Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11885 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11885 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
CROVELLA MASSIMILIANO N. IL 22/04/1968
avverso la sentenza n. 264/2011 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
12/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA,GRAZIOSI;
lette/seRthe le conclusioni del PG Dott.
GC9-0

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Uditi difensor Avv.;

..3—R-.9.-,‘C.j D

y

Data Udienza: 20/02/2014

• 29337/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 12 ottobre 2012 il gip del Tribunale di Pavia, avendogli il Procuratore
della Repubblica presso lo stesso Tribunale chiesto in data 20 gennaio 2011 pronuncia di
decreto penale contro Crovella Massimiliano per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 2 I.
638/1983 per omissione di versamenti all’Inps di ritenute previdenziali ed assistenziali operate
sulle retribuzioni dei dipendenti della sua ditta dall’aprile al maggio 2007, previa revoca del
decreto penale di condanna emesso il 23 giugno 2011, ex articolo 129 c.p.p. ha dichiarato non

doversi procedere nei confronti dell’imputato poiché l’esiguità delle somme non consentono di
esercitare proficuamente l’azione penale “stante la sostanziale inoffensività della condotta e
l’assenza di piena prova dell’elemento soggettivo del reato”.
2.Contro la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte d’appello di Milano per difetto di motivazione e violazione di legge. Osserva che quanto
affermato in ordine alla impossibilità di esercitare proficuamente l’azione penale è privo di
supporto motivazionale non avendo il giudice indicato in quale modo il

quantum della

omissione possa incidere sull’antigiuridicità della condotta e sull’elemento soggettivo.
Quest’ultimo sarebbe poi, secondo la logica comune, attestato proprio dalla reiterazione della
condotta omissiva. Il giudice inoltre ha introdotto “arbitrariamente una soglia di punibilità” non
prevista dalla legge, per cui l’unica causa di non punibilità è il pagamento del dovuto entro tre
mesi dalla notifica della violazione ex articolo 2, comma 1 bis, I. 638/1983.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Come rileva il ricorrente, infatti, il gip ha dichiarato non doversi procedere ex articolo 129
c.p.p. senza alcun supporto motivazionale. Infatti, si è limitato ad enunciare i motivi per cui, a
suo avviso, doveva decidere in tal senso, senza peraltro superare la forma assertiva e
pervenire ad una concreta spiegazione di quanto da lui affermato. In particolare, quanto alla
esiguità della somma, non ha neppure indicato l’importo di questa e comunque, come
correttamente evidenzia il ricorrente, non ha chiarito in quale modo questa possa rendere
inoffensiva l’omissione del versamento; né ha spiegato la correlazione che ha enunciato come
sussistente tra l’esiguità e “l’assenza di piena prova dell’elemento soggettivo del reato”.
Il difetto motivazionale impedisce anche di comprendere se effettivamente, come prospetta il
ricorrente, il gip ha violato la legge ritenendo che l’esiguità conduca a una causa di non
punibilità nel reato in questione, proprio perché la mera asserzione sopradescritta non
consente di accertare quale sia stato, in concreto, il percorso seguito dal giudice per pervenire
alla revoca del decreto penale di condanna e alla dichiarazione di non doversi procedere,
quest’ultima priva anche della formula assolutoria specifica che il gip avrebbe dovuto scegliere
tra quelle elencate nell’articolo 129 c.p.p.

5

(

In conclusione, dovendosi accogliere il ricorso del PM, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per
l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014

Il Presidente

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