Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11904 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11904 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO ALFONSO N. IL 02/12/1967
SPINELLI SONIA N. IL 20/02/1985
IMPERIALE LUCIANO N. IL 14/03/1968
avverso la sentenza n. 1441/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
t teche ha concluso per

144 m/14( tieu

Udito, per la part ‘vile, l’Avv
Udit i difen

I 1-

Data Udienza: 13/12/2013

1. Giordano Alfonso, Spinelli Sonia e Imperiale Luciano ricorrono per cassazione
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in data 10-11-11
, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado,
in ordine al delitto di cui all’art 73 DPR 309/90.
2. Giordano deduce violazione dell’art 73 1. stup. e vizio di motivazione , poiché
nella fattispecie concreta in disamina è da ravvisarsi l’ipotesi del mandato
all’acquisto , avendo egli ricevuto apposito incarico da altro tossicodipendente
con cui aveva diviso la dose da consumare , ragion per cui si è trattato di
codetenzione di droga con Palma Massimo , le cui dichiarazioni sono peraltro
prive di riscontri, non potendosi considerare tale il riconoscimento fotografico
effettuato nei confronti del Giordano.
2.1. Spinelli Sonia e Imperiale Luciano deducono vizio di motivazione in merito
alla responsabilità , poiché le dichiarazioni rese dagli acquirenti della droga
andavano valutate con la massima cautela ,in mancanza di qualsiasi riscontro ,
in quanto la p.g. non aveva osservato lo scambio dello stupefacente né l’aver
descritto l’abitazione degli imputati poteva essere considerato elemento di
prova , mancando l’accertamento della corrispondenza di tale descrizione con
l’abitazione dei ricorrenti. E’stata poi applicata una pena notevolmente
superiore ai minimi edittali e senz’altro eccessiva.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso del Giordano esula dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione
del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di
motivazione , infatti , il compito del giudice di legittimità non è quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
203428). Nel caso di specie , la Corte d’appello ha evidenziato come le
i

RITENUTO IN FATTO

dichiarazioni accusatorie di Palma Massimo nei confronti del Giordano siano
corroborate dalle risultanze degli accertamenti espletati dalla p. g. , che ha avuto
modo di osservare la presenza congiunta di cedente e cessionario ; dal
rinvenimento della droga in possesso dell’acquirente e dal successivo
riconoscimento fotografico. L’ipotesi della codetenzione è peraltro esclusa dalle
stesse dichiarazioni del Giordano , che ha ammesso di “arrangiarsi “,poiché non
disponeva di denaro, facendo il favore a chi cercava stupefacente di andarlo a
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile ,sotto il profilo della razionalità , e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e
perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun
giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè questa
prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da
questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle
risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95
, Facchini, rv203767).
4.Analoghe considerazioni ineriscono al primo motivo del ricorso di Spinelli
Sonia e Imperiale Luciano. Per quanto attiene alla posizione procedimentale
della prima , infatti, la Corte d’appello ha posto in luce come le dichiarazioni dei
cessionari Palanza Alessandro e Ventura Denis ,nei confronti della Rapuano e
della Spinelli , siano suffragate dal riconoscimento fotografico a carico di
entrambe, dall’esatta indicazione del rapporto di affinità , per essere la seconda
nuora della prima , e dalla specificazione che l’acquisto dalla Spinelli era
avvenuto dopo l’arresto della Rapuano , realmente verificatosi il 27-4-2007.
4.1.Anche le dichiarazioni di Palanza Alessandro nei confronti dell’Imperiale sono
supportate dal riconoscimento fotografico a carico dell’imputato ,unitamente
all’indicazione del luogo di incontro , lo stabile denominato “ferro di cavallo”,
noto luogo di spaccio di Pescara.
Non risultano d’altronde — precisa il giudice a quo — elementi a sostegno
dell’ipotesi della calunniosità delle dichiarazioni rese dai citati acquirenti , non
essendo emersi, al di là delle congetture difensive, del tutto avulse dalle carte
processuali , fatti comprovanti l’esistenza di pregressi rapporti conflittuali tra i
2

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comprare e ricavando, in tal modo, la dose per sé.

dichiaranti e gli imputati o comunque circostanze tali da radicare un interesse
dei cessionari a denunciare cose non rispondenti al vero nei confronti dei
soggetti indicati e riconosciuti come fornitori.
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un
apparato esplicativo puntuale, coerente , privo di discrasie logiche , del tutto
idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò
a superare lo scrutinio di legittimità.
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili
in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici .
Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti
penali , anche specifici, da cui sono gravati gli imputati.
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp
, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore
della Cassa delle ammende.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO
DELLE SPESE PROCESSUALI E CIASCUNO A QUELLO DELLA SOMMA DI E. 1.000,00 IN
FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 13-12-13 .

5.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle

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