Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11899 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11899 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

Data Udienza: 14/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALLARO’ FRANCESCO N. IL 31/05/1978
ARENA SALVATORE N. IL 12/07/1981
BATESSA DOMENICO N. IL 17/06/1977
CALARESE LETTERIO N. IL 28/12/1979
COPPOLINO DANIELE N. IL 31/08/1988
CANNAVO’ ANGELO N. IL 13/03/1982
MANCUSO ANTHONY JOHN N. IL 22/02/1972
MANTINEO NICOLA N. IL 10/04/1981
MARZULLO FABIO N. IL 19/10/1964
TORO PAOLO N. IL 25/01/1983
avverso la sentenza n. 562/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ( 4 n_
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1. Ballarò Francesco, Arena Salvatore , Batessa Domenico , Calarese Letterio ,
Coppolino Daniele , Cannavò Angelo , Marzullo Fabio , Toro Paolo ,Mancuso
Anthony John e Mantineo Nicola ricorrono per cassazione avverso la sentenza
della Corte d’appello di Messina , in data 26-4-12 , con la quale è stata
confermata , in punto di responsabilità , la sentenza di condanna emessa in
primo grado, in ordine ad una pluralità di imputazioni ex art 73 DPR 309/9 e,
per il Ballarò, anche ex artt 74 DPR 309/90 e 644 cp.
2. Ballarò Francesco , con il primo e il secondo motivo, inerente quest’ultimo ai
capi 7 e 8 , deduce violazione di legge e vizio di motivazione ,poiché la Corte
d’appello si è limitata a un acritico riferimento alla motivazione della sentenza di
prime cure , senza esplicitare quali siano state le conversazioni rilevanti e
attraverso quali criteri metodologici ne sia stato interpretato il contenuto. In
particolare, la
condotta enucleabile dal contenuto della conversazione
intercorsa , il 14-11-2006, tra l’imputato e Caporlingua Claudio riguarda una
ipotesi di codetenzione di droga leggera a fini di consumo personale. Anche la
conversazione intercettata il 15-11-2006 fa riferimento all’acquisto di 100
grammi di droga leggera, poi risultata di cattiva qualità, per uso personale.
2.1. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art 74 I. stup. e vizio di
motivazione poiché dalle risultanze processuali non è dato enucleare
l’esistenza di alcuna struttura né di alcun accordo stabile . Tutte le attività
rilevate costituiscono soltanto l’estrinsecazione di una condotta di acquisto
posta in essere esclusivamente da Ballarò , con il Caporlingua e l’Alberto meri
spettatori del perfezionamento di transazioni riconducibili ad altri ,essendo
essi , al più , interessati ad una personale attività di cessione a terzi di
modesti quantitativi di droga leggera. Lo stesso giudice di prime cure ha
escluso la sussistenza del vincolo associativo tra il Ballarò e l’asserito
fornitore , Cannavò Angelo. Un arco di tempo di soli 3 mesi appare poi
insufficiente ad indurre ad ipotizzare l’esistenza di uno stabile sodalizio.
2.2.11 quarto motivo di ricorso, inerente ai capi 1,6,7,8,13,19 e 55, si appunta
invece sull’attenuante di cui all’art 73 co 5 I. stup., ravvisabile in
considerazione della modestia del dato ponderale, della difficoltà , per
l’imputato, di reperire lo stupefacente e della mancanza di una continuativa
attività di spaccio, donde la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art 74 co 61.
stup., tanto più che difettano dati precisi sulla quantità di stupefacente
trattata.
2.3. L’ultimo motivo investe il reato di cui all’art 644 cp , non essendovi prova
della pattuizione di interessi usurari , relativamente alle somme dovute a
titolo di corrispettivo della cessione di stupefacente ai fratelli Marco e
Francesco Rotondo . Elementi di segno accusatorio non possono certo

RITENUTO IN FATTO

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inferirsi dalla telefonata fra Francesco Rotondo e la propria madre, poiché è
chiaro che Rotondo aveva interesse a carpire alla madre somme di danaro
da impiegare, in realtà , per l’acquisto di stupefacente , rimanendo il Ballarò
del tutto estraneo a tali richieste.
3.Arena Salvatore deduce violazione di legge e vizio di motivazione ,poiché le
affermazioni del giudice di secondo grado in merito alla significazione
accusatoria delle poche e saltuarie conversazioni intercorse tra l’Arena e il
Rotondo, agli incontri avvenuti presso la casa di quest’ultimo, alle consegne
di stupefacente effettuate e all’attività di spaccio posta in essere dal
ricorrente sono del tutto apodittiche e contraddette dagli atti del processo.
Nessuna risposta ha dato il giudice di secondo grado ai rilievi formulati con
l’atto d’appello. Non esistono nemmeno riscontri , ex art 192 co 3 cpp, alle
dichiarazioni accusatorie rese dal Rotondo.
3.1. Il secondo motivo investe il trattamento sanzionatorio , essendosi
negate le attenuanti generiche sulla base di un’indebita enfatizzazione della
qualità di appartenente alla Marina militare dell’Arena , nonostante i fatti
risalgano al 2007 , quando ancora tale status , comunque irrilevante ai fini
delle imputazioni in disamina, non era stato acquisito dall’imputato.
4.Batessa Domenico deduce vizio di motivazione poiché non è dato
comprendere sulla base di quali elementi il giudice abbia ritenuto di
individuare nel Batessa il soggetto presente all’interno dell’auto del Ballarò.
Dall’esame delle conversazioni intercettate , in via ambientale, appare poi
assolutamente palese l’estraneità al reato contestato del Batessa , il quale
non solo non partecipa ai momenti concitati della perdita del pacco
asseritamente contenente sostanza stupefacente ma non viene neanche
preso in considerazione dagli interessati per il recupero della sostanza .
L’unica conclusione possibile è dunque che il Batessa volesse soltanto
acquistare un po’ di droga per uso personale. Quanto all’episodio di cui al
capo 9 , il giudice ha ritenuto il Batessa responsabile della detenzione di un
pacco contenente sostanza stupefacente erroneamente perché avrebbe
dovuto derubricare l’imputazione ex art 73 I. stup. nel reato di cui all’art 379
cp ,in quanto la conversazione intercettata , in via ambientale , dimostra la
detenzione del predetto pacco da parte del Caporlingua , il quale, in difficoltà
per l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri , abbandonò il pacco per la
strada e venne per ciò rimproverato da Ballarò , unico soggetto interessato al
recupero del pacco.
4.1.Con il secondo motivo , si lamenta la mancata indicazione in termini
precisi del tempus commissi delicti , individuato nell’imputazione con la
formula “in epoca imprecisata e comunque prima del 10-2-2007”, e la
mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

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4.2.11 terzo motivo si appunta sulla dosimetria della pena e sul diniego delle
circostanze attenuanti generiche , non avendo i giudici tenuto conto della
modesta gravità del fatto, dell’assenza di elementi in merito alla qualità e
alla quantità dello stupefacente e delle modalità di perpetrazione del
presunto reato.
5. Coppolino Daniele deduce violazione dell’ad 110 cp e vizio di motivazione,
avendo i giudici di merito confuso la semplice connivenza con il concorso nel
reato. E’ infatti emerso dalle risultanze processuali che il Coppolino non
deteneva lo stupefacente , che era nell’esclusiva disponibilità del correo .
Nemmeno ha stretto alcun accordo preordinato alle cessioni o ha consegnato
droga a qualcuno , essendosi limitato a consumare stupefacente con il
Caporlingua.
5.1. Con il secondo motivo, si censura il diniego delle attenuanti generiche,
in contraddizione con la concessione dell’ attenuante di cui all’art 73 co 5 I.
stup e con il giudizio prognostico positivo formulato ai fini della concessione
della sospensione condizionale.
6.Cannavò Angelo, con unico motivo, lamenta violazione degli artt 192 co 1
cpp e 73 DPR 309/90 poiché la Corte d’appello è approdata alla declaratoria
di responsabilità sulla scorta di una manciata di conversazioni dal contento
tutt’altro che univoco in quanto gli interlocutori non hanno mai parlato
esplicitamente di droga .Nè sono stati effettuati appostamenti,sequestri ,
perquisizioni. Di qui l’evanescenza delle accuse formulate dal PM , essendo
rimaste indefinite la quantità e la qualità dello stupefacente oggetto delle
asserite forniture in favore di Ballarò e di La Monica ed essendo stato
determinato in modo del tutto approssimativo il lasso di tempo in cui si
sarebbero svolti i presunti traffici delittuosi.
7.Marzullo Fabio deduce, relativamente al capo 171, omessa motivazione in
merito alla violazione del divieto di bis in idem , eccepita dalla difesa ,
risultando dalla sentenza acquisita che l’imputato è stato già giudicato per lo
stesso fatto , senza che l’operatività dell’art 649 cp venga meno per effetto
della diversa qualificazione giuridica. Anche per quanto riguarda il capo 192,
non si comprende sulla base di quali elementi i giudici di merito abbiano
ritenuto che il fatto contestato in questa sede sia successivo a quello per il
quale l’imputato è già stato giudicato, tanto più che la contestazione attuale
non inerisce alla cessione a Rotondo Francesco ma alla sola detenzione, che,
per l’appunto, costituiva oggetto dell’addebito relativo al precedente
processo. Per quanto riguarda invece il capo 177 ,il giudice di primo grado si
è limitato a riportare un brano di una conversazione captata , senza nulla
aggiungere né la Corte d’appello ha integrato la motivazione. Ciò anche per
quanto riguarda i capi 181, 182, 185, 186, 189, 193.

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7.1.Con il secondo motivo , il ricorrente deduce violazione del divieto di
reformatio in peius in ordine al trattamento sanzionatorio poiché il giudice ha
errato nell’applicare l’aumento di mesi 18 di reclusione, per effetto della
continuazione con la sentenza emessa dal Gup di Messina , il 31-3-2008 , il
quale aveva però applicato la pena di mesi 10 di reclusione. E comunque
nulla si dice in motivazione sulle ragioni per le quali l’aumento non sia stato
più contenuto.
8.Toro Paolo deduce violazione dell’art 192 cpp e vizio di motivazione poiché
la declaratoria di responsabilità si basa soltanto su contenuti di conversazioni
captate per nulla chiari , tanto più che gli interlocutori si trovavano in stato di
alterazione psichica , a seguito dell’assunzione di stupefacenti , e quindi
verosimilmente affermavano circostanze non reali ; e su una denuncia
presentata , per motivi di mero risentimento personale , dalla fidanzata
dell’imputato, dopo un litigio con quest’ultimo.
8.1.11 secondo e il terzo motivo investono il diniego delle attenuanti
generiche e la dosimetria della pena, quantificata in misura eccessiva ,
essendo del tutto carente , al riguardo , la motivazione della sentenza
impugnata.
9.Mantineo Nicola deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità
poiché la sentenza impugnata si limita a richiamare la sentenza di primo
grado, senza fornire risposta alle censure formulate con l’atto d’appello.
10.Per quanto attiene alla posizione di Mancuso Anthony John , il ricorrente
rappresenta la mancanza di univocità e di significatività in direzione
accusatoria del contenuto delle conversazioni captate , nel contesto delle
quali ingiustificatamente si è ritenuto che , con il termine “pesce”, gli
interlocutori alludessero allo stupefacente poiché , all’epoca , il ricorrente
svolgeva, per l’appunto, attività di vendita di pesce al dettaglio.
11.Calarese Letterio deduce violazione degli artt 192 , 530 co 2, 533 e 546
cpp , essendo stato valorizzato in direzione accusatoria un quadro probatorio
che , come ritenuto dal Tribunale del riesame , era insufficiente a fondare
perfino la gravità indiziaria. Tant’ è che il P.G. di udienza aveva chiesto
l’assoluzione del Calarese. La Corte d’appello ha invece valorizzato i contenuti
di due sole intercettazioni , intercorse tra il ricorrente e il coimputato
Agostino Alberto, a distanza di settimane l’una dall’altra , e di tre sms privi
dei necessari requisiti di chiarezza ,univocità, decifrabilità dei significati e
assenza di ambiguità, giungendo , senza alcun ulteriore riscontro , sebbene
le indagini si siano protratte dall’ottobre 2006 al maggio 2007, alla
declaratoria di responsabilità , nonostante l’assenza di elementi in ordine al
tipo , alla quantità , alla qualità e al prezzo dello stupefacente. Nemmeno
risulta un rapporto di amicizia o di frequentazione fra i due coimputati. Non vi
è dunque alcun elemento che induca a ritenere con certezza che si parli di

CONSIDERATO IN DIRITTO
12. Occorre , in primo luogo, osservare come la sentenza impugnata abbia fatto
largo uso della tecnica della motivazione per relationem e come ciò abbia costituito
oggetto di censura da parte di molti ricorrenti . Tuttavia questa tecnica è conforme a
un consolidato orientamento giurisprudenziale , avendo le Sezioni unite ( Sez Un.
21-6-2000 , Primavera , in Cass. pen. 2001 , 69) stabilito che la motivazione per
relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima allorchè, come
nel caso in disamina : 1) faccia riferimento , recettizio o di semplice rinvio , a un
legittimo atto del procedimento,la cui motivazione risulti congrua rispetto
all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione ; 3) l’atto di
riferimento , quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento , sia
conosciuto o comunque ostensibile , quanto meno al momento in cui si renda
attuale l’esercizio della facoltà di valutazione , di critica ed eventualmente di
gravame. E’ stata altresì affermata , in giurisprudenza , la possibilità di procedere
all’integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in
un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento ( Sez VI , 8-5-03 n.
26996, Guida al dir. 2003 n. 44, 84) , a condizione che, come nel caso di specie, le
due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logicoargomentativo uniforme ( Sez III , 1-2-2002, n.10163, Lombardozzi , Cass. pen. 2003,
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stupefacenti e, ancor meno, che vi sia stata un’effettiva consegna di droga ,
tanto più che , nell’occasione desumibile dagli sms contestati , come
riconosciuto anche dal Tribunale del riesame, il Calarese e l’Alberto si erano
incontrati per la consegna di un DVD , rendendo ,in tal senso , dichiarazioni
conformi , nonostante il divieto di colloquio con i difensori. Mentre nel
messaggio del 20-1-2007 , la frase “Te la sta preparando” fa riferimento ad
una terza persona e non si sa comunque a cosa si riferisca. Per di più , il
criterio valutativo delle medesime fonti di prova —e cioè del contenuto delle
intercettazioni- da parte del Gup è stato, per gli altri imputati, difforme da
quello utilizzato per il Calarese. Il ricorrente ha formulato , al riguardo ,
specifica censura nell’atto di appello ma il giudice di secondo grado non ha
fornito alcuna risposta , limitandosi a richiamare le argomentazioni della
sentenza di prime cure.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

1237). La presente disamina avrà dunque come termine di riferimento il plesso
argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle
sentenze di primo e di secondo grado.
13. Per quanto attiene alla posizione processuale di Ballarò Francesco , la
disamina prenderà le mosse dall’analisi del terzo motivo di ricorso, concernente
l’imputazione ex art 74 DPR 309/90 .Orbene, al riguardo, è necessario osservare
primo e di secondo grado non si evinca con chiarezza quale sia stato l’iter logico —
giuridico esperito dai giudici di merito per pervenire all’asserto relativo alla
sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole
dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità in ordine
alla sussistenza del delitto associativo .Per la configurabilità di quest’ultimo , è
infatti necessaria l’esistenza di un’entità autonoma ,a carattere permanente e
dotata di una struttura organizzativa , che può anche essere rudimentale ma
deve comunque essere idonea a fornire un supporto stabile alle singole
deliberazioni criminose .La prova dell’esistenza di tale delitto non può ,
d’altronde, essere desunta semplicemente dalla commissione, da parte di tre o
più persone , di una serie di fatti —reato , dovendo gli elementi strutturali
dell’associazione essere dimostrati in sé e potendo la prova della perpetrazione
di singoli delitti soltanto agevolare la dimostrazione del reato di cui all’art 74 I.
stup. (Sez I , 3-2-93 n 1008 , Messina), in quanto il vincolo associativo non può
essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati —fine di cessione di
sostanze stupefacenti ( Sez VI 31-12-2003 n. 49556, rv. n. 227826). In questa
prospettiva , dunque, i giudici di merito avrebbero dovuto chiarire le ragioni per
le quali hanno ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva secondo la
quale non è possibile, nella specie, enucleare la benché minima struttura né un
accordo stabile né la consapevolezza di far parte di una struttura organizzata.
Questa prospettazione era perfettamente in linea con le risultanze acquisite ed
enucleabili dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina , poich il
giudice a quo non mette in dubbio l’esiguità del numero dei presunti associati (
tre ) né la presenza di un minorenne né l’artigianalità del modus operandi.
Qualora dunque la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da
alcuni dati oggettivi , il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente ,
dimostrandone in modo rigoroso l’inattendibilità , attraverso un adeguato
apparato argomentativo. Viceversa , la Corte ha ritenuto l’esistenza di una
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come dall’apparato argomentativo costituito dall’integrazione delle sentenze di

compagine criminale valorizzando elementi, come lo scambio delle informazioni
necessarie per lo svolgimento dell’attività di spaccio o la coordinazione fra i
correi , compatibili con un concorso di persone nel reato continuato. E’ noto che
il discrinnen tra le due figure risiede in ciò che , nel delitto associativo , è dato
riscontare un vincolo a carattere stabile e permanente , con il quale tre o più
persone si predispongono , dando vita ad un minimo di organizzazione
strutturale , alla commissione di una serie indeterminata di delitti , nella
criminoso durevole e con la disponibilità ad operare per l’attuazione del progetto
delinquenziale comune , anche a prescindere dalla concreta realizzazione di
ciascuno dei delitti programmati ( Cass. 31-5-95 Barchiesi , rv 202192; Cass. 12-595, Cotinovis , rv 201541; Cass. 22-9-94, Platania , rv 199581). Nel concorso di
persone nel reato continuato , invece , l’accordo criminoso si stringe in via
occasionale e limitata , essendo diretto soltanto alla commissione di più reati
determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede
tutti ( Cass. 5-5-95, Correnti , rv. 201907; Cass 5-12-94, Semeraro , rv 200683;
Cass. 15-10-90 , rv 185841). Pienamente compatibili con tale ultima
prospettazione sono i rilievi formulati dai giudici di merito in ordine alle
numerose conversazioni, in cui, con un linguaggio criptico ed allusivo, si
snodavano le trattative con gli acquirenti , nonché all’esistenza di interessi
comuni fra i correi mentre non si comprende da dove i giudici a quo abbiano
tratto la conclusione secondo la quale i tre si muovevano all’unisono e come un
tutt’uno soprattutto nei riguardi dei fornitori catanesi , nonostante la Corte
d’appello dia atto del ruolo preminente esplicato dal Ballarò proprio nella fase
dei contatti con i fornitori. Né è dato comprendere di quale massima di
esperienza i giudici a quo facciano uso allorchè affermano che un minorenne
abbia potuto esplicare un ruolo significativo nei rapporti con soggetti dello
spessore criminale di un fornitore di sostanza stupefacente. Ma comunque non
può non osservarsi come la tematizzazione del profilo inerente alla
configurabilità , nel caso sub iudice , di un concorso di persone nel reato
continuato risulti completamente estranea al tessuto motivazionale della
pronuncia impugnata. Più in generale , occorre sottolineare come il giudice sia
tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla
prospettazione accusatoria , qualora esse vengano additate dall’oggettività delle
acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'”al
di là di ogni ragionevole dubbio” impone infatti al giudicante l’adozione di un
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consapevolezza , da parte dei singoli associati , di far parte di un sodalizio

metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria , volto a superare l’eventuale
sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima , derivanti, ad esempio , da
autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa; o estrinseci , in quanto
connessi, come nel caso in disamina , all’esistenza di ipotesi alternative dotate
di apprezzabile verosimiglianza e razionalità ( Sez I 24-10-11 , n. 4111 , rv. n.
251507) . Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al
canone dell'”oltre il ragionevole dubbio”, soltanto qualora la ricostruzione
valutativo

soltanto eventualità remote ,

astrattamente formulabili e

prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione ,
nella fattispecie concreta , risulti priva del benché minimo riscontro nelle
risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e
dell’ordinaria razionalità umana ( Sez I 3-3-10 n. 17921, rv. n. 247449; Sez I 8-509 , n. 23813, rv. n. 243801; Sez I 21-5-08 n. 31456, rv. n. 240763). La condanna
al di là di ogni ragionevole dubbio implica che , laddove venga prefigurata una
ipotesi alternativa , siano individuati gli elementi di conferma della
prospettazione fattuale accolta , in modo che risulti l’irrazionalità del dubbio
derivante dalla sussistenza dell’ipotesi alternativa ( Sez IV 17-6-11 n. 30862, rv. n.
250903 ; Sez IV 12-11-09, n. 48320, rv. n. 245879) . Obbligo che, nel caso sub
iudice , non può dirsi adempiuto dalla Corte d’appello, che si è trincerata dietro
l’apodittica affermazione relativa alla configurabilità di un’associazione criminale
, con il Ballarò a “fare da cardine dell’intero sistema”. E si noti che , malgrado
questa affermazione e nonostante la Corte di merito concordi con il primo
giudice circa la posizione centrale di questo soggetto, nel contesto della asserita
compagine criminale , viene escluso , in modo del tutto contraddittorio , che al
Ballarò possa attribuirsi un ruolo di comando e di organizzazione. Ciò ad ulteriore
conferma di ung intrinseca aporethettà delle conclusioni cui è pervenuta la Corte
territoriale in ordine al profilo in disamina .Conclusioni che non procedono in

/ modo lineare da una analisi strettamente aderente alle risultanze processuali
di cui dà atto la stessa Corte , nel discorso motivazionale della sentenza
impugnata , nell’ottica di una valutazione non atomistica ma unitaria e globale e
di una costruzione razionale e coerente , di spessore tale da prevalere sulla
versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (
Cass. 25-6-1996, Cotoli , rv. n. 206131),evitando il ricorso a mere congetture (
Cass 22-10-1990 , Grilli , Arch n. proc. pen. 1991 , 469).Non può pertanto
affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in

fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro

esame le deduzioni difensive né che siano pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi ,
sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da
connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato
argomentativo coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ( Sez.
un. 25-11-’95, Facchini, rv203767).

alcun modo delineabile la possibilità di nuove emergenze processuali , in un
eventuale giudizio di rinvio , che , anche per l’ampiezza del materiale acquisito e
utilizzato nei pregressi giudizi di merito , non potrebbe in alcun modo colmare la
situazione di vuoto probatorio accertata , onde l’annullamento va disposto senza
rinvio perché il fatto non sussiste (Sez. un. 30-10-2003, Andreotti , Cass. pen.
2004,811 ; Sez. un. 30-10-2002, Carnevale, Cass. pen 2003, 3276).
13.1.Gli altri motivi del ricorso del Ballarò sono infondati. Per quanto attiene al
capo 6, infatti , il giudice d’appello , anche rinviando , per relationem , alla
motivazione della sentenza di primo grado , ha richiamato il contenuto
dell’intercettazione ambientale espletata sull’auto in uso al Ballarò, il 14-112006, da cui si evince che quest’ultimo , in concorso con il minore, Caporlingua
Claudio, ha detenuto sostanza stupefacente, da cedere, in seguito, ad una terza
persona non identificata , previo pagamento del prezzo e con adeguato
“indottrinamento” del minore, da parte del Ballarò, sulle modalità di consegna.
Non può ravvisarsi , nella specie, -puntualizza la Corte – una ipotesi di uso
personale , neppure da parte di più soggetti, atteso che risulta chiaramente
dalle intercettazioni espletate che i due, Ballarò e Caporlingua , detenevano una
partita di sostanza ( “un pacco”)che poi si sono divisi, non prima di avere insieme
deciso di cederne una parte ad un soggetto non identificato. Per quanto riguarda
il capo 7 , il giudice di seconde cure sottolinea l’univocità del contenuto della
conversazione intercettata , in via ambientale , sull’auto del Ballarò , in data 1511-2006, tra quest’ultimo , accompagnato dal Caporlingua , ed un tale
“Nino”poiché dal tenore della conversazione risulta che l’oggetto di essa
(indicato con il termine “cocco”) è chiaramente una partita di droga , peraltro di
non modesta entità. Anche in ordine al capo 8, il giudicante evidenzia
l’inequivocabile tenore della conversazione intercettata a bordo dell’autovettura
del Ballarò , tra quest’ultimo , il Caporlingua e una terza persona non
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La sentenza impugnata va dunque annullata , in parte qua. D’altronde , non è in

identificata , in merito ad un quantitativo di droga ( un “panino “) di
considerevole valore ( poco meno di mille euro).
13.2.Per quanto attiene alla ravvisabilità dell’ipotesi della lieve entità , la Corte
territoriale ha focalizzato la rilevanza ostativa della quantità di “operazioni ”
compiute dal Ballarò e delle modalità di commissione delle azioni criminose, poste
in essere da una persona esperta.

reato di usura , il giudice d’appello , richiamando anche , per relationem , la
motivazione della sentenza di primo grado , ha posto in rilievo come le
conversazioni intercettate tra il Ballarò e i componenti della famiglia Rotondo ( cioè i
due fratelli e i loro genitori ) e il colloquio del 15-1-2007 tra Francesco Rotondo e la
madre dimostrino , oltre ogni dubbio , sia il prestito , che prendeva origine dalla
cessione, da parte del Ballarò , ai Rotondo di diverse partite di stupefacente, che la
natura usuraria degli interessi richiesti. Il tenore dei colloqui conferma infatti
appieno le pretese usurarie , formulate dal Ballarò con minacce e pressioni di ogni
genere, nei confronti dei Rotondo, in ordine agli interessi da calcolare sulla somma
dovuta dalle parti offese per l’acquisto dello stupefacente. A ciò si aggiungano le
dichiarazioni rilasciate al PM da Francesco Rotondo e le risultanze delle indagini di
p.g. , che hanno accertato la situazione finanziaria, semplicemente disastrosa, dei
Rotondo, che aveva spinto i genitori a contrarre un mutuo per pagare i debiti dei
figli.
Trattasi di motivazione che, lungi dal potersi considerare illogica, si sostanzia in un
apparato esplicativo del tutto adeguato ed immune da vizi logico-giuridici.
14.Per quanto attiene alla posizione processuale di Marzullo Fabio, occorre
innanzitutto eliminare la pena accessoria dell’interdizione legale. Quest’ultima era
stata applicata dal Tribunale perché, in primo grado, il Marzullo era stato
condannato ad una pena detentiva di anni 5 e mesi 10 di reclusione. In appello, la
pena è stata ridotta ad anni tre di reclusione onde non è più consentita, ex art 32 co
3 cp , l’applicazione della pena accessoria in disamina.
14.1.Nel resto , il ricorso del Marzullo va rigettato , siccome infondato. In ordine al
reato di cui al capo 171 , la Corte d’appello ha richiamato , per relationem , la
motivazione della sentenza di primo grado, laddove chiarisce che , in ordine a tale
imputazione, concernente la condotta di detenzione, a fini di spaccio, nei confronti
10

13.3.Per quanto concerne infine l’ultimo motivo del ricorso di Ballarò , inerente al

di una generalità di potenziali acquirenti, non opera il divieto di bis in idem rispetto
alla sentenza del 15-12-2009 , che ebbe a giudicare in ordine ad una imputazione
completamente diversa , inerente alle cessioni in favore di Francesco Rotondo.
Relativamente al capo 192, il giudice di secondo grado ha posto in rilievo come il
contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate consenta di stabilire che la
cessione è avvenuta in epoca certamente successiva al controllo da parte della p.g. ,
che poi ha dato luogo ad un separato processo a carico del Marzullo. Ed, in ogni
destinato esplicitamente allo spaccio e difatti poi ceduto a Rotondo Francesco. Per
quanto concerne il capo 177, la Corte territoriale ha evidenziato come la chiarezza
del dialogo intercettato fra i fratelli Rotondo e l’esplicito riferimento al Marzullo (
soprannominato Jolly, come ha riconosciuto Francesco Rotondo) elidano la
prospettabilità di ogni ipotesi alternativa e non lascino dubbi sulla responsabilità del
Marzullo. In ordine alle imputazioni di cui ai capi 181 e 182 , il giudice di secondo
grado, ha posto in rilievo l’univocità del contenuto delle conversazioni intercettate,
riscontrato dalle risultanze degli accertamenti di p.g. , espletati mediante il sistema
di localizzazione G.P.S. , installato a bordo dell’auto del Rotondo. Così come la
chiarezza dei dialoghi intercettati viene sottolineata dalla Corte territoriale in ordine
alle imputazioni di cui ai capi 185 , 186 e 193. Anche per quanto riguarda il capo
189 , la Corte d’appello precisa come l’inequivocabilità del contenuto delle
conversazioni intercorse tra Marco Rotondo e Domenico Vadalà, che si recano a
casa del Marzullo per acquistare sostanza , come ancora una volta accertato
mediante sistema di localizzazione satellitare , sia tale da non lasciare dubbi su ciò
che il Marzullo ha venduto a questi soggetti.
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un
apparato esplicativo puntuale, coerente , privo di discrasie logiche , del tutto
idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a
superare lo scrutinio di legittimità.
14.2.Anche il secondo motivo del ricorso del Marzullo è infondato. Risulta dalla
sentenza di primo grado ( p. 76) che II Marzullo è stato riconosciuto colpevole di 10
reati . Reato-base è stato considerato quello di cui al capo 171. Il giudice di primo
grado ha poi applicato l’ aumento ex art 81 cpv cp nella misura di mesi due di
reclusione ed euro 1000 di multa per ciascuno degli ulteriori reati. E poichè i reatisatellite sono 9 , il Tribunale ha applicato un aumento complessivo di mesi 18 di
reclusione . Questo stesso aumento è stato applicato dalla Corte d’appello, che ha
11

caso, la contestazione fa riferimento ad un quantitativo di sostanza stupefacente

anzi quantificato la pena in misura più favorevole al reo perché non ha applicato un
aumento superiore nonostante la presenza di un ulteriore reato e cioè quello
inerente al processo riunito.
15.Le doglianze formulate da Arena Salvatore, Batessa Domenico, Calarese Letterio
, Coppolino Daniele, Cannavò Angelo ,Mancuso Anthony John, Mantineo Nicola e
Toro Paolo, esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di
riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di motivazione , infatti , il
compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione
a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova ,
bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione , se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi , dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti , e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che
hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez
un.13-12-95 Clarke , rv 203428).
16.Nel caso di specie, la Corte d’appello, richiamando anche, per relationem , la
motivazione della sentenza di primo grado , ha evidenziato come,per quanto
attiene alla posizione processuale di Arena Salvatore, Rotondo Francesco abbia
indicato in quest’ultimo uno dei suoi abituali fornitori. L’Arena , da parte sua ,
ha ammesso di aver fumato insieme al Rotondo “qualche spinello”e di aver
ricevuto da quest’ultimo insistenti richieste di informazioni sui fornitori dai quali
lo stesso Arena , consumatore di hashish , acquistava la droga. E dalle
conversazioni intercettate emerge pacificamente la circostanza che l’Arena
abbia , in più occasioni , ceduto sostanza al Rotondo e al Romeo , poiché il
contenuto dei colloqui captati è univoco in tal senso, parlandosi apertamente di
appuntamenti e consegne , e , in occasione di alcune di queste telefonate ,
l’Arena si è recato personalmente a casa del Rotondo.
17. Per quanto attiene alla posizione processuale di Batessa Domenico , la Corte
d’appello ha posto in rilievo , in ordine al capo 9 , le risultanze delle
intercettazioni ambientali espletate, in data 22-11-2006, sull ‘auto del Ballarò ,
sottolineando come da esse si riesca a seguire “in diretta” l’episodio e , in
12

legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto

particolare, il segmento in cui il Caporlingua , temendo l’intervento della Polizia
, si è disfatto del pacco , gettandolo via. Il minore si incaricò di recuperarlo e il
Batessa si offrì di accompagnarlo e di aiutarlo , a conferma dell’interesse di
quest’ultimo alla sorte dello stupefacente.
Per quanto riguarda invece il capo 20 , il giudice a quo ha posto in rilievo le
dichiarazioni sia del Rotondo che del Mantineo , il quale ha , in particolare ,
confermato di aver accompagnato il Rotondo a casa del Batessa, nonché il
essi hanno discusso delle “pendenze “tra il Rotondo e il Batessa. Da escludersi
poi — precisa il giudice a quo — l’estinzione del reato per prescrizione, atteso che
dai colloqui captati si evince che i due parlavano di fatti recenti ed addirittura ,
considerato lo stato d’animo del Rotondo, ancora in corso.
18.Per quanto attiene alla posizione processuale di Calarese Letterio , la Corte
territoriale ha evidenziato il contenuto dei messaggi che quest’ultimo ed
Alberto Agostino si sono scambiati , analizzandone accuratamente il tenore e
ponendone in rilievo la significazione dimostrativa , anche in rapporto
all’inverosimiglianza della tesi difensiva, in quanto appare assurdo l’intrecciarsi
di telefonate ed sms per un banale DVD , contenente cartoni animati, nonché il
preoccuparsi del Calarese per le possibilità di pagare del D’Agostino.
19. Per quanto concerne la posizione processuale di COPPOLINO DANIELE, la Corte
d’appello ha fondato il decisum , in particolare ,

sul contenuto delle

conversazioni intercettate, in ambientale, in data 8-1-2007, a bordo dell’auto
in uso al Caporlingua, sottolineando come il Coppolino , dialogando con il
Caporlingua , mostri di condividere e di partecipare attivamente all’attività di
spaccio , provvedendo anche al confezionamento delle dosi, dando consigli al
minore sul modo migliore di svolgere l’attività di spacciatore e riferendosi anche
ad una cessione avvenuta nei giorni precedenti e per la quale non avevano
ancora riscosso il prezzo.
20. Per quanto attiene alla posizione processuale di Cannavò Angelo, la Corte
d’appello ha posto in rilievo le risultanze delle intercettazioni telefoniche e degli
accertamenti di p.g. in merito agli incontri , fissati dal Cannavò e dal Ballarò , con
mille precauzioni e mille riferimenti allusivi, per procedere allo scambio di
stupefacente , tanto che , in un’occasione , il Ballarò dice di temere di essere
arrestato. Dalle intercettazioni espletate emerge altresì la continua attività di
13

contenuto dei dialoghi intercorsi tra Rotondo e Mantineo , nel corso dei quali

spaccio posta in essere dal Cannavò in favore di Salvatore Lamonica , in
considerazione della chiarezza dei dialoghi captati e dei significativi riferimenti
alla quantità ceduta e al prezzo pagato , magari per lamentarsene , come nella
conversazione del 23-7-2007 tra il Lamonica e il Cannavò .
21.Per quanto attiene alla posizione processuale di Mancuso Anthony John , il
giudice di secondo grado ha evidenziato come la responsabilità del ricorrente
dichiarazioni di Rotondo , che ha indicato nel Mancuso uno dei suoi fornitori.
Anche per quanto riguarda il capo 150 ,dal contenuto delle numerose
conversazioni telefoniche intercorse fra il Mancuso e Caravella Alfredo è
chiaramente desumibile la natura dei rapporti tra i due, connessa alla consegna
di droga da parte del Mancuso , in alcuni casi certamente avvenuta, per come si
ricava sempre dalle intercettazioni , con fissazione di appuntamenti e
quantificazione delle somme da corrispondere. La chiarezza del linguaggio è tale
che, in una circostanza , il Mancuso rimprovera il Caravella per non avere usato
le solite cautele terminologiche. Non dissimili considerazioni ineriscono —
sottolinea la Corte d’appello- al capo 152, in relazione al quale le conversazioni
intercettate non lasciano dubbi su ciò che il Mancuso doveva dare a Di Pietro
David.

22.Per quanto attiene alla posizione processuale di Mantineo Nicola, occorre , in
primo luogo , osservare come l’art 581 lett c) richieda l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito
difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi
addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare
l’annullamento della sentenza impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni
ostative alla declaratoria di responsabilità e senza individuare e analizzare , al di là
di affermazioni apodittiche , alcuno specifico profilo di censura all’apparato
motivazionale a fondamento del decisum.L’inosservanza del disposto dell’art 581
lett c) cpp , sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591
lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Ad ogni modo , la Corte d”appello ha evidenziato come la responsabilità del
ricorrente si evinca da quanto emerge dalla conversazione , intercettata in via
ambientale , il 10-2-2007 , tra Francesco Rotondo e Nicola Mantineo , a bordo
14

emerga chiaramente dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle

dell’autovettura del primo . Ad ulteriore conferma e riscontro vi sono le
dichiarazioni del Rotondo ,che non ha avuto esitazioni nel confermare i fatti , e
dello stesso Mantineo. La Corte d’appello sottolinea comunque come il
Mantineo non avesse proposto censure alla sentenza di primo grado in ordine
alla declaratoria di responsabilità ma solo in ordine alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art 73 co 5 I. stup : censura non riproposta con il ricorso

23.Per quanto attiene alla posizione processuale di Toro Paolo, la Corte
territoriale ha posto in rilievo come, in ordine al capo 43, la declaratoria di
responsabilità si fondi sulle dichiarazioni della fidanzata del giovane , Radhrani
Rodriguez , la quale, dopo un litigio con il Toro , si rivolse ai Carabinieri,
fornendo una serie di ragguagli circa l’attività illecita del fidanzato ; e sulle
risultanze delle intercettazioni telefoniche, dalle quali è emerso che
effettivamente, nell’occasione indicata dalla Rodriguez , il Toro disponeva di una
certa quantità di sostanza, da spacciare.
In relazione al capo 44 ,invece , la declaratoria di responsabilità si fonda sui
contenuti delle conversazioni intercettate tra il Toro e Giuseppe De Luca , la cui
sostanziale chiarezza — sottolinea la Corte d’appello —’ nonostante i tentativi di
criptare il significato del dialogo, non lascia dubbi sul fatto che ciò di cui i due
parlavano e che veniva indicato con i nomi più vari e fantasiosi , fosse sostanza
stupefacente che Toro doveva consegnare a De Luca.
Per quanto riguarda il capo 51, a fondamento dell’affermazione di responsabilità
vi sono le intercettazioni delle diverse telefonate intervenute fra il Toro e Franco
Maurizio e le risultanze degli accertamenti espletati dalla p.g. , che ha notato i
due dapprima presso un Caffè e poi per le strade della città , fino a quando il
Franco, separatosi dal Toro, venne fermato e trovato in possesso di una dose di
marivana. Molto probabilmente si trattava di una dose ceduta dal Toro al Franco
soltanto per un “provino” , preordinatamente all’acquisto , da parte di
quest’ultimo, di un ben più consistente quantitativo di stupefacente. Anche per
il capo 52 , la conversazione telefonica del 20-2-2007, tra il Toro e Giuseppe
Dell’Auri, costituisce la prova inconfutabile della colpevolezza dell’imputato ,
dato che risulta pacificamente che il Toro aveva , all’epoca, la disponibiilità di
una partita di droga , che offrì in vendita al Dell’Auri e al suo amico e che era
pronto a far testare ai potenziali acquirenti . In tal senso , la conversazione in
disamina- sottolinea la Corte d’appello- è di una chiarezza sconcertante , al
15

per cassazione.

punto che lo stesso Toro , rendendosene conto , invitò l’interlocutore ad un
colloquio di presenza per discutere della questione.
23.Dal tessuto motivazionale della sentenza d’appello è dunque enucleabile , in
parte qua, una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sull’attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti escussi , giacchè questa prerogativa
è attribuita al giudice di merito , con la conseguenza che le scelte da questo
compiute, se coerenti , sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze
agli atti , si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini ,
rv203767). Per converso , occorre osservare come tutte le censure formulate dai
ricorrenti si collochino al di fuori dell’area della deducibilità nel giudizio di
cassazione , ricadendo sul terreno del merito. Nè questa Corte ha motivo di
discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale , a seguito della
modifica dell’art 606 cpp ad opera dell’art 8 I. 20-2-2006 n. 46 , è consentito
dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova , che ricorre
allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una
prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e
incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall’area della deducibilità
nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto ,essendo precluso al
giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di
merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello
compiuto nei precedenti gradi di giudizio ( ex plurimis , Sez III 18-6-2009 n. 39729 rv
244623; Sez V 25-9-2007 n. 39048, rv 238215).Costituisce infatti ius receptum ,
nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità , nel momento del
controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la
migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione , ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e
con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art 606 co 1
lett e) cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove . In altri termini, il giudice di
legittimità , che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può

modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di

divenire giudice del contenuto della prova , non competendogli un controllo sul
significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al
giudice di merito , essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente
l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr,, ex plurimis , Cass Sez fer. , 39-04 n. 36227, Rinaldi , Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Cass sez V 5-7-04 n. 32688,
Scarcella , ivi , 2004,n. 36, 64; Cass , Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi ,
2004n. 26, 75). L’illogicità di quest’ultima , come vizio denunciabile , deve quindi
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,
restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che , anche se non espressamente confutate , siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata , purchè siano spiegate in modo logico e
adeguato le ragioni del convincimento ( Cass. Sez. un. 24-11-1999, Spina, Cass. pen.
2000, 862).Né può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa —e , per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (
Cass, Sez. un. ,30-4-1997, Dessimone, rv. 207941) . Il vizio di manifesta illogicità che
, ai sensi dell’art 606 comma 1 lett e) cpp , legittima il ricorso per cassazione implica
infatti che il ricorrente dimostri che l’iter argomentativo seguito dal giudice è
assolutamente carente sul piano della razionalità e , per altro verso , che questa
dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra
interpretazione o di un altro iter , in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne
consegue che , una volta che il giudice , come nel caso in disamina , abbia
coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame , a nulla vale opporre che
questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione , munite di eguale
crisma di razionalità ( Sez un. 27-9-95 , Mannino , rv 202903). Dedurre vizio di
motivazione della sentenza significa pertanto dimostrare che essa è
manifestamente carente di logica e non già, come hanno fatto i ricorrenti nel caso in
disamina , opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito
una diversa ricostruzione fattuale ( Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621). Va, in
particolare , ribadito come l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni
telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori sia questione di
fatto , rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottragga al sindacato di
legittimità ove le relative valutazioni siano motivate in conformità ai criteri di logica
e alle massime di esperienza ( Cass , Sez V 17-11-2003 n. 47892, Senno, Guida al dir.
2004, n. 10, 98).
17

essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il

24. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche , alla dosimetria della pena e , più in generale , al
trattamento sanzionatorio, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel caso di specie , la motivazione del
giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale
richiamato quanto osservato dal giudice di primo grado circa l’inclinazione allo
spaccio degli imputati ,in assenza, peraltro, di segni di resipiscenza , e sottolineato,
relazione al suo status di militare; per quanto riguarda Batessa, i precedenti penali
specifici da cui è gravato l’imputato; per quanto riguarda Coppolino e Toro , la
gravità e la pluralità dei fatti di reato posti in essere.
25.La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di

Ballarò

Francesco, in relazione al reato di cui all’art 74 DPR 309/90, perché il fatto non
sussiste, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per la
rideterminazione della pena in relazione ai residui reati ; il ricorso del Ballarò va
rigettato nel resto. La sentenza impugnata va inoltre annullata senza rinvio nei
confronti di Marzullo Fabio relativamente alla pena accessoria della interdizione
legale, che deve essere eliminata . Il ricorso del Marzullo va invece rigettato nel
resto. I ricorsi di Arena Salvatore, Batessa Domenico , Calarese Letterio ,
Coppolino Daniele, Cannavò Angeloh Mancuso Anthony John , Mantineo Nicola e
Toro Paolo vanno dichiarati inammissibili , con conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille
ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA NEI CONFRONTI DI BALLARÒ FRANCESCO, IN RELAZIONE AL REATO DI
CUI ALL’ART. 74 D.P.R. 309/90, PERCHÈ IL FATTO NON SUSSISTE E RINVIA ALLA CORTE DI APPELLO DI
REGGIO CALABRIA PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA IN RELAZIONE Al RESIDUI REATI; RIGETTA NEL
RESTO IL RICORSO DEL BALLARÒ. ANNULLA SENZA RINVIO LA MEDESIMA SENTENZA NEI CONFRONTI DI
MARZULLO FABIO RELATIVAMENTE ALLA PENA ACCESSORIA DELLA INTERDIZIONE LEGALE, CHE ELIMINA;
RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO DEL MARZULLO. DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI DI ARENA SALVATORE,
BATESSA DOMENICO, CALARESE LETTERIO, COPPOLINO DANIELE, CANNAVe) ANGELO, MANCUSO ANTHONY
JOHN, MANTINEO NICOLA E TORO PAOLO, CHE CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E
CIASCUNO A QUELLO DELLA SOMMA DI EURO MILLE IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

18

per quanto riguarda specificamente l’Arena, il particolare disvalore della condotta in

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 14-11-13.

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