire ai Carabinieri del tutto sganciata dal rinvenimento della droga in

Data Udienza: 13/02/2014

casa del Savary; deduce, inoltre, vizio di motivazione in relazione al breve spazio dedicato dai
giudici d’appello per negargli le circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di precedenti penali modesti e considerato il ruolo marginale svolto nella vicenda oggetto di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1 Come si ricava agevolmente dal confronto tra di motivi di ricorso e quelli articolati nell’atto
di appello e riportati nella sentenza impugnata (pag. 2), i primi costituiscono la quasi completa
riproduzione degli altri (ascrivibilità dell’attività di spaccio stupefacenti al solo Savary, irrilevanza del rapporto di convivenza a fondare la responsabilità per il titolo di condanna in ordine
al reato di cui al capo A, giustificazione della condotta tenuta al cospetto dei Carabinieri in borghese ed erronea valutazione circa la loro identità, riconoscimento delle attenuanti generiche),
in ordine ai quali la Corte territoriale si è ampiamente diffusa, con articolate argomentazioni
fondate sulle risultanze probatorie già indicate (rinvenimento in possesso del Milito di una parte della rudimentale contabilità dell’attività di spaccio stupefacenti condotta nell’appartamento
occupato insieme al Savary; tentata fuga a bordo del motoveicolo, successiva caduta e arresto
in flagranza da parte degli operanti) la cui sussistenza evidenzia la palese inconsistenza delle
censure difensive.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale costante elaborato da questa Corte, infatti, la riproposizione in sede di legittimità delle medesime doglianze, debitamente considerate e valutate
nel giudizio di appello, costituisce vizio di aspecificità del ricorso per ‘mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’ (per una riaffermazione del principio si rinvia ex pluribus a Cass. sez. 2, sent. n.
36406 del 27/06/2012, Livrieri, Rv. 253893), attesa l’ovvia considerazione che tale modalità di
articolazione dei motivi di ricorso finisce per devolvere al giudice di legittimità una competenza
piena di merito non contemplata dall’ordinamento processuale.

3.2 Con riferimento, invece, al dedotto vizio di motivazione riguardante il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha in primo luogo evidenziato come nello
stesso atto d’appello non fossero stati indicati elementi positivamente valutabili a tale fine, non
potendo infatti essere considerati tali i precedenti penali dell’imputato, asseritamente definiti
modesti ma comprendenti in realtà una condanna per rapina e ricettazione e altre per reati
contravvenzionali significativi dell’inclinazione del reo a violare le regole della vita associata
(porto di oggetti idonei ad offendere e guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti).
In secondo luogo, i giudici d’appello hanno escluso che il ruolo svolto dal Milito nell’attività di
stabile e professionale cessione di stupefacenti gestita dal Savary fosse secondario o marginale e poiché questa costituisce una valutazione di carattere strettamente discrezionale, che si
rivela nello specifico solidamente ancorata alle risultanze processuali e adeguatamente motivata, come tale essa appare insuscettibile di censura in questa sede.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende che si stima equo determinare in 1.000,00 (mille) Euro.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di 1.000,00 (mille)
Euro.
Roma, 13/02/2014

3. Il ricorso risulta inammissibile, risultando per un verso carente di specificità e per altro verso palesemente infondato.

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