Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11896 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11896 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

Data Udienza: 19/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VISSICCHIO ALFREDO N. IL 09/12/1968
VISSICCHIO MARIO N. IL 18/12/1970
avverso l’ordinanza n. 530/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
17/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
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RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 27.6.13 il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania disponeva
nei confronti di VISSICCHEO Alfredo e VISSICCHIO Mario l’applicazione della
misura cautelare degli arresti domiciliari ,ritenendo i predetti gravemente indiziati dei

quali amministratori e soci della srl.”Istituti Tecnici per Ragionieri e Geometri Leon
Battista Alberti”,in qualità di capi di un’associazione per delinquere,dirigendo
plurime

operazioni

fraudolente,attraverso

detto

istituto,per finalità di

commercializzazione dei diplomi per geometri e ragionieri a favore di studenti che
non frequentavano le lezioni,a1 fine di procurarsi i profitti derivanti dall’attività
illecita,e facendo attribuire ai docenti il punteggio per l’immissione in ruolo)
Ai due imputati era originariamente contestato al capo D)-altresì il reato di truffa
aggravata,in concorso,ai danni dello Stato e del Ministero della Pubblica istruzione
(per essersi procurati il profitto dell’incasso di rette versate dagli studenti,con artifici
costituiti della sistematica falsificazione dei registri di classe ,e della falsificazione
dei certificati di idoneità agli studenti);-inoltre al capo E) era stato contestato il delitto
di falso ai sensi degli arte.110-479,in relazione all’art.476 CP(in ordine alla
falsificazione –ascritta ai predetti indagati nella qualità di gestori dell’Istituto di cui si
è detto-dei registri di classe,sui quali venivano annotate le presenze degli alunnicondotta ascritta in concorso con docenti e procacciatori di studenti come descritto
nel provvedimento cautelare)
Infine era stata contestata- l’ipotesi di cui all’art.480 CP a Vissicchio Alfredo,per
avere falsificato il certificato di servizio rilasciato a Lancellotti Rosetta,datato
26/1/2010,attestante che la predetta aveva prestato servizio come assistente
amministrativo negli anni scolastici 2001/2002-2003/2004-2008/2009,essendo
detto certificato idoneo per l’ attribuzione del punteggio necessario per l’immissione
in ruolo.

1

reati di cui agli arte.110-480 –nonché 416 CP.(capi A-B-della rubrica)(per avere agito

,
Tali illeciti erano stati accertati a seguito di una ispezione ministeriale,e verifiche
eseguite dalla Guardia di Finanza,evidenziandosi che vi era stato il rinnovo
automatico della parità scolastica per l’Istituto Leon Battista Alberti,e che al
Ministero ed alla Direzione regionale per la Campania era stato occultato il

Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il difensore degli indagati
e il Tribunale del riesame di Salerno,provvedeva con distinte ordinanze,pronunziando
l’annullamento del titolo cautelare limitatamente ai reati di cui ai capi C)-ove si
contestava l’ipotesi di cui all’art.340 CP.;e D)-inerente al reato di cui
all’art.640,comma I-II CP.;- confermava per ciascun indagato l’ordinanza impugnata
per le residue imputazioni di cui innanzi,ritenendo sussistenti le esigenze cautelari,del
pericolo di reiterazione delle condotte criminose (delitti di falso svolti in ambito
imprenditoriale finalizzati all’arricchimento,con conseguente fallimento della società
utilizzata per commettere i reati stessi).

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il
difensore,nell’interesse di entrambi gli indagati,che formulava le censure di seguito
indicate:
a) illegittima separazione di fatto dei procedimenti camerali,evidenziando che la
trattazione era avvenuta unitariamente,così come la discussione in camera di
consiglio,onde riteneva violate le disposizioni enunciate dagli artt.134-135 e
136 CPrin relazione ai verbali di udienza,e quella dell’art.309 commi V-e X
CPP.,nonché l’art.24 comma secondo della Costituzione.
b) Denunciava inoltre il metodo inquisitorio e l’assenza di terzietà del giudice
relatore e del Collegio,con violazione degli arté.111 e 24 Cost.
c)- la violazione dell’art.309 co.IX CPP.inerente al divieto di reformatio in pejus
del provvedimento cautelare,evidenziando che il Tribunale aveva esteso il titolo
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complesso di sistematiche irregolarità di cui alla contestazione.

cautelare alla fattispecie di cui al capo E-(art.479 CP.) non compresa nel titolo
originario.
d) -la violazione degli arte.273-274 CPP. per insussistenza degli elementi indiziari e
delle esigenze cautelari;
e)-la nullità delle ordinanze per violazione dell’art.292,comma II lett.c)CPP.,

lett.c-bis,nonché comma 2 ter CPP.
g) la violazione dell’art.309 commi V-e-X CPP.,deducendo la inefficacia
dell’ordinanza di custodia cautelare per omessa trasmissione di atti,sia per gli
elementi sui quali si fondava la richiesta del provvedimento,che in relazione ad
elementi a favore degli indagati;
h) l’omessa o apparente motivazione,e la violazione degli artt.111 Cost.-e dell’art.
125 comma terzo CPP.
-A sostegno dei suddetti motivi il ricorrente allegava documentazione,ovvero copia
dell’ordinanza emessa dal GIP e verbali del procedimento camerale1-A sostegno del primo motivo la difesa censurava l’ordinanza rilevando che per
ciascun indagato era stato incardinato un distinto procedimento di riesame,e che pur
non essendo stata richiesta la riunione dei procedimenti il Collegio aveva dato seguito
alla trattazione unitaria dei procedimenti ,che si era conclusa tuttavia con distinti
dispositivi.
In tal senso riteneva sussistente la violazione degli artt.134-135-136 ,e dell’art.309
commi V e X CPP.2-In ordine al secondo motivo rilevava che il PM di Vallo della Lucania,a seguito
dell’istanza di riesame proposta dai fratelli Vissicchio, non aveva trasmesso tutti gli
atti ,bensì una copia integrale del fascicolo principale,riservandosi di trasmettere “se
richiesti “dall’ufficio i faldoni E-F-G-HSul punto evidenziava che essendo pervenuta altra istanza di riesame (proposta da
Gambardella Giuseppe),ed essendo stati richiesti gli atti al PM.,la segreteria aveva
segnalato l’avvenuta trasmissione degli atti in data 8.7.2013 “per analoga
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f) -la nullità delle ordinanze per violazione dell’art.291,comma primo,e 292,comma 2

richiesta”,mentre vi era nota del giudice relatore,che aveva dato disposizioni,in data
17.7.2013, alla cancelleria per richiedere al PM con urgenza i faldoni contrassegnati
dalle lettere E-F-G-H- (rilevando che il giorno precedente,ossia il 16.7.2013, era stata
depositata memoria nell’interesse dei Vissicchio,con la quale erano state formulate
eccezioni tra le quali quella per violazione dell’art.309 commi V-X CPP.,in relazione

A riguardo la difesa censurava la legittimità della decisione,rilevando che il giudice
avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia della misura cautelare,mentre aveva definito il
procedimento,motivando circa la mancata trasmissione di tutti gli atti da parte del
PM. con la puntualizzazione che gli atti erano costituiti dalle sommarie informazioni
testimoniali assunte dopo il 21.5.2012,e gli interrogatori di garanzia,aggiungendo che
il relativo faldone con i verbali in originale non era stato trasmesso nemmeno al
GIP.per l’emissione dell’ordinanza cautelare,in quanto il contenuto di detti verbali è
riportato in maniera fedele (anche se per stralcio) nell’allegato 2 dell’informativa
finale…”–Inoltre si rilevava la mancata indicazione,nell’ordinanza di custodia cautelare,dei
nominativi dei docenti che avevano reso dichiarazioni(tali nominativi,secondo il
Tribunale si desumevano dall’informativa del 19.2.2013),ritenendo altresì
l’insufficienza della motivazione sulla mancata valutazione a favore degli indagati
delle sentenze del TAR di Salerno,in data 3.11.2011,citate nella memoria difensiva.
-Infine si riteneva l’insussistenza di validi indizi inerenti al capo J) —art.480
CP.(ascritto a Vissicchio Alfredo),rilevando che secondo quanto asserito
dall’imputato (al quale si addebitava di avere annotato di suo pugno la dicitura “tutti
assenti”) si era trattato di un errore ,o di un falso commesso da un maresciallo,per cui
era stata richiesta perizia grafica.
Su tali punti,ad avviso della difesa,l’ordinanza impugnata si rivelava carente nella
motivazione.

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all’at.291 comma primo CPP.)-

3- violazione del divieto di reformatio in pejus,evidenziando che il GIP aveva emesso
l’ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere(capo B-) e
truffa aggravata(capo D-art.640 cpv.CP),e non per i reati di falso ideologico nei
registri di classe (capo E)-reato di cui agli arte.110-479 in relazione all’art.476 CP. —
In tal senso si riteneva violato l’art.309 comma IX CPP.

l’ordinanza del GIP. per aver erroneamente asserito chekeato di cui all’art.479
CP.”consente l’applicazione della misura cautelare personale”,osservava che il
Tribunale,aveva esteso il titolo cautelare ai falsi ideologici di cui al capo E).
Sul punto il ricorrente rilevava che dall’ordinanza del GIP si desumeva che detta
condotta,a1 di là dell’integrazione del delitto di cui all’art.640 co.2 n.1 CP. rileva
autonomamente ai fini del delitto di cui all’art.479 CP.
La difesa rilevava al riguardo che lo stesso GIP nel provvedimento emesso il
25.7.13,di rigetto dell’istanza di revoca della misura, aveva affermato che il Tribunale
aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art.416 CP.
senza indicare altre fattispecie.
Inoltre censurava il provvedimento del Tribunale per avere ritenuto i due indagati
istigatori della falsificazione dei registri di classe,tesi smentita dalle dichiarazioni
delle docenti Romanelli e Gorga,rese alla pg.in data 30.3.2012,(rilevando che le
stesse avevano riferito di avere ricevuto indirizzo dalla dirigenza (termine non
riferibile ai gestori dell’istituto scolastico,bensì a chi svolgeva funzioni di preside)Mentre la Romanelli aveva negato di conoscere i due Vissicchio.

4-censurava la violazione degli artt.273-274 CPP evidenziando che non ricorrevano i
presupposti del pericolo di reiterazione dei reati,avendo il Tribunale escluso la
configurazione dei delitti di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio,e che
l’asserita pericolosità dei fratelli Vissicchio era stata illegittimamente estesa alla
gestione della scuola “Pier Luigi Nervi”,che era in funzione regolarmente.

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Sul punto il ricorrente,dopo aver richiamato,censurandone la motivazione,

5-nullità dell’ordinanza per violazione dell’art.292 co.2 CPP,richiamando le censure
articolate avverso il provvedimento cautelare emesso dal GIP.,in ordine alla
valutazione del quadro indiziario.

6-nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt.291co.1-292 co.2 lett c-

7-violazione dell’art.309 co.V-X-CPP,in relazione all’art.291 co.I CPP.,e inefficacia
della misura cautelare per omessa trasmissione degli atti sui quali la richiesta si
fonda,e degli elementi a favore dell’indagato.

8-censurava infine il provvedimento per carenza della motivazione ritenendo violati
gli artt.111 Cost. e 125 CPP.
Per tali motivi il difensore chiedeva l’annullamento dell’ordinanza a favore di
ciascun indagato.

RILEVA IN DIRITTO

I ricorsi proposti si rivelano parzialmente dotati di fondamento per quanto di seguito
specificato.
In via preliminare va osservato che il provvedimento cautelare risulta
formulato,secondo quanto è dato desumere dal testo dell’ ordinanza impugnata,in
modo da rendere l’esaustiva illustrazione dei fatti oggetto di indagine e della
posizione degli indagati in relazione a quanto contestato.
Tanto premesso,per quanto concerne il primo motivo di gravame deve evidenziarsi
l’infondatezza delle censure avanzate dalla difesa ove lamenta l’unitaria trattazione
delle impugnazioni inerenti alla posizione degli odierni indagati,pur in assenza di
specifico provvedimento adottato dal giudice del riesame,e la conseguente violazione
delle disposizioni del codice di rito.
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bis,e 2ter CPP.,richiamando la memoria in data 16-7-13.

Invero,i1 procedimento di cui si discute risulta legittimamente trattato ai sensi
dell’art.127 CPP.,con la fattiva partecipazione delle parti ,in alcun senso pregiudicata
dalla trattazione unitaria delle istanze di riesame attinenti al medesimo oggetto.
Tale trattazione rientra comunque nell’ambito dei poteri del giudice procedente,e in
assenza di specifiche esigenze contrapposte dalle parti,resta da escludere il

il rilievo attinente alla mancata disposizione formale di riunione(essendosi
nell’ambito del rito camerale,e in presenza di imputazioni che riguardavano un unico
procedimento penale ).
D’altro canto non si ravvisa alcuna violazione di legge nella formulazione,all’esito
della delibazione camerale,di distinti dispositivi,stante la formale distinzione delle
istanze di riesame,non comportando tale formalità alcun pregiudizio alla difesa dei
ricorrenti.

2- Analogamente privo di fondamento risulta il secondo motivo di
gravame,concernente la mancata trasmissione di tutti gli atti dal PM procedente al
Tribunale del riesame,avendo l’Ufficio requirente inviato copia del fascicolo
principale.
Sul punto le censure della difesa non trovano fondamento ,in riferimento alle
disposizioni dell’art.309,commi V-X CPP,e all’art.291,comma I CPP.
Invero,deve evidenziarsi che nella specie non si configura l’ipotesi della mancata
trasmissione di tutti gli atti che il PM aveva inviato al GIP.,desumendosi dal testo del
provvedimento impugnato che il faldone di cui si faceva menzione(contenente verbali
di sommarie informazioni assunte dalla PG.) non era stato trasmesso neanche al GIP.
D’altra parte la difesa non aveva adempiuto l’onere di indicare quali elementi fossero
favorevoli agli indagati,nell’ambito degli atti non inviati al Tribunale,onde non si
configurerebbe nella specie,alcuna lesione del diritto di difesa dell’indagato.
A riguardo giova precisare che secondo i principi sanciti da questa Corte la
conseguenza della inefficacia della misura presuppone che si sia verificata la mancata
7

pregiudizio per gli attuali ricorrenti e per i difensori; dunque deve ritenersi ininfluente

trasmissione

di atti che erano stati inviati al GIP.(Cass.30.3.2001/218583)-

circostanza smentita dal Collegio del riesame.
*Va evidenziato anche che ,secondo i canoni giurisprudenziali (v.Cass.Sez.V,del 157.2011,n.42150-RV 251696-L’obbligo imposto al PM.ex art.309,comma
quinto,cod.proc.pen.di trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti presentati al

misura coercitiva-può ritenersi adempiuto anche mediante l’integrale riproduzione
del contenuto dei predetti atti nell’ordinanza che ha disposto la misura cautelare,in
quanto,in tal caso,la difesa viene messa nella condizioni di avere piena cognizione
degli atti posti a base della misura restrittiva).
*Nè si configura alcuna violazione,rilevante ai fini della applicazione dell’art.309
comma V CPP nella comunicazione data dall’ufficio requirente di aver trasmesso gli
atti già in riferimento alla posizione di un altro indagato,(come si evince dal principio
enunciato con la sentenza di questa Corte-Sez.I,4-6-1998,n.2076,GiannoneRV211120-ritenendosi soddisfatto il dovere di comunicare gli elementi sui quali si
fonda l’applicazione della misura-

3-Quanto al terzo motivo di ricorso,ove si censura la decisione ove il Tribunale adito
ha esteso il titolo cautelare al reato enunciato al capo E-formulato ai sensi dell’art.479
CP. deve rilevarsi il fondamento della censura difensiva.
Invero, nella specie il Collegio del riesame ha superato i limiti della propria
cognizione,avendo il procedimento de quo la funzione di garantire una rivisitazione
completa del quadro indiziario posto dal GIP a fondamento del titolo cautelare,senza
tuttavia attribuire al giudice collegiale il potere di formulare riferimento ad ulteriore
fattispecie,che pur richiamata dagli atti,non sia compresa nell’ambito dell’ originario
titolo impositivo della misura cautelare,dovendo questa essere verificata,ai sensi
dell’art.309 CPP. nell’ambito originariamente delineato dal giudice procedente,unico
chiamato a provvedere in merito alla emissione del provvedimento restrittivo.

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GIP,ex art.291 cpp.-pena la perdita di efficacia della ordinanza impositiva della

Pertanto va al riguardo recepita la censura formulata dalla difesa con l’annullamento
del provvedimento impugnato,limitatamente alla disposizione che include nel titolo
cautelare la fattispecie di reato contestata al capo E-,ai sensi dell’art.479 CP.,che non
risulta compresa nell’emissione della ordinanza emessa dal GIP.
Devono ritenersi,infine,inammissibili perché articolati con riferimento al merito e

deduzioni difensive inerenti alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico
degli indagati per la condotta loro ascritta,riferita alla fattispecie del reato
associativo,stante la pluralità degli elementi illustrati dal giudice del riesame,che ha
specificato con motivazione adeguata l’esistenza di un ruolo di ciascun
indagato,mentre le irregolarità della gestione dell’attività scolastica risulta
documentata da esiti di indagine amministrativa.
Il contesto innanzi descritto,è sufficiente ad evidenziare pertanto la
configurabilità,allo stato dell’ipotesi di accusa,alla quale si riferisce l’applicazione
della misura cautelare.
D’altra parte non è censurabile la valutazione di sussistenza delle esigenze
cautelari,che si desumono dalla esauriente analisi compiuta dal collegio del
riesame,evidenziando il pericolo di reiterazione di analoghe condotti illecite;né
risulta carente la motivazione in riferimento al criterio di adeguatezza della misura
inflitta.
Le ulteriori deduzioni difensive,si rivelano di contenuto generico,e dunque sono da
ritenere inammissibili.
In conclusione si deve pronunziare l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato nei limiti della decisione inerente al capo E-,e deve essere pronunziato il
rigetto del ricorso nel resto.

9

senza evidenziare sostanziali e significative lacune del provvedimento de quo,le

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente al capo E) e rigetta nel

Roma,così deciso in data 19 novembre 2013.

resto il ricorso.

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