Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11881 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11881 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MABROC MOHAMED N. IL 01/01/1978
HOMANE SAMIR N. IL 09/07/1970
OUAZZANI MOHAMMED CHAHDI N. IL 09/02/1976
KHALDOUN FATIMA N. IL 29/03/1982
EL OMARI YOUSSEF N. IL 10/05/1983
LAAKAD RACHID N. IL 10/01/1978
BOUYER SAID N. IL 09/04/1969
LAAKA RACHIK N. IL 18/01/1978
BOUYER SAID N. IL 09/04/1964
avverso la sentenza n. 2336/2013 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 10/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. W,C0eCt.. CeitZ,ek,
che ha concluso per Z s t:lia,ry-t^ZA-J-C.13-U2Lte…'” oeQì
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Data Udienza: 07/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Perugia, in data 10/5/2013, pronunciava

sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti, tra gli altri, degli odierni
ricorrenti MABROC MOHAMED, HOMANE SAMIR, OUAZZANI MOHAMMED
CHAHDI, KHALDOUN FATIMA, EL OMARI YOUSSEF, LAAKAD FtACHID, BOUYER
SAID le pene di:
MABROC MOHAMED la pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro

14.000 di multa, esclusa la contestate recidiva, con la concessione delle

diminuzione per il rito, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 73 DPR 309/90
(capo d, plurimi episodi di importazione, acquisto, vendita , cessione , offerta e
detenzione al fine di spaccio di non modiche quantità di stupefacente, accertato
in Reggio Emilia e provincia dal novembre 2008 al giugno 2009)
HOMANE SAMIR la pena finale di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro

4400 di multa, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 V co. Dpr 309/90 con
la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’aumento per la
continuazione e la diminuzione per il rito , per il reato di cui agli artt. 110, 81
cpv. e 73 DPR 309/90 (capo e, plurimi episodi di importazione, acquisto, vendita
, cessione , offerta e detenzione al fine di spaccio di non modiche quantità di
stupefacente, accertato in Reggio Emilia, commesso in Modena, Reggio Emilia e
provincia dal dicembre 2008 all’aprile 2009)
OUAZZANI MOHAMMED CHAHDI la pena finale di mesi 8 di reclusione ed

euro 1.000 di multa, in aumento alla pena di cui alla sentenza di applicazione
della pena dell’Ufficio GIP del Tribunale di Parma del 4.7.2011, con l’aumento per
la continuazione e la diminuzione per il rito , per il reato di cui agli artt. 110, 81
cpv. e 73 DPR 309/90 (capo f, plurimi episodi di importazione, acquisto, vendita
, cessione , offerta e detenzione al fine di spaccio di non modiche quantità di
stupefacente, accertato in Reggio Emilia, commesso in Parma, Reggio Emilia e
provincia dal febbraio 2009 all’aprile 2009)
KHALDOUN FATIMA la pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro

20.000 di multa, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al V co. Dell’art. 73 Dpr
309/90, con l’aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito , per il
reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 73 DPR 309/90 (capo I, plurimi episodi di
importazione, acquisto, vendita , cessione, offerta e detenzione al fine di spaccio
di non modiche quantità di stupefacente, accertato in Reggio Emilia, commesso
in Reggio Emilia, Modena e Milano dal febbraio 2009 al giugno 2009)
EL OMARI YOUSSEF la pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro

4000 di multa, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 V co. Dpr 309/90, con
la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’aumento per la
continuazione e la diminuzione per il rito; per il reato di cui agli artt. 110, 81

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circostanze attenuanti generiche, l’aumento per la continuazione e la

cpv. e 73 DPR 309/90 (capo q, plurimi episodi di importazione, acquisto, vendita
, cessione , offerta e detenzione al fine di spaccio di non modiche quantità di
stupefacente, accertato in Reggio Emilia, commesso in Milano e provincia dal
luglio 2009 al settembre 2009)
LAAKAD RACHID la pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di
multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’aumento per
la continuazione e la diminuzione per il rito; per il reato di cui agli artt. 110, 81
cpv. e 73 DPR 309/90 (capo r, plurimi episodi di importazione, acquisto, vendita

stupefacente, accertato in Reggio Emilia, commesso in Bergamo, Milano e
provincia dal settembre 2009 all’ottobre 2009)
BOUYER SAZI) la pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 4000
di multa, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 V co. Dpr 309/90, con la
concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’aumento per la
continuazione e la diminuzione per il rito; per il reato di cui agli artt. 110, 81
cpv. e 73 DPR 309/90 (capo v, plurimi episodi di importazione, acquisto, vendita
, cessione , offerta e detenzione al fine di spaccio di non modiche quantità di
stupefacente, accertato in Reggio Emilia, commesso in Parma, Reggio Emilia e
provincia dal febbraio 2009 al marzo 2009)

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione
MABROC MOHAMED, HOMANE SAMIR, OUAZZANI MOHAMMED CHAHDI,
KHALDOUN FATIMA, EL OMARI YOUSSEF, LAAKAD RACHID, BOUYER SAID, con
l’ausilio dei rispettUidifensori, deducendo tutti la mancanza o, comunque, la
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata pronuncia
assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen.
Il solo Homane Samir lamenta difetto di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena.

, cessione , offerta e detenzione al fine di spaccio di non modiche quantità di

Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza
impugnata, con ogni conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e pertanto vanno
dichiarati inammissibili.

2. E’ ormai principio consolidato di questa Corte di legittimità, anche a
Sezioni Unite, quello secondo cui, nell’ipotesi di impugnazione di una decisione
assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema
procedimentale previsto dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure
deve ritenersi addirittura “rafforzata” rispetto ad ipotesi di diversa conclusione

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del giudizio, dato che la critica al provvedimento che abbia accolto la domanda
dell’imputato deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto dalla
stessa parte richiesto (Sez. U, sent. n. 35738 del 27.05.2010 rv. 247839; Sez.
U., 24.6.1998, Verga, rv 211468).
Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’insussistenza delle
cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129

motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. 1, n. 4688 del
10.1.2007, Brendolin, rv. 236622.
E’ altrettanto pacifico, poi, che in caso di patteggiamento ai sensi dell’art.
444 c.p.p., “l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”. (Sez. 4, 13.7.2006, n.
34494, P.G. in proc. Koumya, rv. 234824; vedasi anche, Sez. 1, 27.9.1994, n.
3980, rv. 199479).
Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’insussistenza delle
cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129
c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. I, 10.1. 2007, n.
4688, rv. 236622).
E ancora, di recente, si è precisato che nella motivazione della sentenza di
patteggiamento il richiamo all’art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere il giudice
abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, 17.11.2011
2011, n. 6455, rv. 252085). In tale pronuncia è stato chiarito in motivazione che
il semplice testuale rinvio al medesimo articolo, il cui contenuto entra in tal modo
a far parte per relationem del ragionamento decisorio, esprime l’avvenuta
verifica, da parte del giudice, dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza
che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal testo della
sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno contrario.
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c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di

Del resto, già agli albori del vigente codice di rito era stato affermato che la
motivazione della sentenza in ordine alla mancanza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. potesse essere meramente enunciativa (Sez.
U., 27.3.1992, Di Benedetto; Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno).
Né può ritenersi in contrasto con tale orientamento l’annullamento senza
rinvio disposto in una pronuncia di questa Corte (Sez. 4, 21.4.2010, n. 31392,
rv. 248198) in base al principio secondo il quale “il giudice del patteggiamento
deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni
cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della
valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena’.
Nel caso-limite in concreto esaminato nella pronuncia 31392/2010 si era,
infatti, di fronte ad una sentenza la cui motivazione era affidata a tre righe di un
modulo prestampato, in cui non vi era neanche un riferimento all’art. 129 c.p.p.
3. Dunque, in relazione alle proposte doglianze, le stesse sono
manifestamente infondate in quanto l’esigenza minima di motivazione della
sentenza a seguito di “patteggiamento” della pena può ritenersi adempiuta, in
relazione all’assenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., dal
semplice testuale rinvio al medesimo articolo, il cui contenuto entra in tal modo a
far parte per relationem del ragionamento decisorio ed esprime l’awenuta
verifica, da parte del giudice, dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza
che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal testo della
sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno contrario.
Nel caso in esame, nella sentenza del giudice di merito, tale richiamo c’è
stato, alla quartultima pagina, laddove il giudice, dopo avere ricordato il corposo
materiale probatorio raccolto dagli inquirenti, afferma: “Partendo dalle considerazioni sinora svolte, dunque, per quanto in questa sede specificamente interessa, va ritenuto necessariamente che non sussistono certamente gli estremi per

dell’accoglimento dell’accordo e dare canto dell’accertamento sull’assenza di

una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129 CPP, con riferimento ad alcuno
degli imputati”.
Come si vede, secondo i principi di diritto sopra richiamati, il giudice di
merito con motivazione del tutto esauriente ha dato conto in maniera più che
sufficiente della insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.
pen. e quindi la sentenza impugnata si sottrae certamente alla censura mossa,
non emergendo da essa in modo positivo alcun elemento di segno contrario, ma
anzi l’esistenza di elementi indiziari di responsabilità.
I ricorsi appaiono tendere solo a rimettere in discussione i termini
dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del patteggiamento, il
che non è consentito.
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I

4. Quanto alla lamentata mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il motivo di ricorso appare generico.
In ragione dell’entità della pena inflitta (anni due e mesi sei di reclusione)
e dell’età dell’imputato (nato nel 1970) non pare peraltro concedibile il chiesto
beneficio.
Non risulta, peraltro, ex actis, che la richiesta di applicazione della pena
ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. sia stata subordinata al beneficio della sospen-

Sul punto va ricordato che, condivisibilmente, questa Suprema Corte ritiene che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la
sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nell’ipotesi di
subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, solo
quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta
tra le parti, non potendo il beneficio essere accordato di ufficio (sez. 4, n. 40950
del 21.10.2008, Ciogli, v. 241371; conf. Sez. 4, n. 21508 del 28.2.2007„ Lepre,
rv. 236719).

5. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna delle
parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura
indicata in dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2014.

sione condizionale della pena.

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