Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11907 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11907 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLA GENNARO N. IL 20/05/1950
avverso la sentenza n. 12605/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte • ile, l’Avv
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Data Udienza: 13/12/2013

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1. Coppola Gennaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Napoli ,in data 1-6-12 , con la quale è stata confermata la sentenza
di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art 368 cp per
aver falsamente accusato Coppola Giuseppe di averlo ingiuriato , minacciato e
percosso. In Pozzuoli il 28-10-2006.
2. Il ricorrente deduce , con unico , articolato motivo , vizio di motivazione e
mancata assunzione di una prova decisiva poiché la Corte di appello è pervenuta a
declaratoria di responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile e
del teste De Pascalis , ritenute credibili perché entrambi appartengono al Corpo
della Guardia di Finanza, senza alcuna verifica di attendibilità e senza tener
conto del risentimento nutrito dalla persona offesa nei confronti dell’imputato.
Peraltro quest’ultimo ha chiarito , di fronte al primo giudice, che il litigio era
avvenuto con i suoi fratelli e non con la persona offesa e , nella denuncia-querela
presentata , non ha mai dichiarato di essere stato ingiuriato , minacciato e
percosso. La Corte territoriale ha altresì omesso di motivare il rigetto della
richiesta difensiva di acquisizione dei tabulati riguardanti le telefonate in entrata
e in uscita dalla scheda telefonica in uso, all’epoca dei fatti, alla parte civile, che
avrebbero dimostrato che la parte lesa era presente ai fatti e che le telefonate
poste a sua difesa erano successive agli accadimenti in disamina.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua
, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di motivazione , infatti , il
compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione
a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova
bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi , dando esaustiva
e convincente risposta alle deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato
le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
203428). Nel caso di specie , la Corte d’appello ha evidenziato come il Coppola,
nella denuncia —querela presentata, abbia dichiarato di aver notato che i suoi fratelli e
il nipote gli stavano danneggiando alcune casse di plastica e di aver poi sentito che
tutti lo apostrofavano con epiteti ed espressioni insultanti .L’atto termina con
i

RITENUTO IN FATTO

2

l’espressa richiesta di punizione non solo dei fratelli ma anche del nipote , per tutti i
reati denunciati . Lo stesso Coppola, dichiarando successivamente che il nipote , in
realtà , era estraneo a tali condotte , ha , in sostanza , confessato di averlo accusato
con la consapevolezza della sua innocenza. Da ciò si evince che il giudice di secondo
grado, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente , non ha fondato il proprio
convincimento sulle dichiarazioni della parte offesa o su quelle dei testi ma
essenzialmente sulla confessione resa dall’imputato.
3.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile ,sotto
il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle
acquisizioni probatorie , giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito,
con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti , sul piano logico,
con una esauriente analisi delle risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di
legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini , rv. n.203767).
4.L’apparato argonnentativo a supporto del decisum rende altresì ragione dell’omessa
acquisizione della documentazione relativa alle telefonate in entrata e in uscita dalla
scheda telefonica in uso alla parte civile , all’epoca dei fatti. Se è vero infatti che il
diniego dell’assunzione di una prova deve essere spiegato dal decidente , la relativa
motivazione, sulla quale , entro i limiti di cui all’art 606 lett e) cpp , è esercitabile il
controllo di legittimità ,può anche desumersi , per implicito , dal complessivo tessuto
argomentativo , qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza
delle quali egli abbia ritenuto di poter decidere senza ulteriori apporti istruttori (
Cass. 28-10-2005 , Conti , Guida al dir. 2006 , n. 17, 105) . E certamente non può
sostenersi, sulla base dell’ampia motivazione fornita dalla Corte territoriale in
merito alla pregnanza probatoria delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato,
che, sul punto, il supporto giustificativo sia carente.
4.1. I rilievi appena formulati si iscrivono nel più ampio orizzonte della tematica
inerente all’ammissibilità della motivazione implicita e all’individuazione del
discrimen fra motivazione mancante e motivazione implicita. Il vizio di mancanza di
motivazione è infatti da riconoscersi allorchè l’impianto giustificativo non risponda
ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su
cui è fondata la decisione , mancando di specifici momenti esplicativi , anche in
relazione alle censure proposte dalle parti, oppure risulti non intelligibile l’itinerario
logico esperito dal giudice di merito nella ricostruzione del fatto ovvero le linee
argomentative del discorso motivazionale si presentino del tutto scoordinate e
incoerenti , al punto che risultino assolutamente incomprensibili le ragioni a sostegno
del decisum In giurisprudenza è tuttavia ammessa la motivazione implicita , nel
senso che il giudice di merito , per giustificare la decisione , non deve prendere in
esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1000,00 IN FAVORE
DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 13-12-13 .

solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi
considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della
sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate . In sede di legittimità non è
censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione formulata con
il gravame allorché la stessa debba considerarsi disattesa sulla base della
motivazione della sentenza, complessivamente considerata. Pertanto , per la validità
della decisione, non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione
la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente
, per escludere il ricorrere del vizio , che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei
fatti che conduca implicitamente alla reiezione della deduzione difensiva. Sicchè ,
ove il provvedimento indichi , con adeguatezza e logicità , come nel caso in
disamina, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per
la formazione del convincimento del giudice , sì da consentire l’individuazione
dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è
luogo per la prospettabilità del vizio di preterizione ( Cass. Sez II, 19-5-2004 n.
29434 , Candiano , rv. n. 229220).
5.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

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