Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11901 del 14/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11901 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Giovanni Di Gregorio, nato a Roma il 1.4.1981
avverso la sentenza del 14 febbraio 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Carmine Stabile, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Paolo Vittorio Lelli, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
Data Udienza: 14/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma ha
confermato la sentenza del 22 settembre 2011 con cui il G.u.p. del Tribunale
di Roma, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Giovanni Di
Gregorio alla pena di sei anni di reclusione ed euro 20.000 di multa per il
presso un locale nella sua disponibilità, complessivi kg. 55,965 di sostanza
stupefacente del tipo hashish, suddivisi in 543 panetti, da cui sono risultati
ricavabili oltre 200 dosi singole.
2. L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, in cui ha
eccepito la nullità della sentenza per la mancata notifica della fissazione della
nuova udienza del 14.2.2013 a seguito del rinvio dell’udienza del 21.11.2012
per legittimo impedimento a comparire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che nell’udienza del 21.11.2012 la Corte d’appello di
Roma, accertato il legittimo impedimento dell’imputato in base alla
certificazione medica fatta pervenire, rinviava la trattazione del processo al
14.2.2013, disponendo che l’avviso orale di comunicazione della nuova
udienza valesse “per le parti presenti o che devono considerarsi tali”.
Il verbale con cui era stato disposto il rinvio non veniva notificato
all’imputato, che non compariva all’udienza del 14.2.2013, in cui veniva
dichiarata la sua assenza e pronunciata sentenza di condanna.
In sostanza, l’udienza in cui è stata emessa la sentenza si è tenuta senza
che all’imputato fosse giunta alcuna notifica, non potendo ritenersi che
l’avviso orale del rinvio equivalesse a comunicazione per l’imputato, che
nell’udienza del 21.11.2012 era stato considerato legittimamente impedito.
Peraltro, il Di Gregorio si trovava agli arresti domiciliari, per cui, tenuto conto
che aveva manifestato la volontà di essere presente al processo, avrebbe
dovuto essere comunque autorizzato a recarsi all’udienza, eventualmente con
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reato di cui all’art. 73 d.P.R. 30971990, per avere detenuto illecitamente,
i mezzi propri e senza scorta, ma agli atti non vi è traccia neppure di tale
autorizzazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omessa notifica all’imputato
della data di fissazione della nuova udienza, che intervenga successivamente
alla rituale notifica del decreto di citazione a giudizio, determina una nullità a
regime intermedio (Sez. V, 23 gennaio 2013, n. 17027, Musciolà; Sez. VI, 22
tempestivamente eccepita ai sensi dell’art. 180 c.p.p. con il ricorso per
cassazione.
4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte
d’appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso il 14 novembre 2013
Il Consigl re estensore
novembre 2006, n. 2324, Lucarelli), nullità che nel caso di specie è stata