Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11886 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11886 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BLANDI PAOLO N. IL 10/07/1973
avverso l’ordinanza n. 210/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
21/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lpde/sentite le conclusioni del PG Dott. 4..32.A.1.)
s4:c9—iI(— 3
o

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/02/2014

37549/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 giugno 2013 il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di
riesame presentata dal difensore di Blandi Paolo – indagato per il reato di cui all’articolo 256
d.lgs. 152/2006 – avverso decreto di sequestro preventivo di un quadriciclo Piaggio emesso il 4
giugno 2013 dal gip dello stesso Tribunale.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo motivo denuncia

materiali agricoli non pericolosi: non sarebbe configurabile nel caso di specie, quindi, il reato di
abbandono dei rifiuti. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 192, commi 1 e 2, e
255 d.lgs. 152/2006. Affinché la condotta contestata non sia illecito amministrativo, bensì
reato ex articolo 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 come riqualificata dal Tribunale, occorre che
chi ha effettuato il trasporto abusivo e l’abbandono dei rifiuti abbia svolto attività d’impresa, e
su ciò il Tribunale non ha motivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo adduce che, ai sensi dell’articolo 185 d.lgs. 152/2006, non sono rifiuti “la
paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura…”. Non sarebbe pertanto sussistente alcun rifiuto,
presupposto della configurabilità del reato di abbandono dei rifiuti.
Il Tribunale ha qualificato i “rifiuti organici (residui di piantagioni)” che colmavano il cassone
del veicolo sequestrato rifiuti speciali non pericolosi, conseguentemente, tra l’altro,
riqualificando il reato, originariamente rubricato come realizzazione e gestione non autorizzata
di discarica di rifiuti, come trasporto abusivo di rifiuti. Compete al giudice di merito qualificare
la natura del materiale di cui concretamente si tratta, in rispetto del dettato generale della
normativa in materia; e l’articolo 185, comma 1, d.lgs. 152/2006 non confligge con la
qualificazione degli organici residui di piantagioni quali rifiuti, come invece prospettato dal
ricorrente. La lettera f) del citato comma, infatti, si limita ad escludere dall’applicabilità della
parte quarta del decreto legislativo “le materie fecali, se non contemplate al comma 2, lettera
b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa
mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente nè mettono in pericolo la salute
umana”: nel caso di specie, non si tratta di materiale utilizzato per agricoltura, selvicoltura o
produzione di energia, essendo invece “residui di piantagioni”; il che non coincide con i tre
specifici tipi di residui (paglia, sfalci e potature) indicate dalla norma, esprimendo un concetto
chiaramente più ampio, e non comportando quindi la non qualificabilità come rifiuti addotta dal
ricorrente. Il motivo risulta pertanto infondato.

violazione dell’articolo 185, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006, che esclude dai rifiuti i

Il secondo motivo, in sintesi, censura l’ordinanza impugnata per non avere motivato sul
riferimento dell’attività illecita ad una attività di impresa, aggiungendo, come evidente
argomentazione fattuale, che in realtà nel caso di specie si tratterebbe di un’attività
occasionale e non imprenditoriale. Non può non ricordarsi che, trattandosi di cautela reale, è
applicabile alla fattispecie l’articolo 325 c.p.p. Quale vizio motivazionale, dunque, il ricorso per
cassazione deve denunciare la violazione di legge, ovvero l’omesso adempimento dell’obbligo
di motivazione da parte del giudice in modo radicale (articolo 125, comma 3,c.p.p.), così da

formule di stile) della motivazione stessa (da ultimo, proprio riguardo al sequestro preventivo,
Cass. sez. VI 10 gennaio 2013 n. 6589; cfr. altresì, tra i più recenti arresti, Cass. sez.V, 1
ottobre 2010 n. 35532 e Cass. sez.VI, 20 febbraio 2009 n. 7472). Nel caso di specie,
l’ordinanza non è affetta da tale vizio radicale, e comunque – si nota allora meramente ad
abundantiam – l’attribuzione ad un’attività imprenditoriale si evince implicitamente dal rilievo
che il veicolo era “con il cassone ricolmo”.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014

Il Presidente

integrare totale carenza o apparenza (cioè contenuto meramente assertivo o rappresentato da

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