Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11897 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11897 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di:
1. Nikolli Artur, nato a Mirdite (Albania) il 12-6-1983,
g. Nikolli Dritan. nato a Mirdite (Albania) il 9-5-1974.
3. Nikolli Eduart, nato a Mirdite (Albania) il 22-11-1978.
4. Marku Fran, nato a Mirdite (Albania il 25-2-1960.
5. Gjeka Federik. nato a Shkoder (Albania) il 27-2-1959.
avverso la sentenza in data 8-11-2012 della Corte di Appello di Milano.
sezione 4° penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi.
Udita la relazione fatta dal Consigliere. dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, dott. Gianluigi Pratola. che ha concluso per il rigetto
dei ricorsi.
Uditi gli avv.ti Brancato e Minotti. che hanno insistito per raccoglimento
dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con
sentenza
in
data
29-11-2010
il GUP presso il Tribunale di Milano,
1 .-.
all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato:
• Nikolli Artur alla pena. con attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante. di anni quattro e mesi otto di reclusione ed
curo ventimila di multa per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 DPR
309/90 a lui ascritti ai capi B2) e B5) della rubrica, unificati ex art.
81 cpv c.p.
• Nikolli Dritan alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed
euro diciottomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73
DPR 309/90. a lui ascritto al capo B5).
• Nikolli Eduart alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed
euro diciottomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73
DPR 309/90. a lui ascritto al capo B2).
• Marku Fran alla pena di anno otto e mesi quattro di reclusione per i
reati di cui agli artt. 74 e 110 c.p. e 73 DPR 309/90. a lui ascritti sub
A. Al). A2). A3), A4) e A5), unificati ex art. 81 cpv c.p.

Data Udienza: 13/11/2013

Gjeka Federik alla pena di anni quattro di reclusione ed euro
ventimila di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 DPR
309/90. a lui contestato al capo C).
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano in data 811-12 ha così deciso:
• ha assolto Makru Fran dal reato di cui all’art. 74 DPR 309/90 a lui
ascritto al capo A) per insussistenza del fatto e. esclusa la aggravante
contestata sub A5). ha rideterminato nei suoi confronti la pena per i
reati di cui ai capi Al), A2). A3), A4) e A5) in anni sei di reclusione
ed euro trentaquattromila di multa;
• esclusa la aggravante di cui all’art. 73, comma 6. DPR 309/90
contestata sub B2) e B5), ha rideterminato la pena nei confronti di
Nikolli Artur per i capi B2) e B5) in anni quattro di reclusione ed
euro sedicimila di multa, nei confronti di Nikolli Dritan per il capo
B5) e di Nikolli Eduart per il capo B2) in anni quattro di reclusione
ed euro 17.333,00 di multa ciascuno;
• ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di Gjeka
Federik;
• ha confermato nel resto la decisione di primo grado.
2 .-. Avverso quest’ultima sentenza hanno proposto ricorso per cassazione.
tramite i rispettivi difensori, Nikolli Artur. Nikolli Dritan. Nikolli Eduart, Marku
Fran e Gjeka Federik, chiedendone l’annullamento.
Con un unico ricorso a firma dell’avv. Gianfranco Brancato. Nikolli Artur.
Nikolli Dritan e Nikolli Eduart deducono violazione dell’art. 192 c.p.p. e vizio di
motivazione in punto di affermazione della loro responsabilità per i reati loro
rispettivamente contestati, sostenendo che gli unici elementi a loro carico
deriverebbero da intercettazioni telefoniche dal contenuto incerto e evidenziando
che nessun sequestro di sostanze stupefacenti era stato effettuato nei loro
confronti.
Le stesse censure sono state prospettate dalla difesa di Marku Fran (avv .
Gianfranco Brancato), che ha altresì denunciato la genericità di alcune
imputazioni [segnatamente il capo A4)1, la totale mancanza di dimostrazione di
(pregresse) cessioni di stupefacente e che i denari di cui si parla nelle
conversazioni intercettate fossero ricollegabili allo smercio di droga, la
intervenuta condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato al capo A4).
la inquadrabilità dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 648 c.p. piuttosto che in quella
contestata di cui all’art. 73 DPR 309/90. Questo ricorrente eccepisce da ultimo
violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle
attenuanti generiche.
L’ultimo ricorrente (Gjeka Federik. difeso dall’avv. Roberta Minotti)
lamenta gli stessi vizi in ordine alla ritenuta sua responsabilità per il reato di cui al
capo C). sostenendo che l’interpretazione data al contenuto dei colloqui
intercettati, oltre ad essere espressa in termini probabilistici, era in gran parte
errata e comunque sfornita di riscontri. Anche Gjeka denuncia violazione di legge
e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
3 .-. Tutti i ricorsi sono inammissibili, in quanto basati su doglianze non
consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure dei ricorrenti attengono
invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice

4 .-. Deve, pertanto, dichiararsi la inammissibilità di tutti i ricorsi, con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento della spese processuali e della
somma, ritenuta equa, di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
cos deciso in Roma, in data 13-11-13.

di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso
di specie. i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e
sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali. in nessun modo censurabile sotto il
profilo della congruità e della correttezza logica.
In particolare, i Giudici di merito hanno ricostruito i fatti e interpretato le
conversazioni intercettate in modo certamente non manifestamente illogico né
contraddittorio e con motivazione approfondita e dettagliata. A fronte di ciò i
ricorrenti si sono limitati sostanzialmente a proporre letture alternative delle
risultanze processuali e apodittiche ricostruzioni di segno contrario, spingendo
inevitabilmente questa Corte, qualora si seguissero i percorsi delineati nei ricorsi,
su terreni non consentiti nel giudizio di legittimità.
In realtà, come si è visto, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata
non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento
del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da
ultimo: S.U., 24-9-2003. Petrella, rv.226074). può indurre a ritenere sussistenti i
vizi denunciati.
Le residue censure sono generiche o palesemente prive di fondamento.
Segnatamente: il motivo relativo all’asserita genericità di alcune imputazioni è a
sua volta del tutto generico, in quanto le censure sono formulate in modo
stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza
impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i
punti oggetto di doglianza; la contestazione sub A) comprendeva chiaramente il
fatto per cui l’imputato è stato condannato e in ogni caso il prevenuto è stato
posto in grado di adeguatamente difendersi su tutto; i Giudici di merito hanno
convincentemente spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi provato che il
denaro di cui si parla nelle conversazioni intercettate fosse il corrispettivo di
partite di stupefacenti.
Infine i rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in
doglianze di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del
giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta
specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli
agli imputati semplicemente enunciati. senza alcuna indicazione della loro
decisiva rilevanza.

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