Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11888 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11888 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIAFARDINI PINA N. IL 24/10/1981
avverso l’ordinanza n. 30/2013 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO,
del 30/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
ec›
leK/sentite le conclusioni del PG Dott. 49o cS1A._

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/02/2014

” 39984/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 luglio 2013 il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’appello
proposto da Pina Ciafardini avverso ordinanza del 17 giugno 2013 con cui il gip dello stesso
Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca di sequestro preventivo di un trattore – di cui la
suddetta era proprietaria – nell’ambito di indagini per il reato di cui agli articoli 256 e 260,
comma 1, lettera a),d.lgs. 152/2006.
Ha presentato ricorso il difensore adducendo tre motivi. Il primo motivo denuncia

violazione dell’articolo 321, commi 2 e 2 bis, c.p.p. in quanto la ricorrente è estranea al reato,
avendo soltanto prestato il trattore agli indagati per lavori temporanei, onde sarebbe illegittima
la confisca. Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 321, comma 1, c.p.p. per difetto
del fumus commissi delicti e del periculum in mora, mancando in modo assoluto la motivazione
al riguardo. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 7 CEDU poiché il sequestro colpisce
un soggetto estraneo ai reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo e il terzo motivo possono essere vagliati congiuntamente, poiché si fondano
sullo stesso contenuto, nel primo prospettato come violazione di legge nazionale, nel terzo
come violazione di normativa sovranazionale. Sulla pretesa estraneità della ricorrente alla
condotta contestata agli indagati, il Tribunale ha osservato che la giurisprudenza di questa
Suprema Corte impone al terzo di buona fede l’onere di dimostrarla, ritenendo che l’appellante
non abbia “fornito alcun elemento concreto irrilevante circa la sussistenza della buona fede”
nella sua condotta, buona fede peraltro non qualificabile come “immediatamente evidente”
(come pure richiede ulteriore giurisprudenza di legittimità), tenuto conto anche del rapporto di
coniugio tra l’appellante e uno degli indagati, Molinaro Mauro. Premesso allora che il
riferimento giurisprudenziale dell’ordinanza impugnata è del tutto corretto (assolutamente
pertinente è l’invocata Cass. sez. III, 4 novembre 2008 n. 46012, per cui “in tema di gestione

2.

dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato
di traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe al
terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione
dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero
che l’uso illecito della “res” gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento
negligente”; conformi Cass. sez. III, 24 giugno 2004 n. 33281 – che puntualmente specifica
come la buona fede sia l’assenza di qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivato la
possibilità dell’uso illecito della res, nonché l’assenza di qualunque collegamento diretto o
indiretto, pur se non punibile, con la consumazione del reato – e Cass. sez. III, 20 maggio
2008 n. 26529, nonchè da ultimo, valutando anche il profilo dell’articolo 7 CEDU in rapporto

5

alla confisca ex articolo 259 d.lgs. 152/2006 cui è finalizzato il sequestro preventivo in esame,
Cass. sez. III, 22 novembre 2012-11 gennaio 2013 n. 1475), deve darsi atto che la
valutazione degli elementi probatori, forniti dal terzo interessato, come idonei a dimostrare la
sua buona fede nel caso concreto (buona fede che, trattandosi di cognizione sommaria in
quanto cautelare, può essere oggetto di valutazione a condizione che risulti immediatamente
evidente, come afferma, seppure a proposito di una diversa tipologia di reati, Cass. sez. III, 25
maggio 2011 n. 24435, pronuncia, anche questa, correttamente richiamata dal Tribunale) è
valutazione fattuale, preclusa al giudice di legittimità. Pertanto, viste le considerazioni sopra
svolte i due motivi oggetto d’esame risultano infondati.
3.2 D secondo motivo lamenta la carenza di fumus commissi delicti e periculum in mora e
l’assoluta mancanza di motivazione al riguardo. Peraltro, nell’atto d’appello tale profilo non era
stato apportato come censura avverso il provvedimento appellato di rigetto della istanza di
revoca, onde, in forza del generale principio devolutivo, il Tribunale non ha motivato sul punto
perché non era incluso nel thema decidendum (sul principio devolutivo nell’appello cautelare,
ex multis da ultimo, a proposito del sequestro preventivo, Cass. sez.I, 14 febbraio 2013 n.
12245, e, in generale, Cass. sez.I, 2 luglio 2012 n. 43913), non essendo neppure connesso
alle doglianze rappresentate (sull’accezione “logica” del

devolutum cfr., ancora da ultimo,

Cass. sez.VI, 21 giugno 2012 n. 35786). Anche questo motivo risulta dunque infondato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014

Il Presidente

I

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