Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11903 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11903 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Francesco Di Paolo Calidori, nato a Civitella del Tronto (TE) il 26.2.1942
avverso la sentenza del 18 gennaio 2013 emessa dalla Corte d’appello di
L’Aquila;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Carmine Stabile, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l’avvocato Giulia Forlini, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso dell’imputato.

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di L’Aquila, in
parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 30
aprile 2009, ha confermato il giudizio di responsabilità di Francesco Di Paolo
Calidori in ordine ai reati di cui agli artt. 393 e 594 c.p., ma ha sostituto la

ribadendo la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile
costituita, liquidati, in via definitiva, in euro 250,00.

2.

L’avvocato Alessandro Angelozzi, nell’interesse dell’imputato, ha

presentato due distinti ricorsi.
Nel primo deduce la violazione dell’art. 178 lett. c) c.p.p. in quanto la
Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione l’istanza con cui la difesa
chiedeva il rinvio dell’udienza del 18 gennaio 2013 per l’impraticabilità, a
causa della neve, delle strade per raggiungere la città di L’Aquila, come
attestato dal gestore dell’Autostrada A24.
Con il successivo ricorso impugna anche l’ordinanza dibattimentale con
cui la Corte territoriale aveva respinto la sua istanza di rinvio, riproponendo i
medesimi motivi e contestando la motivazione con cui i giudici hanno negato
la sussistenza di un legittimo impedimento.

3. Anche l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione,
deducendo l’illogicità della motivazione sotto i profili dell’insussistenza degli
elementi oggettivo e soggettivo del reato.
Inoltre, ha denunciato la sentenza per difetto di motivazione in ordine alla
determinazione del danno, chiedendo, ai sensi dell’art. 612 c.p.p., la
sospensione dell’esecuzione della condanna civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Riguardo ai due motivi con cui, nei ricorsi depositati dal difensore, si
eccepisce la nullità della sentenza e dell’ordinanza impugnate, per non aver
ritenuto sussistente il legittimo impedimento, si osserva che la Corte d’appello
ha puntualmente valutato la richiesta di rinvio avanzata dal difensore

2

pena detentiva inflitta dal primo giudice con la multa di euro 2.850,00,

dell’imputato, ritenendo non assoluto l’impedimento dedotto, in quanto sia
dalla nota della Polizia Stradale, sia dalla missiva del gestore della A24 Strada dei Parchi, è risultato che, a causa della neve, l’autostrada per L’Aquila
è stata chiusa soltanto fino alle ore 8.53 della mattina del 18.1.2013, sicché vi
sarebbe stata la possibilità di raggiungere la sede dell’ufficio giudiziario. Si
tratta di una valutazione di merito che, poiché congruamente motivata, non è

5. Inammissibili sono i motivi dedotti nel ricorso proposto personalmente
dall’imputato, in quanto del tutto generiche sono le doglianze riguardanti la
presunta mancanza degli elementi costitutivi dei reati contestati e della
motivazione in ordine all’entità del risarcimento del danno, privi di ogni
specificità al riguardo.

5.1. Immotivata è, infine la richiesta di sospensione dell’esecuzione della
condanna civile, in mancanza di ogni prova circa l’assoluta necessità della
somma stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti
fronteggiabili, tenuto conto dell’esiguità del risarcimento, stabilito nella
modica somma di euro 250,00.

6.

L’infondatezza dei motivi determina il rigetto dei ricorsi, con la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione
delle spese del grado in favore della parte civile, che si liquidano in euro
1.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese di questo grado in favore della
costituita parte civile, liquidate in euro 1.500,00 oltre i.v.a. e c.p.a.
Così deciso il 14 novembre 2013

Il Consigli re estensore

sindacabile in sede di legittimità.

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