Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 119 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 119 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udienza: 22/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIAZZA FRANCESCO N. IL 22/08/1968
avverso la sentenza n. 2670/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 15/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ye, f e- ,A1- ~
che ha concluso per L A pi o tlf -e,-e,o
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. PIAZZA FRANCESCO ha proposto, a mezzo del proprio difensore fiduciario
cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello de
L’AQUILA in data 15/02/2012, in pari data depositata e notificata in data
9/01/2013, che confermava la sentenza 14/10/2008 emessa dal Tribunale di
PESCARA, con cui il medesimo era stato condannato all’esito di giudizio

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), perché, quale amministratore unico della
AUTORING s.r.I., al fine di evadere VIVA, indicava nella dichiarazione 2005
relativa a detta imposta, elementi passivi fittizi, avvalendosi di due fatture per
operazioni inesistenti (importo imponibile pari ad C 22.483,33 ed IVA pari ad C
4.496,67). Con la medesima sentenza il PIAZZA veniva condannato alle pene
accessorie di legge, senza concessione di alcun beneficio.

2.

Ricorre avverso la predetta sentenza l’imputato a mezzo del difensore

cassazionista, deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con un primo motivo, violazione di legge con riferimento all’art.
179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell’imputato nel giudizio d’appello. Dal
decreto di citazione per il giudizio di appello, in particolare, risulta che il PIAZZA
abbia dichiarato il proprio domicilio in Chieti, V.le Abruzzo n. 305; non essendo
andata a buon fine la notifica al predetto domicilio, la notifica del decreto per il
giudizio d’appello veniva eseguita nelle forme dell’art. 161, comma quarto, cod.
proc. pen. Eccepisce la difesa del ricorrente che, diversamente, il ricorrente mai
aveva provveduto ad eleggere domicilio per le notificazioni all’indirizzo indicato,
trattandosi solo della residenza anagrafica dell’imputato, laddove, invece, questi
aveva eletto domicilio ai fini delle notificazioni presso l’indirizzo di Via Adriatica n.
92, del comune di Francavilla a Mare (Ch), elezione di domicilio mai modificata
dal Piazza, allegando a tal fine copia della richiesta di rinvio a giudizio del PM
27/10/2006, avviso di fissazione dell’udienza preliminare innanzi al GUP
4/11/2006 e decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod. proc. pen. in data
16/05/2007). Trattandosi, quindi, di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., rilevabile
in ogni stato e grado del procedimento, si chiede l’annullamento della sentenza e
la restituzione degli atti alla Corte d’Appello de L’Aquila per nuovo giudizio.

2

dibattimentale, alla pena di anni uno di reclusione, per il reato di dichiarazione

2.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione di legge con riferimento
all’aumento di pena per la contestata recidiva, ritenuta infraquinquennale. Il
giudice d’appello, in particolare, si sarebbe limitato a confermare la sentenza di
condanna emessa dal giudice di prime cure, che aveva aumentato della metà la
pena base di otto mesi di reclusione, irrogando la pena finale di un anno di
reclusione. Non risulterebbe, ad avviso del ricorrente, alcun elemento in atti che
possa far ritenere sussistente la ritenuta infraquinquennalità, sicchè l’aumento

finale di mesi dieci e gg. 20 di reclusione e non in anni uno di reclusione.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso, infine, eccepisce l’intervenuta prescrizione
del reato, maturata il 20 gennaio 2013, trattandosi di fattispecie fiscale
commessa nell’anno 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Quanto al primo motivo, lo stesso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Rileva il Collegio come il decreto di citazione per il giudizio d’appello venne
notificato all’imputato presso un domicilio diverso da quello eletto dal medesimo;
ed infatti, non essendo andata a buon fine la notifica presso il domicilio
dichiarato di Viale Abruzzo n. 305 a Chieti, la stessa venne eseguite nelle forme
dell’art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore fiduciario. Quest’ultimo, tuttavia, per
quanto risulta dagli atti, nulla ebbe ad eccepire all’udienza tenutasi davanti alla
Corte d’appello. Orbene, rileva il Collegio come tale nullità, lungi dal potersi
qualificare come assoluta, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non
ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto
di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente,
essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle
sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182,
oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. Del resto, è
già stato affermato da questa Corte che la notifica del decreto di citazione (nella
specie per il giudizio d’appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato
dall’imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva
dell’atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita
immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti (Sez. 3, n.
20349 del 16/03/2010 – dep. 28/05/2010, Catania, Rv. 247109). Trattasi di
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sulla pena base avrebbe dovuto essere contenuto in un terzo, dunque con pena

principio valevole anche nel caso di domicilio eletto, peraltro dovendosi ritenere
che quello indicato di via Adriatica n. 92, Francavilla al Mare (CH), non possa
qualificarsi come tale, difettando il fondamentale requisito, richiesto dall’art. 62
disp. att. cod. proc. pen. dell’indicazione delle generalità del destinatario.
Ne consegue, pertanto, che tale nullità deve ritenersi sanata, in quanto, tenuto
conto del rapporto fiduciario tra il difensore e l’imputato, la notificazione non era
stata inidonea a determinare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di

al riguardo.

6. Quanto al secondo motivo (violazione di legge con riferimento all’aumento di
pena per la contestata recidiva, ritenuta infraquinquennale), il motivo è
inammissibile, non essendo stato sollevato nei motivi di appello. Pacifico è,
infatti, il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per
cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso
di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (v., da ultimo: Sez. 5, n.
28514 del 23/04/2013 – dep. 02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577). In
ogni caso, il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, atteso che dal
casellario giudiziale del ricorrente risultano pronunce di condanna irrevocabili che
legittimavano l’aumento di pena per la contestata recidiva infraquinquennale.

7.

Quanto, infine, al terzo motivo (intervenuta prescrizione del reato,

asseritamente maturata il 20 gennaio 2013), rileva il Collegio come il reato per
cui si procede, tenuto conto della pena edittale cui fare riferimento in relazione
alla riconosciuta attenuante, in sede di merito, all’epoca prevista dal comma
terzo dell’art. 2 del D. Lgs. n. 74/00 (reclusione da sei mesi a due anni), deve
intendersi estinto per prescrizione alla data del 30 aprile 2013. A tale conclusione
si perviene, in considerazione del fatto che in base all’art. 8 del D.P.R. n. 322 del
1998, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2004 doveva essere presentata: a)
nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma, nel
periodo compreso tra il 10 febbraio e il 1 agosto 2005 se la dichiarazione era
presentata tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, ed entro il 31
ottobre 2005 se la dichiarazione era presentata in via telematica; b) nel caso in
cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella
dichiarazione unificata, tra il 1° maggio ed il 1 agosto 2005, se la dichiarazione
era presentata tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, ed entro il
31 ottobre 2005, se la dichiarazione era presentata in via telematica.

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quest’ultimo ed il difensore comparso all’udienza d’appello nulla aveva eccepito

Poiché, com’è noto, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della
presentazione della dichiarazione fiscale (Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010 – dep.
26/11/2010, De Seta, Rv. 248499), e prevedendosi, per il periodo d’imposta
2004, che la dichiarazione IVA dovesse presentarsi, al più tardi (presentazione in
via telematica) al 31 ottobre 2005, da tale momento iniziava a decorrere il
termine di prescrizione quinquennale (da individuarsi

ante lege

n. 251/2005,

in considerazione degli atti interruttivi, con definitiva maturazione del termine
massimo di prescrizione del reato alla data del 30 aprile 2013.
Il reato, dunque, si è estinto per prescrizione, maturata dopo la sentenza
d’appello. Osta, tuttavia, all’annullamento senza rinvio della decisione per
l’accertato integrale decorso del termine di prescrizione, l’inammissibilità
originaria dei residui motivi di ricorso. L’inammissibilità del ricorso per
Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi (come, del resto,
quello dovuto alla causa d’inammissibilità pronunciata ex art. 606, comma 3,
cod. proc. pen., per la presunta violazione di legge non dedotta con i motivi
d’appello) non consente, infatti, il formarsi di un valido rapporto di impugnazione
e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (v., per tutte: Sez. U, n. 32 del
22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266).

8.

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma
alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, somma che si
stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013
Il

nsigliere est.

Il Presidente

entrata in vigore 1’8 dicembre dello stesso anno), esteso ad anni sette e mesi sei

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