Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11889 del 10/01/2018

Penale Ord. Sez. 1 Num. 11889 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CAIRO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
A.A.

avverso la sentenza del 05/11/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO
BALSAMO
che ha concluso per
Il P.G. conclude, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale;
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore
L’avvocato GIOSUE CATALDO del foro di MANTOVA in difesa di A.A. conclude riportandosi ai motivi della sentenza impugnata.
L’avvocato CARLUCCI GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di A.A.
conclude chiedendo il rigetto del ricorso del P.G.

Data Udienza: 10/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 5/11/2015,

derubricava nei confronti di A.A. il reato originariamente ascrittogli
(art. 12 comma 3 lett. d) d. Igs. 25 luglio 1998 n. 286 in quello previsto dall’art. 12
comma 1 d. Igs. 286/1998 cit. con conseguente riduzione della pena inflitta in
primo grado, rideterminandola in quella di anni uno di reclusione ed euro 20.000 di
multa, con sospensione condizionale della sua esecuzione. La riqualificazione del
fatto era avvenuta, poiché alcuno dei cittadini pakistani, in favore dei quali si

Stato, vi avesse fatto, effettivamente, accesso.
1.1. Il Tribunale di Mantova aveva, contrariamente, ritenuto l’imputato
colpevole del delitto di cui all’art. 12 comma 3 lett. d) d. Igs. 25 luglio 1998 n. 286
per aver, in concorso con soggetti separatamente giudicati, compiuto atti diretti a
procurare l’ingresso illegale in territorio italiano di tre cittadini pakistani. Ritenuta
integrata l’ipotesi indicata (art. 12 comma 3 lett. d) d. Igs cit.) esclusa la
continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche aveva condannato
A.A. alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 100.000 di
multa.
La condotta era stata ritenuta per il concorso del A.A.- anche ponendo in
essere la richiesta in favore dei cittadini pakistani di tre nulla osta – unitamente ad
altri concorrenti, di cui uno anche definitivamente giudicato (B.B.). La
sentenza di primo grado aveva escluso, poi, la circostanza aggravante di cui al
comma 3 bis d. Igs cit. e quella di cui al comma 3 lett. a) dell’art. 12 d. Igs. cit.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Brescia e lamenta l’erronea applicazione dell’art. 12 commi 1 e 3 d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286. Deduce che la Corte d’appello aveva riqualificato il delitto ascritto in
quello di cui all’art. 12 comma 1 d. Igs. 286/1998, aderendo all’orientamento
espresso da questa Suprema Corte nella decisione 40624/2014 e valorizzando il
fatto che nessuno dei tre cittadini pakistani avesse, poi, effettivamente fatto
ingresso nel territorio dello Stato. Si postulava che il comma terzo dell’art. 12 d.lgs.
25 luglio 1998 n. 286 integrasse un titolo autonomo di reato e non una circostanza
aggravante e che implicasse l’avvenuto ingresso nel territorio dello Stato. Pertanto,
là dove gli stranieri non avessero fatto ingresso nel territorio dello Stato il reato
configurabile, secondo l’indicata interpretazione giurisprudenziale, sarebbe stato
quello di cui all’art. 12 comma 1 d. Igs. 286/1998. Si tratta di un orientamento che,
annota il ricorrente, non risulta pienamente condivisibile, giacché nella descrizione
dei fatti tipici si prescinde dall’avvenuto e richiamato “ingresso”. In questa logica si
segnala che alcun riferimento si opera all’effettivo accesso nel territorio dello Stato
ingresso nel caso contemplato dalla lettera e) e d); ancora il riferimento alla
2

contestava d’aver compiuto atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello

persona trasportata previsto dalle lettere c) e d) non imporrebbe, secondo il
Procuratore impugnante, l’interpretazione indicata poiché è possibile il caso di
soggetti trasportati che, per varie ragioni, non abbiano fatto ingresso nel territorio
dello stato.
La previsione di cui alla lettera a), dell’art. 12 comma 3 d. Igs. cit., che
richiama l’ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato, riguarda
esclusivamente l’ipotesi in cui il fatto coinvolge cinque o più persone.
Né si sarebbe potuto ritenere dirimente, nella logica dell’impugnante, il

prefigurabili condotte volte ad introdurre più di cinque persone, al fine di destinarle
alla prostituzione o al fine di profitto, senza l’effettivo ingresso.
Nell’interesse di A.A., in data 11/12/2017, è stata depositata
memoria con cui si replica agli argomenti posti a fondamento del ricorso del
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia e si ripercorre
l’interpretazione giurisprudenziale richiamata nella decisione; si insiste, affinché sia
mantenuto come criterio discretivo tra le due fattispecie di cui al comma 1 e 3
dell’art. 12 d. Igs 286/1998 l’ingresso o meno dello straniero nel territorio dello
Stato.

OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso impone la rimessione della questione alle Sezioni Unite ai sensi
dell’art. 618 cod. proc. pen. La questione di diritto sottoposta all’esame di questa
Sezione ha, infatti, dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza, di cui v’è
segnalazione già nella Relazione dell’Ufficio del Massimario del 24 maggio 2017 (n.
Rel. 45/17, anteriore, tuttavia, al deposito di: Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017,
dep. 05/10/2017, Bouslim e altri, Rv. 271127). La tematica risulta rilevante
rispetto alla vicenda sub iudice per un duplice profilo. Da un lato, la sua soluzione
incide sulla qualificazione giuridica del fatto e, per altro verso, riverbera le sue
conseguenze sulle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, che
risente irrimediabilmente dell’opzione ermeneutica che si intenda prediligere sulla
natura della fattispecie.

1.1. Nel regime normativo pregresso, antecedente alla riforma attuata con la
legge 15 luglio 2009, n. 94, si segnala che la giurisprudenza ha ritenuto la natura di
aggravante ad effetto speciale della disposizione di cui al comma 3, in relazione alla
disciplina precedente alle modifiche della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Sez. 1, 21
ottobre 2004, n. 44644, Ren, rv. 230187; Sez. 1, 4 dicembre 2000, n. 5360, Vishe,
rv. 218087) e quella di autonoma fattispecie di reato, in relazione all’assetto
normativo successivo a tale novella legislativa (Sez. 1, 22 gennaio 2008, n. 7157,
Karpeta, rv. 239304; Sez. 1, 25 gennaio 2006, n. 11578, Rufai Kuku, rv. 233873).
3

/t,

richiamo del comma 3 ter dell’art. 12 d. Igs cit., poiché risultano ampiamente

Il nucleo centrale della questione oggetto dell’odierno scrutinio si incentra
sul se in tema di disciplina dell’immigrazione, le fattispecie disciplinate dall’art. 12,
comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituiscano circostanze aggravanti
del delitto “base” di cui all’art. 12, comma primo, del medesimo D.Lgs. ovvero
integrino figure autonome di reato.
Là dove, poi, si ritenga che il delitto di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286 integri un titolo autonomo di reato si tratta di chiarire se esso,

che si perfezionano per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso
dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore
ovvero richieda l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio.
1.2. Sui temi indicati si registrano pronunce contrastanti.
Da un lato, si è, invero, ritenuto che l’art. 12 comma 3 d. Igs. cit. integri una
fattispecie circostanziale aggravata “per aggiunta” rispetto all’ipotesi di cui all’art.
12 comma 1 d. Igs. cit. (Sez. 1, n. 14654 del 29/11/2016 Ud. (dep. 24/03/2017)
Rv. 269538. Dall’altro, ricostruendo la struttura della fattispecie come titolo
autonomo di reato, un primo orientamento ha concluso ritenendo che la fattispecie
criminosa disciplinata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integri
un reato di pericolo o “a consumazione anticipata”, che si perfeziona per il solo fatto
di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato
in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale
dell’immigrato in detto territorio (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim e altri,
Rv. 271127. Altra impostazione ha, contrariamente, affermato che le condotte
descritte ai commi terzo e terzo bis dell’art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
implichino l’effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione
della disciplina di settore, presupposto invece non richiesto ai fini dell’integrazione
dell’ipotesi di reato di cui all’art. 12, comma primo, del medesimo D.Lgs., che si
configura come delitto a consumazione anticipata.

(Sez. 1, n. 40624 del

25/03/2014, Scarano, Rv. 259923).
L’adesione all’una

o all’altra delle indicate opzioni interpretative induce

conseguenze non marginali, sia sul piano della qualificazione giuridica sia su
quello, è ovvio, della determinazione del trattamento sanzionatorio e risulta
rilevante nello scrutinio della presente vicenda processuale. Posta la natura di titoli
autonomi di reato delle fattispecie di cui ai commi 1 e 3 del d. Igs cit. e
individuato il criterio distintivo sul piano della tipicità, nell’elemento dell’ingresso
nel territorio, esso assume la valenza di un evento in senso stretto, trasformando in
definitiva il delitto in fatto di evento, che segnerebbe il discrimine di applicazione
tra la

fattispecie di cui al comma 1 e quella di cui al comma terzo, con

conseguenze non irrilevanti sul piano della
4

individuazione del trattamento

per quanto qui rileva, rientri tra i fatti di pericolo o a cd. “consumazione anticipata”,

sanzionatorio, fortemente inasprito dal legislatore nella ipotesi di cui al comma
terzo della disposizione in esame, rispetto a quella descritta dal primo comma.
Ancora, un’opzione che prediligesse la ricostruzione della fattispecie
anzidetta, recuperandola alla figura circostanziale, ammetterebbe il bilanciamento
degli elementi aggravatori con eventuali circostanze attenuanti, ben potendo
interpretarsi il divieto relativo, di cui al comma 3 quater dell’art. 12 d. Igs. cit.,
come limitato alle sole ipotesi di maggiore lesività di cui ai commi 3 bis e 3 ter
della medesima disposizione, non includendo le circostanze enumerate dalla

singolarmente, esprimerebbero una minore offensività della condotta e non
legittimerebbero la sottrazione al generale giudizio di bilanciamento, tra circostanze
eterogenee.
I diversi profili risultano tutti rilevanti nella presente vicenda processuale.
Se si ritiene che i commi 1 e 3 debbano essere interpretati come titoli autonomi di
reato si dovrà definire se il distinguo risieda o meno nell’avvenuto ingresso nel
territorio dello Stato da parte dello straniero, per definire quale debba essere il
trattamento sanzionatorio da applicare.
Al contrario se si ritenga che la condotta di cui al comma 3 dell’art. 12
sia una fattispecie circostanziale aggravata di quella base di cui al comma 1 si
dovrebbe correttamente applicare il giudizio di bilanciamento con le circostanze
attenuanti generiche riconosciute in primo grado all’imputato, che incontrerebbero
il limite di cui al comma

3-quater nelle sole ipotesi di aggravanti cumulative di cui

al comma 3-bis e 3-ter del ridetto art. 12 d. Igs cit.
2. Venendo all’esame

specifico degli orientamenti

segnalati si deve

osservare quanto segue.
2.1. In un primo arresto le fattispecie disciplinate dall’art. 12, comma terzo,
del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sono state ritenute circostanze aggravanti del
delitto di cui all’art. 12, comma primo, del medesimo D.Lgs. e non figure autonome
di reato.
Rispetto all’ipotesi delittuosa “base”, le fattispecie di cui all’art. 12, comma
terzo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 si porrebbero in rapporto di specialità “per
aggiunta”, prevedendo, appunto, un trattamento sanzionatorio più severo con
riferimento a fatti che accentuano la lesività della condotta (Sez. 1, n. 14654 del
29/11/2016 Ud. (dep. 24/03/2017), Y e altro, Rv. 269538).
Sulla natura circostanziale o autonoma di una figura criminis, in generale ed
in assenza di espresse indicazioni legislative, si osserva nella decisone in esame,
che il canone principale di differenziazione sia rappresentato dal criterio di specialità
(art. 15 cod. pen.). L’elemento circostanziale si pone in rapporto di

species ad

genus rispetto alla fattispecie base e ne costituirebbe una specificazione. Le Sezioni
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lettera a) alla lettera e) del comma 3 dell’art. 12 d. Igs 286/1998 che, ricorrendo

Unite di questa Corte avrebbero valorizzato il criterio strutturale come principale
canone interpretativo per la distinzione tra elementi essenziali e circostanziali (Sez.
U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi; Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012,
Casani; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico).
Proprio il criterio strutturale nell’ipotesi prevista dall’art. 12, comma 3, d.lgs.
286 del 1998 apparirebbe, secondo l’arresto in esame, univoco nell’indirizzare verso
la natura circostanziale della fattispecie ivi descritta. Il profilo descrittivo della

esattamente la condotta del delitto base. Non muta alcuno degli elementi
strutturali essenziali della condotta e il fatto-base risulta integrato “per aggiunta”
esclusivamente attraverso l’inserimento dei dati specializzanti, elencati avvalendosi
della tecnica d’enumerazione letterale progressiva (ingresso di più di cinque
persone; pericolo di vita per il trasportato; sottoposizione a trattamento inumano o
degradante; fatto commesso da tre o più persone; disponibilità di armi).
Seguirebbero, indi, nella struttura della disposizione, i commi

3-bis e 3-ter

che hanno ancora natura circostanziale in funzione d’aggravamento, secondo la
stessa definizione che ne opera l’art 12 comma 3 quater del d. Ivo. 286/1998.
I criteri interpretativi c.d. ausiliari, tra cui la collocazione sistematica – che,
valorizza l’incorporazione del fatto in un’unica norma incriminatrice – la lettura
teleologica, trattandosi di fattispecie a presidio del medesimo bene giuridico, sono
altri referenti che supporterebbero l’ipotesi del “fatto unico”, variamente ed
alternativamente circostanziato.
L’identità descrittiva tra condotte e l’inserimento dei dati specializzanti
(lettere a) b) c) d) e)), in funzione della caratterizzazione dell’incremento della
lesività della medesima condotta base, risponderebbero alla tecnica di
incriminazione tipicamente selettiva degli elementi circostanziali. Né secondo il
ragionamento svolto nella decisione potrebbe valere l’insolita tecnica di redazione
dell’incriminazione, ad escludere l’affermata natura circostanziale soluzione che
resta preferibile perché predilige un’opzione che non frammenta il nucleo di
offensività identico in più ipotesi di reato, attraverso aspetti accessori di sola
specificazione.
Non si è, d’altro canto, ritenuto di poter assegnare al lessico formale
impiegato nella descrizione della fattispecie un significato dirimente. La clausola di
riserva che figura sia nel primo che nel terzo comma dell’art. 12 d. Igs cit. ben
potrebbe rientrare in una tecnica di normazione insolita, poco attenta alle forme
espressive e, dunque, non per ciò solo involgere che i due modelli di incriminazione
integrino titoli autonomi di reato.
La valorizzazione del solo profilo letterale non varrebbe, ancora, a indirizzare
nella interpretazione testé detta, attraverso il richiamo del riferimento ai “fatti” di
6

condotta, con una tecnica di redazione normativa abbastanza insolita, replica

cui al comma 1 e 3, per convalidare l’ipotesi che si tratti di titoli autonomi. Ciò
perché, comunque, residuerebbe spazio per ritenere, nonostante il lessico
normativo, che quei “fatti” rileverebbero come ipotesi “non circostanziate” nel
paradigma di cui al comma 1 dell’art 12 cit. e come ipotesi circostanziate in quella
di cui al comma 3 ed esprimerebbero i primi la natura di un titolo autonomo di
reato ed i secondi quella di una semplice fattispecie circostanziale.
Né rilievo decisivo avrebbe il previsto regime di operatività delle circostanze
attenuanti (diverse dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) contemplato al comma 3-quater

infatti, potrebbe egualmente mantenere un significato di deroga alla regola
generale di bilanciamento, di cui all’art. 69 cod. pen. (con le due sole eccezioni)
deroga operativa nelle sole ipotesi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, nell’ottica della
necessità di attuare un trattamento di maggiore rigore, nei soli casi in cui
concorrano congiuntamente più circostanze di cui al comma 3 o le ipotesi di cui alle
lettere a) e b) del comma 3-ter, per il maggiore spessore lesivo che essere
conferirebbero alla fattispecie concreta. Concorrendo, pertanto, solo una tra le
circostanze indicate tra le lettere da a) ad e) del comma terzo del citato art 12
sarebbe ingiustificata la deroga al principio di bilanciamento e troverebbe piena
espansione e applicazione il meccanismo di cui all’art. 69 cod. pen.
2.2. Altro orientamento disattende la natura circostanziale dell’ipotesi di cui
al comma 3 dell’art. 12 d. Igs 286/1998 rispetto al delitto di cui al comma 1 d. Igs
cit. e collega le rispettive fattispecie ad autonome figure di reato. Nel solco di
ricostruzione siffatta si enucleano, tuttavia, due distinte opzioni interpretative.
2.2.1. La prima ritiene che in tema di disciplina dell’immigrazione, le
condotte descritte ai commi terzo e terzo bis dell’art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, implicano l’effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in
violazione della disciplina di settore, presupposto invece non richiesto ai fini
dell’integrazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 12, comma primo, del medesimo
D.Lgs., che si configura come delitto a consumazione anticipata (Sez. 1 del 25
marzo 2014, n. 40624, Scarano, rv. 259923).
Si ritiene, in definitiva, che le condotte descritte nella seconda parte del
comma 3 dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, implichino l’avvenuto ingresso
dell’immigrato nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore,
mentre, ai fini della integrazione del delitto di cui al comma 1 del citato articolo, che
si configura come reato a consumazione anticipata, sono sufficienti “atti diretti a
procurare l’ingresso illegale” dello straniero, ossia anche attività che,
finalisticamente ed univocamente orientate a conseguire tale scopo, non siano
riuscite a conseguirlo. Le fattispecie previste al comma 3, sono introduttive, quindi,
7

della norma in esame, che si conforma ad una logica precisa. La disposizione,

secondo tale giurisprudenza, di un titolo autonomo di reato e non di circostanze
aggravanti, così che l’ipotesi delittuosa di cui al comma 1 del citato articolo, potrà
ritenersi aggravata, per espressa indicazione legislativa, solo ove sussistano le
specifiche condizioni di cui al comma 3-ter (Sez. 1 del 25 marzo 2014, n. 40624,
Scarano, rv. 259922).
A sostegno di tale soluzione ermeneutica l’orientamento de quo pone un
duplice ordine di considerazioni:
– il massiccio incremento sanzionatorio relativo alle ipotesi di cui al comma

violazione della disciplina di settore e, dunque, dall’avvenuto ingresso abusivo dei
cittadini stranieri nel territorio dello Stato, mentre non sarebbe ragionevole, nel
sistema, una sua previsione in relazione al mero tentativo punibile.
– l’attuale testo del comma

3-ter, nel descrivere le ulteriori ipotesi

di

aggravanti ad effetto speciale, fa riferimento in modo distinto alle ipotesi di cui al
comma 1 e al comma 3 dell’art. 12 del Testo Unico sull’immigrazione.

2.2.2. La seconda che, da ultimo, pur condivisa la natura di tiolo autonomo
di reato ritiene che la fattispecie criminosa disciplinata dall’art. 12, comma 3, del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o “a consumazione
anticipata”, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare
l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di
settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio
(Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim e altri, Rv. 271127).
La decisione richiamati gli interventi di riforma attuati prima con la L. 30
luglio 2002, n. 189, art. 1, sull’art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e, poi, con
la legge 94 del 2009 ha spiegato come inizialmente l’elemento differenziale tra le
due fattispecie fosse il fine di trarre un ingiusto profitto che qualificava il dolo e,
successivamente, la previsione di specifiche condotte. Contrariamente, la struttura
del reato (che presenta evidenti analogie con la norma sul tentativo) non era
mutata e la fattispecie criminosa dell’art. 12 comma 3 corrisponderebbe ancora ad
un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto
di compiere atti diretti a procurare “ingresso”. Nessun elemento sorreggerebbe la
tesi sviluppata da Sez. 1, in precedenza richiamata, n. 40624 del 2014, circa la
necessità per la realizzazione del reato dell’effettivo ingresso. Non sarebbero,
invero, valorizzabili i fatti di cui alle lettere da b) ad e), che connotano condotte
compatibili anche con attività che non hanno determinato un effettivo ingresso e
nemmeno quelli descritti alla lett. a), che, per vero, solo ad un superficiale
approccio sembrerebbero postulare la necessità dell’ingresso effettivo. In realtà,
l’ipotesi della permanenza (alternativa all’ingresso) non rivestirebbe un rilievo
8

terzo dell’art.12, trova una giustificazione solo se rapportato da una effettiva

autonomo, ma può ricollegarsi egualmente o a un ingresso che è illecito in origine e
tale rimane, o a un pregresso ingresso lecito, sorretto da valido permesso, che sia
divenuto in seguito illecito (scadenza o altro). Neanche l’argomento del divario delle
pene tra il primo e il terzo comma potrebbe condurre ad un diverso convincimento,
a fronte di una discrezionalità legislativa che risulterebbe correttamente esercitata
per la gravità delle condotte descritte.

3. Alla luce di quanto premesso la questione va rimessa alle Sezioni Unite
Se in tema di disciplina dell’immigrazione, le fattispecie

disciplinate dall’art. 12, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all’art. 12, comma primo, del
medesimo D.Lgs. ovvero figure autonome di reato. In eventualità siffatta se il
delitto di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integri un reato
di pericolo o “a consumazione anticipata”, che si perfeziona per il solo fatto di
compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato,
in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale
dell’immigrato in detto territorio.
P.Q.M.
Rimette la questione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018

sul seguente quesito:

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