Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11890 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11890 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA VINCENZO N. IL 07/01/1968
CAPUOZZO MARIA ROSARIA N. IL 04/04/1949
avverso l’ordinanza n. 1682/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
24/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
tutte/sentite le conclusioni del PG Dott.~-t ,

Uditi difensor

Avv.;

Data Udienza: 20/02/2014

• 45091/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 settembre 2013 il Tribunale di Napoli ha respinto richiesta di
riesame proposta da Bevilacqua Vincenzo e Capuozzo Maria Rosaria avverso decreto di
sequestro preventivo di automezzi emesso il 30 agosto 2013 dal gip dello stesso Tribunale
nell’ambito di indagini per il reato di cui all’articolo 256 d.lgs. 152/2006.

dell’articolo 256 d.lgs. 152/2006 perché non ne sussisterebbero i presupposti applicativi. Il
secondo denuncia violazione dell’articolo 321 c.p.p. e vizio motivazionale ex articolo 606,
primo comma, lettera e), c.p.p. quanto all’esistenza di fumus commissi delicti e periculum in

mora idonei a giustificare il sequestro del camion Iveco: l’ordinanza non indicherebbe gli
elementi che fondano il fumus ed è contestabile quanto afferma in ordine al periculum. Il terzo
motivo rappresenta la stessa doglianza in ordine al sequestro del camion Piaggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
3.1 n primo motivo, pur rubricato come violazione di legge (erroneamente processuale,
trattandosi di contestazione attinente all’articolo256 d.lgs. 152/2006), ha in realtà un
contenuto fattuale perché propone una versione alternativa degli esiti del compendio indiziario
(si argomenta sul luogo dove si trovava l’autocarro Iveco, sulla non significatività delle ricevute
di carico e scarico in esso rinvenute, sull’assenza comunque di un riscontro di alcun abbandono
di rifiuti), limitandosi poi a trascrivere i vari commi della norma invocata senza argomentare
alcun errore di diritto del Tribunale ma negandone l’applicabilità unicamente sulla base

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo tre motivi. Il primo denuncia la violazione

dell’alternativa realtà fattuale. L’unico elemento riconducibile in qualche misura alla
qualificazione del motivo è l’asserto che il materiale plastico trovato nel cassone del autocarro
Iveco non può ritenersi rifiuto. Ma ciò non è pertinente in quanto, a tacer d’altro, il Tribunale
ha invece rilevato che il conducente dell’automezzo Piaggio “stava prelevando degli imballaggi
di cartone posizionati sul marciapiedi per il successivo ritiro e smaltimento” senza esibire
“alcuna autorizzazione per tale attività”, aggiungendo che nel luogo dove il suddetto riferiva
avrebbe depositato gli imballaggi la polizia giudiziaria trovava l’autocarro Iveco, e qui lasciando
intendere in modo implicito ma inequivoco che i “rifiuti non pericolosi” in esso rinvenuti erano
dello stesso genere di quelli che il conducente dell’automezzo Piaggio stava caricando qua 5
veniva identificato dalla polizia giudiziaria.

3.2 Il secondo motivo, sempre a proposito dell’autocarro Iveco, lamenta che per esso non
sarebbe indicato nell’ordinanza impugnata su che cosa si fonda il sequestro sotto il profilo del
fumus, e che comunque non è condivisibile “la parte dell’ordinanza impugnata ove si afferma
che il periculum si ravvisa nell’esigenza di evitare che la libera disponibilità degli automezzi
sequestro potessero (sic) agevolare la prosecuzione dell’illecito o la commissione di analoghi
reati”, dato che l’autocarro Iveco “stava fermo in sosta nel piazzale privato” e l’indagato
Bevilacqua, suo proprietario, è incensurato: si sarebbe pertanto rappresentato un pericolo

è riconducibile, come ha riconosciuto lo stesso ricorrente qualificando nella rubrica il motivo,
all’articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p., chiedendo al giudice di legittimità una verifica
della sufficienza e della logicità dell’apparato motivazionale. Ma l’articolo 325 c.p.p., nel caso di
cautele reali, stabilisce che come vizio motivazionale il ricorso per cassazione non può
contenere quello conformato dall’articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p., bensì deve
denunciare la violazione di legge, ovvero l’omesso adempimento dell’obbligo di motivazione da
parte del giudice in modo radicale (articolo 125, comma 3,c.p.p.), così da integrare totale
carenza o apparenza (cioè contenuto meramente assertivo o rappresentato da formule di stile)
della motivazione stessa (da ultimo, proprio riguardo al sequestro preventivo, Cass. sez. VI 10
gennaio 2013 n. 6589; cfr. altresì, tra i più recenti arresti, Cass. sez.V, 1 ottobre 2010 n.
35532 e Cass. sez.VI, 20 febbraio 2009 n. 7472). E nel caso di specie, peraltro, la motivazione
sussiste sia per quanto riguarda il fumus sia per quanto riguarda il periculum; riguardo poi al
contenuto della valutazione sul periculum, esso non è vagliabile in quanto ciò travalicherebbe i
limiti appena evidenziati del controllo sull’apparato motivazionale, oltre a nutrirsi, come già più
sopra evidenziato, di un esito fattuale alternativo.
3.3 II terzo motivo, rubricato come il precedente, è ancor più nettamente fattuale, perché
lamenta che dagli atti non emergerebbe un nesso di causalità tra il reato commesso dal
conducente dell’automezzo Piaggio e “l’affidamento dell’autocarro allo stesso”, poiché il
conducente “non aveva l’autorizzazione a fare ciò che stava facendo” ma ciò non proverebbe
che “in questa sua attività vi sia stata qualche volontà” della Capuozzo, proprietaria del mezzo;
e per il

periculum,

infine, ripropone gli stessi argomenti versati nel motivo attinente

all’autocarro Iveco.
In conclusione, sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione
di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che ogni ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

astratto. A parte l’evidente sussistenza di elementi fattuali in questa doglianza, essa comunque

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di €1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

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