Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11883 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11883 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EZE DAVID HENRY EMEKA N. IL 16/07/1987
avverso la sentenza n. 10079/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nt:c.oec,
che ha concluso per 2
c222 96cestio .

Udito, r la parte civile, l’Avv
i difensor Avv.

Data Udienza: 07/02/2014

,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente EZE DAVID HENRY EMEKA, con sentenza del 6.3.2013, confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti dello stesso dal Tribunale di Santa maria
Capua Vetere in data 7.6.2012.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto EZE DAVID HENRY EMEKA colpevole
del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 e 80 Dpr 309/90 perché, in concorso con Uche asika e Uche Ivie, per i quali si è proceduto separatamente, sen-

stessa legge, illecitamente deteneva a fine di spaccio n. 43 ovuli contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per il peso complessivo di g. 680,038. In
carinaro il 6.6.2011.

2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione

l’imputato, con l’ausilio, del proprio difensore, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: inosservanza delle norme
processuali (art. 606 lett. c cod. proc. pen) in riferimento all’art. 143 cod. proc.
pen.
Lamenta il ricorrente che la sentenza andava tradotta in una lingua a lui
comprensibile.
A sostegno di tale tesi evidenzia che nel corso del processo l’imputato era
stato assistito da un interprete di lingua inglese.

Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto motivo è manifestamente infondato e pertanto il ricorso va di-

chiarato inammissibile.

2. Deve innanzi tutto premettersi che la doglianza riguardante la mancata

traduzione della sentenza nella lingua conosciuta all’imputato è stata dedotta per
la prima volta in questo grado del giudizio, non essendo stata oggetto dei motivi
di appello (cfr. atto di appello del 10.9.2012 a firma dell’avv. Giuseppe Nespoli).
Tale omissione dà luogo ad un’ipotesi di inammissibilità del ricorso prevista
dall’art. 606 co. 3 cod. proc. pen., secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
Non vi è dubbio, infatti, che ad essere dedotta sia una violazione di legge, e
nella specie quella di cui all’art. 143 cod. proc. pen.

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za l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 della

P

Va anche rilevato che non tutti gli errores in procedendo che non siano stai
dedotti quali motivi di appello, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, danno luogo ad un’ipotesi di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ma solo quelli che implichino nullità relative ex art. 181 cod. proc. pen. e nullità assolute a regime intermedio ex art. 178 co. 1 lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Diversamente, per le nullità assolute rilevabili d’ufficio e in ogni stato e grado del procedimento di cui all’art. 178 co. 1 lett. a) cod. proc. pen. e 179 cod.
proc. pen. è consentita la deducibilità con ricorso per Cassazione anche se non

ne 8cfr. sez. 6, n. 19674 del 30.3.2004, rv. 228337; sez. 1 n. 4031 del
25.2.1991, rv. 187950).
Nel caso che ci occupa la nullità dedotta, ove anche ritenuta sussistente,
non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 179 cod. proc. pen. e va qualificata come nullità a regime intermedio, ex art. 178 co. 1 lett. c) e 180 cod.
proc. pen. sicché non può essere fatta valere come motivo di ricorso per Cassazione se, com’è accaduto, non è stata dedotta con i motivi di appello (art. 606
co. 3 cod. proc. pen.).

3. Per completezza espositiva, va rilevato che nel verbale di udienza di convalida dell’8.6.2011, dinanzi al GIP, si legge “si dà atto che l’imputato parla e

comprende la lingua italiana” e, soprattutto, l’imputato rilascia delle dichiarazioni.
In dibattimento (cfr. udienza del 7.6.2012) e poi in appello è assistito da un
interprete di lingua inglese.
Va osservato anche che per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte la sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale
assicura all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla
nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta (sez. 4, n.
26239 del 19.3.2013, Gharby e altro , rv. 255694, che richiama Corte EDU, 24

sono state previamente eccepite in appello , senza incorrere in alcuna preclusio-

febbraio 2005, Hussain c/ Italia).
Va peraltro evidenziato che alle date in cui sono state emesse la sentenza di
primo grado (7.6.2012) e poi quella di appello (6.3.2013) non risultava ancora
iniziato l’iter per l’approvazione del legislativo per l’attuazione della direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.10.2010 n. 2010/64/UE sul diritto
all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali del Consiglio

4. Va anche rilevato che il diritto alla traduzione della sentenza e dell’avviso
di deposito spettano personalmente all’imputato alloglotta, che non conosca la
lingua italiana e questi soltanto, non anche il suo difensore, come nel caso in
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esame, ha interesse a rilevarne l’eventuale violazione per mezzo dell’impugnazione (sez. 6 , n. 35571 del 21.9.2011, Paheshti, rv. 250877). Ciò in quanto è
indiscutibile che l’art. 143 cod. proc. pen. si pone quale norma di garanzia a tutela del fondamentale diritto, costituzionalmente garantito ex artt. 24 e 111
Cost., di difesa e di partecipazione dell’imputato al processo, ma è anche vero
che tale norma si riferisce esclusivamente alla parte e non al suo difensore, in
quanto la traduzione della sentenza e dell’avviso di deposito costituiscono diritti
spettanti personalmente all’imputato alloglotta e non al suo difensore, per con-

571 cod. proc. pen., una volta palesata la sua intenzione di avvalersi di tale diritto.
Conforta tale conclusione l’arresto giurisprudenziale, secondo il quale all’imputato alloglotta, che non abbia conoscenza della lingua italiana, va riconosciuto
non già il diritto all’assistenza di un interprete di madrelingua, ma quello dell’assistenza gratuita in caso di indigenza di un interprete per la traduzione in una
lingua a lui comprensibile dell’accusa formulata nei suoi confronti e degli atti, al
cui compimento partecipa (sez. 6, 4.2.2010 n. 5760, Rv.249453; conf. Sez. 3,
n. 40616 del 5.6.2013, 3. Rv. 256934).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2014.

sentire anche al primo l’esercizio dell’autonomo potere di impugnazione ex art.

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