Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11908 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11908 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZITO GIUSEPPE N. IL 27/01/1960
avverso la sentenza n. 2018/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. T ti-.E,,(v/
che ha concluso per

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Udito, per la parte c e, l’Avv
Udit i difens Avv.

Data Udienza: 13/12/2013

1. Zito Giuseppe ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza
della Corte d’appello di Catania, in data 5-12-12, con la quale è stata confermata
la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui
all’art 385 cp , commesso in Gravina di Catania, il 18-5-2005.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , prescrizione del reato , essendo
intervenuta la sentenza d’appello ( con 30 giorni per il deposito della motivazione
) dopo anni 7 , mesi 6 e giorni 17 dal commesso reato.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art 192 cpp e vizio di
motivazione , rappresentando che l’imputato ,che si trovava , a bordo della
propria auto, nel Comune di Gravina perché stava seguendo il percorso più
breve per tornare a casa, dopo il lavoro , espletato nel Comune di S. Giovanni
La Punta , come da autorizzazione concessagli dal giudice, fu costretto a
fermarsi perché si trovò la strada sbarrata da due ragazzini che litigavano.
Nell’imputato non vi era dunque alcuna volontà di sottrarsi ai controlli ed anzi
egli aspetto volontariamente l’arrivo dei militari.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell’art 159 cp , occorre
infatti tener conto , ai fini del computo dei termini prescrizionali , dei periodi di
sospensione del processo . Nel caso in disamina, in primo grado sono intervenute
sospensioni per complessivi mesi 3 e giorni 6. In appello , sono intervenute
sospensioni per complessivi mesi due e giorni 16. In totale , il periodo di
sospensione del processo è quindi di mesi 5 e giorni 22. Tale periodo va
sommato al termine prescrizionale massimo di anni 7 e mesi 6 , scadente il 1811-12 . Il termine prescrizionale sarebbe dunque maturato alla data del 10-5-13.
Non può però tenersi conto del periodo successivo all’emanazione della
sentenza d’appello, dovendosi ritenere , conformemente ad un consolidato
orientamento giurisprudenziale , che l’inammissibilità del ricorso , ravvisabile
nel caso di specie , impedisca l’ulteriore decorrere della prescrizione dopo la
sentenza d’appello ( Sez. Un., 22-3-2005 , Bracale , rv. n. 231164).
4. In relazione al secondo motivo di ricorso , occorre, in primo luogo , osservare
come la mancata osservanza di una norma processuale abbia rilevanza soltanto
laddove essa sia stabilita a pena di nullità , inutilizzabilità , inammissibilità o
decadenza, come espressamente disposto dall’art 606 co 1 lett c) cpp. Non è dunque
ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art 192 cpp , la
cui inosservanza non è in tal modo sanzionata ( Cass. Sez VI, 8-1-2004 n. 7336, rv.
n. 229159) . La censura formulata può però essere dedotta sotto il profilo del vizio
di motivazione.

RITENUTO IN FATTO

2

Al riguardo , va rilevato come la doglianza prospettata esuli dal numerus
clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di
valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a
dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del
decisum . In tema di sindacato del vizio di motivazione , infatti , il compito del
giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì
di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione , se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi , dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti , e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (
Sez un.13-12-95 Clarke , rv. n. 203428).
4.1. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come Zito si trovasse
alle ore 14,10- e cioè in orario di lavoro e non allo scadere dello stesso- nel
comune di Gravina mentre a quell’ora avrebbe dovuto trovarsi sul posto di lavoro
, presso un’officina sita in S. Giovanni la Punta. La generica affermazione di
essersi allontanato prima della scadenza dell’orario- precisa il giudice a quo- non
ha trovato alcun riscontro mentre appare evidente che le ragioni della sua
presenza in loco vadano ricercate nell’intento di passare davanti alla scuola
all’orario di uscita degli alunni , essendo stato l’imputato sorpreso mentre
interveniva in una lite tra alcuni ragazzini , uno dei quali suo parente. Nessun
rilievo- puntualizza la Corte territoriale – ha dunque la circostanza che il luogo in
cui si trovava l’imputato si collochi lungo il tragitto di rientro nella abitazione in
cui Zito era ristretto agli arresti domiciliari , poiché , in ogni caso, egli aveva
l’obbligo di continuare per la sua strada , senza fermarsi e ,ancor meno ,
intervenire nella lite fra due ragazzi, schiaffeggiando anche uno di essi.
L’imputato era infatti autorizzato ad assentarsi dalla propria abitazione
unicamente per svolgere attività lavorativa, di talchè l’essersi recato , negli orari
in cui gli era consentito uscire di casa , in luogo diverso da quello di lavoro
integra gli estremi del reato di evasione.
4.2.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile ,sotto
il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle
acquisizioni probatorie , giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito,
con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti , sul piano logico ,
con una esauriente analisi delle risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1000,00 IN FAVORE
DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 13-12-13 .

legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini , rv. n.203767). Dalla ricostruzione dei
lineamenti fattuali della regiudicanda, nei termini appena compendiati , la Corte
territoriale ha d’altronde tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Per quanto
attiene poi all’elemento soggettivo, è appena il caso di osservare come quest’ultimo
si esaurisca nel dolo generico , ad integrare il quale è sufficiente la coscienza e
volontà di allontanarsi dal luogo in cui si è ristretti , con la consapevolezza di trovarsi
legalmente agli arresti domiciliari o nelle altre situazioni che fungono da presupposto
del reato ( Sez VI , 10-2-2005 , n. 20943). Non occorre dunque alcuna specifica
volontà di sottrarsi ai controlli da parte delle Forze dell’ordine.
5.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

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