Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11902 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11902 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Paolo Caricati, nato a Milano il 9.5.1976
avverso la sentenza del 23 gennaio 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Carmine Stabile, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del 30 giugno 2008 con cui il locale Tribunale aveva

Data Udienza: 14/11/2013

Il

condannato Paolo Caricati ad un anno e quattro mesi di reclusione, con
sospensione condizionale della pena, per il reato di calunnia, avendo
denunciato falsamente lo smarrimento di tre assegni che, invece, erano stati
dallo stesso consegnati a Nicola Gervasio in restituzione di un prestito di euro
16.000 erogato da quest’ultimo in favore dell’imputato. I giudici di secondo
grado hanno ritenuto integrata la calunnia in quanto l’imputato avrebbe

anche confermato la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

2. L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione,
deducendo i motivi di seguito riassunti.
Con il primo motivo ha fatto valere il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, evidenziando una serie di contraddizioni e illogicità derivanti dalla
ricostruzione dei fatti basata sulle dichiarazioni di Gervasio. In particolare, si
sottolinea l’irragionevolezza della tesi del prestito, peraltro consistente, che
quest’ultimo avrebbe fatto all’imputato nonostante si trovasse in una grave
situazione economica; si evidenzia la scarsa attendibilità del Gervasio il quale
non ricorda neppure la data di erogazione del prestito; si mettono in risalto le
contraddizioni in cui è incorso il teste nel giustificare il prestito, facendo
riferimento ora al rapporto di amicizia con l’imputato, ora ad una
partecipazione agli utili e, infine, ad una comune attività imprenditoriale.
Con il secondo motivo si deducono una serie di violazioni di legge in
relazione alle statuizioni civili. Si contesta il risarcimento del danno
patrimoniale quantificato in euro 16.000, corrispondente al controvalore degli
assegni, in quanto tali titoli di credito risultano ormai girati in favore di un
terzo, tale Bandiera, unico soggetto realmente danneggiato e che può far
valere i diritti inerenti all’assegno bancario ai sensi degli artt. 20 r.d. n. 1736
del 1933, 2011 c.c., mentre nessun danno ha subito il Gervasio, avendo,
appunto, girato i tre assegni.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della
motivazione, sempre in relazione alle statuizioni civili, per avere la sentenza
sostenuto che anche a seguito della girata degli assegni il Gervasio sarebbe
sempre creditore del Caricati.
Con il quarto motivo rileva il vizio di motivazione con riferimento alla
quantificazione del risarcimento dei danni morali, liquidati nonostante il

indirettamente accusato il Gervasio di un reato; con la stessa sentenza hanno

Gervasio abbia ammesso di avere effettuato la girata dei titoli per sottrarre
16.000 euro alla massa fallimentare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1. Il primo motivo è al limite della inammissibilità, in quanto propone
una rilettura degli elementi di prova senza evidenziare alcuna illogicità
intrinseca della motivazione, che invece appare del tutto congrua e fondata su
un esame puntuale del materiale probatorio acquisito.
In particolare, la sentenza impugnata ha offerto una spiegazione logica
circa le ragioni per le quali il Gervasio avrebbe prestato denaro al Caricati
nonostante si trovasse in una situazione di difficoltà economica, mettendo in
evidenza non solo il rapporto di amicizia tra i due, ma anche il fatto che il
prestito rappresentava una sorta di “investimento” in vista di un futuro
ingresso del Gervasio nella nuova attività del Caricati, con conseguente
partecipazioni agli utili. Nella decisione della Corte d’appello, una tale
ricostruzione trova conferma nelle dichiarazioni rese dal Gervasio in
dibattimento, dove ha ribadito la doppia motivazione del prestito, nonché
dalle testimonianze di Marino, che ha riferito di avere appreso da Gervasio del
prestito in denaro, nonché di Perrucchetti e De Molfetta. In sostanza, i giudici
hanno ritenuto che il Gervasio intendeva favorire l’imputato attraverso il
prestito, peraltro garantito dagli assegni rilasciatigli dal Caricati, in quanto i
due stavano dando inizio ad una nuova attività economica, come dimostra la
circostanza che fu proprio il Gervasio a concedere l’uso del marchio
“Bastianello” e a presentare il Perrucchetti al Caricati per la fornitura di mobili.
Inoltre, nessun rilievo viene dato al fatto che Gervasio non abbia
ricordato con precisione il momento in cui ebbe a ricevere gli assegni, anche
in considerazione del fatto che tale data risulta indicata nella denuncia in cui
la consegna degli assegni viene collocata esattamente nel settembre del
2005.
Ne consegue che ZM la denuncia di smarrimento degli assegni deve
ritenersi falsa, con conseguente integrazione del reato di calunnia, avendo

3

3. Il ricorso è infondato.

l’imputato consapevolmente accusato il Gervasio, soggetto immediatamente
individuabile attraverso i titoli bloccati, di un reato.

3.2. Infondati sono anche i successivi due motivi relativi alle statuizioni
civili.
Appaiono corrette le risposte fornite al riguardo dai giudici di appello: il

favore di un terzo (Bandiera), in quanto i titoli di credito sono stati bloccati a
seguito della falsa denuncia di smarrimento e non avendo il Caricati
comunque adempiuto nei confronti del terzo giratario.
Di conseguenza, corretto è anche il riferimento al valore della somma
portata nei titoli di credito.

3.3. Inammissibile è l’ultimo motivo, in quanto la sentenza,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha motivato le ragioni del
risarcimento del danno morale, la cui determinazione, come è noto, avviene in
via equitativa.

4. All’infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 14 novembre 2013

Il Consig re estensore

Presi ent

Gervasio resta creditore del Caricati, nonostante abbia girato gli assegni in

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