Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11891 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11891 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OCONE LINDA N. IL 29/05/1970
avverso l’ordinanza n. 100/2013 TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO,
del 20/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
1~/sentite le conclusioni del PG Dott. „/( Q–&:=.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/02/2014

42101/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 settembre 2013 il Tribunale di Benevento ha respinto richiesta di
riesame presentata da Ocone Linda avverso decreto del gip dello stesso Tribunale che il 30
luglio 2013 disponeva sequestro preventivo di automezzi di proprietà di una Srl di cui la
suddetta è legale rappresentante in relazione a procedimento per i reati di cui agli articoli 110,
81 cpv. c.p., 260 e 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006 e 6, comma 1, lettera d), n.1 I.

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo motivo denuncia
violazione dell’articolo 321, comma 1, c.p.p. in relazione agli articoli 256 e 259 d.lgs. 152/2006
laddove sarebbe insussistente l’esigenza cautelare, questione rappresentata nella richiesta di
riesame su cui “non ha minimamente motivato” il Tribunale. Il secondo motivo denuncia
ancora violazione degli articoli 256 e 259 d.lgs. 152/2006, nonché dell’articolo 27, secondo
comma, Cost. in relazione all’articolo 321 c.p.p. quanto alla possibilità di confisca di beni non
appartenenti al reo, mancando motivazione sulla natura della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo adduce che nel provvedimento di sequestro il gip aveva ritenuto che la libera
disponibilità degli autoveicoli potesse “aggravare o protrarre le conseguenze del reato”: tale
sussistenza del periculum in mora giustificativa della cautela reale era stata contestata dalla
difesa in modo specifico (la considerazione del tempo intercorso, l’assenza di ulteriori pendenze
giudiziarie a carico dell’indagato, la sottoposizione a sequestro del sito oggetto dei
conferimenti), così da sostenere che il reato aveva completamente esaurito i suoi effetti,
venendo meno in tal modo la giustificazione del vincolo cautelare. Nella ordinanza impugnata,
effettivamente, non vi è traccia della questione, essendosi il Tribunale limitato a vagliare
l’esistenza del quadro indiziario cui si era rapportato il gip nonché a considerare l’ulteriore
motivo relativo alla confisca di beni di cui è proprietario un soggetto diverso dal reo. La
doglianza è dunque riconducibile ad una radicale carenza di motivazione, che integra violazione
dell’articolo 125, comma 3, c.p.p., ed è ammissibile, come violazione di legge, nel ricorso per
cassazione presentato ex articolo 325 c.p.p. (v. da ultimo Cass. sez. VI, 10 gennaio 2013 n.
6589). Ciò, assorbendo il successivo motivo (peraltro infondato, poiché come appena
osservato sussiste nell’ordinanza impugnata una motivazione in ordine alla tematica della
confisca ai danni di soggetto estraneo al reato), comporta l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento.

P.Q.M.
.,

210/2008.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014

Il Presidente

Il Consipliere Estenso e

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