Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11878 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11878 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOMA ANTONIO N. IL 29/01/1931
avverso la sentenza n. 1762/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. azt,nte,
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che ha concluso per .e‘cvniva252cx,yrtzsay -&-4-1a9zà_

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, per la parte civile, l’Avv

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L

Data Udienza: 31/01/2014

I

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 5.4.2012, in parziale riforma della sentenza emessa il 3.12.2009 dal Tribunale di Lecce sezione distaccata
di Casarano, concedeva a TOMA ANTONIO il beneficio della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermava nel resto
l’impugnata sentenza, con condanna alla rifusione delle spese del grado alla parte civile Comune di Ugento.
Il giudice di prime cure aveva condannato il Torna alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 18.000 di ammenda, con pena sospesa subordinata alla demolizione delle opere abusive entro 90gg dal passaggio in giudicato della sentenza e risarcimento danni alla parte civile, in quanto lo aveva riconosciuto colpevole del
reato di cui all’art. 44 co. 1 lett. b) Dpr 380/01 commesso in Ugento il
26.11.2006.
All’imputato era stato contestato di avere eseguito in località Comini, senza
il prescritto permesso per costruire, i seguenti lavori edili: realizzazione di un
piazzale per una superficie di 1500 metri quadrati circa, all’interno di una struttura già realizzata, parte in muratura e parte in ferro e pannelli coibentati; realizzazione di un canile delle dimensioni di m. 3,30×8 per un’altezza di m. 2,50
circa; realizzazione di una recinzione in muratura delle dimensioni di m. 3x55x55
circa.
2. Avverso tale provvedimento (e con esso chiedendo anche l’annullamento
dell’ordinanza con cui il Tribunale il 14.5.2009 aveva revocato gli ulteriori testi
della difesa) ha proposto ricorso per Cassazione, con l’ausilio del proprio difensore, l’imputato, deducendo, dopo un’ampia ricostruzione della storia del processo,
i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, con

vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo

,

specificamente indicati; travisamento delle prove, travisamento dei loro risultati,
travisamento anche per omessa assoluta considerazione e valutazione delle prove, anche documentali, e dei loro risultati acquisiti agli atti (art. 606, co. 1, lett.
e) e lett. c) cod. proc. pen.; mancanza di motivazione e manifesta illogicità della
stessa (art. 606 lett. c) e lett. e) in rif, all’art. 111/6 Cost., 125/3 cod. proc.
pen., 192/1 cod. proc. pen., 292/2 cod. proc. pen. lett. c) e lett. c) bis, 292/ter
cod. proc. pen., 526/1 cod. proc. pen., 546/1 cod. proc. pen.). Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza (art. 606 co. 1 lett. c) cod. pèroc. Pèen. Con riferimento all’art.
192 cod. proc. pen., 526 co. 1 cod. proc. pen., 546/1 lett. e) cod. proc. pen.)
2

4

t

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale sia pervenuta alla conclusione
che il Torna, nel momento in cui il 26.11.2006 intervennero i vv.uu., stesse realizzando dei “lavori di pavimentazione” e non di giardinaggio.
Contesta in particolare, riportando integralmente la testimonianza del M.Ilo
Maruccia, il punto in cui i giudici di secondo grado hanno desunto che dalla deposizione di tale verbalizzante e dalla documentazione in atti si evincesse che al
momento del sopralluogo il cantiere era aperto e che si stavano realizzando dei
lavori di pavimentazione, essendo ciò evidentemente desumibile anche dal fatto

anche l’imputato.
Si ritiene che vi sia stato travisamento della prova perché quelle piastrelle
non sono mai esistite e, ad avviso del ricorrente, il teste Maruccia, a differenza di
quanto detto in sentenza dal giudice di primo grado e recepito da quello di secondo, non avrebbe mai detto di avere visto in loco le piastrelle depositate.
Inoltre la Corte territoriale avrebbe omesso del tutto ingiustificatamente e
immotivatamente di considerare e valutare la decisività dei risultati delle deposizioni testimoniali rese da Torna Massimo , Musio Andrea, Stefano Antonio e
dall’esame dell’imputato, di cui vengono riportati ampi stralci.
La sentenza della Corte territoriale sarebbe poi, secondo il ricorrente, viziata
da mancanza di motivazione e da manifesta illogicità perché non spiegherebbe,
nonostante le specifiche censure dell’appellante sul punto, perché mai Torna
avrebbe dovuto pavimentare il piazzale se era vero, come emerso, che lo stesso
serviva per farvi stazionare, di giorno, gli animali.
b. Mancanza e contraddittorietà della apparente motivazione della sentenza.
Nullità della sentenza. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606 co.

1 lett c

ed e cod. proc. pen. in rif, all’art. 111/6 Cost., 125/3 cod. proc. pen., 192/1 cod.
proc. pen., 292/2 cod. proc. pen. lett. c) e lett. c) bis, 292/ter cod. proc. pen.,
526/1 cod. proc. pen., 546/1 e 552/1 lett. c cod. proc. pen.) nonché in relazione
agli artt. 521, 522e 552/1 lett. c. cod. proc. pen.. Violazione dell’art. 606 co. 1
lett. b c) e cod. proc. pen. in relazione all’inosservanza o all’erronea applicazione
dell’art. 2 co. 4 cod. pen. e degli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen. nonché
dell’art. 6 co, 1 co. 4 co. 5 e dell’art. 10 della I. 5.12.2005 n. 51 con riferimento
al tempo occorrente per la prescrizione delle contravvenzioni, alla cessazione
della permanenza nei reati permanenti e alla decorrenza della prescrizione nei
reati permanenti, nonché in relazione alla inosservanza e all’erronea applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione.

3

che accanto c’erano delle piastrelle, peraltro in parte già depositate, presente

t

Ad avviso del ricorrente la sentenza della corte territoriale sarebbe priva di
motivazione sulle censure mosse dall’appellante e non sarebbe altro che la mera
riproposizione a fronte di puntuali censure della sentenza di primo grado.
c. Violazione dell’art. 606 co. 1 lett. d cod. proc. pen. per mancata assunzione di prove decisive, con riferimento agli artt. 24/2 e 111/3 Cost., 187, 190,
495/4, 603 co. 1,2,3 cod. proc. pen. e dell’art. 606co. 1 lett. e cod. proc. pen.
per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
Ci si duole in particolare dell’awenuta revoca degli ulteriori testi a discarico

d. Violazione dell’art. 606, co. 1 lett. b cod. proc. pen. per violazione, inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 4/7 del D.L. 398/1993 lett. c (convertito in I. 493/1993), della I. 662/1996 (art. 2/60), della I. 22.12.2001 n. 443,
degli artt. 6/1 lett. d, 22 e 23 dpr 380/01. Violazione, inosservanza e erronea
applicazione delle norme e dei principi dettati in tema di opere libere e pertinenziali. Violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e cod. proc. pen. per travisamento delle
prove e dei risultati delle prove stesse, nonché per assoluta omissione di considerare e valutare le prove legittimamente acquisite al processo, per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Viene riportata ampia casistica di pronunce di questa Corte nella materia per
affermare come, ad avviso del ricorrente, le opere realizzate non necessitassero
di permesso per costruire.
e. Violazione dell’art. 606/1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 5 cod.
pen. così come risultante a seguito della decisione della Corte Costituzionale
364/1988. Violazione dell’art. 606/1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Toma, ad avviso del ricorrente, andava assolto perché il fatto era stato
determinato da errore scusabile delle norme edilizie e urbanistiche vigenti.
f. Violazione dell’art. 606/1 lett. b), c), e) cod. proc. pen. con riferimento a
violazione, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62bis, 132 e 133,
133bis, 133ter cod. pen. con mancanza, contraddittorietà e manifesat illogicità
della motivazione.
g. Violazione dell’art. 606/1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 163 cod. pen. Violazione
dell’art. 606/1 lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena
di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione agli artt.
111/6 Cost., 125/3 e 546/1 lett. c) cod. proc. pen. Violazione dell’art. 606/1 lett.

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ammessi.

i

e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione. Nullità della sentenza.

Il ricorrente chiede pertanto che questa corte voglia annullare Ila sentenza
impugnata con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso indicati in premessa sub

Ancorché con tali motivi vengano denunciate violazioni di legge o illogicità
della motivazione, con gli stessi, infatti, si propongono doglianze meramente fattuali che, a fronte di un’articolata, logica e coerente motivazione della Corte
d’Appello di Lecce (cfr. in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) si
propone una diversa ricostruzione dei fatti.
Va in proposito ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi
della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia
la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra
le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528
del 6.6.2006).
In particolare, quanto al motivo di ricorso sopra indicato sub c), va ricordato che, come sottolineato da questa Suprema Corte, la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l’ordinanza del giudice che, all’esito dell’istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio
al principio di specificità di all’art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a
spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto
superflue. (sez. 6, n. 15673 del 19.12.2011 dep. 23.4.2012, Ceresoli, rv.
252581; nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte

b), c), d), e), f), g).

si limitava ad affermare che la testimonianza revocata sarebbe stata “potenzialmente contrastante” con quelle assunte)

2. Non appare, invece, manifestamente infondato il motivo di ricorso indi-

cato in premessa sub a) con riferimento al travisamento della prova ed
all’illogicità della motivazione riguardante l’assunta affermazione da parte del teste Maruccia della presenza in loco, pronte alla posa in opera, delle piastrelle.
Ne dà atto, a pag. 1 della motivazione, il giudice di prime cure (“Il maresciallo Maruccia riscontrava altresì (…) mentre erano già depositate in loco delle piastrelle….”). E ne dà conferma la Corte territoriale laddove, a pag. 4 della motiva5

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zione della sentenza impugnata, si legge: “Il teste Maruccia ha, infatti, descritto
con chiarezza che, all’atto dell’intervento, l’imputato stava spianando il piazzale,
spandendovi sabbia mista a scarto di cava e ghiaia, e che erano già state depositate in loco delle piastrelle, con ogni evidenza da posare in opera: ciò che consente ragionevolmente di escludere che il Torna si stesse limitando a delle attività di
giardinaggio….”.
Come si vede, dunque, la presenza delle piastrelle è elemento determinante
all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Per i giudici del merito, però, che vi fossero lo dice il teste Maruccia.
Andando a rileggere, tuttavia, la deposizione di quest’ultimo all’udienza del
17.2.2009 (cfr. pag. 5 del relativo verbale stenotipico) a precisa domanda del
giudice Tosi (Cioè, c’erano delle piastrelle depositate? Ha delle foto in mano?”) la
risposta del teste è “Sì”.
Non appare tuttavia così chiaro che tale risposta positiva sia alla prima parte
della domanda, sulle piastrelle, e non, più verosimilmente, alla seconda, circa il
fatto che abbia le foto in mano.
Anche perché, poi, consegna le foto, e nel seguire della testimonianza non si
torna più sul tema piastrelle.
C’è dunque un evidente travisamento di prova ovvero una motivazione non
chiara su tale punto.
Va ricordato che, per costante insegnamento di questa Suprema Corte per
esserci stato “travisamento della prova” occorre che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia
omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, com’è avvenuto con l’indicazione del punto della testimonianza
del Maruccia da parte del ricorrente, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale
sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità
una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. E, come detto, tale carattere di decisività ai fini del decidere ha la
presenza o meno delle piastrelle in loco.
3. In ragione, dunque, della non manifesta infondatezza delle proposte doglianze di cui in premessa sub a), questa Corte di legittimità non può che prendere atto che il termine massimo di prescrizione del reato in contestazione, trat-

6

Ed è pacifico che tali piastrelle non compaiano nelle foto in atti.

tandosi di reato contravvenzionale accertato il 26.11.2006, è decorso il
22.8.2013.
Occorre, infatti, in presenza di plurimi atti interruttivi, calcolare un termine
di prescrizione massima di 5 anni scadente il 26.11.2011, cui va aggiunto un periodo complessivo di anni uno, mesi 8 e gg. 27 di sospensione della prescrizione
per i seguenti rinvii:
• dall’8.7.2011 al 16.3.2012 su richiesta del difensore in attesa del rilascio
di permesso per costruire (mesi 8 e gg. 8);

17);
• dal 3.10.2012 al 5.4.2013 per nuova istanza del difensore ai fini del rilascio di permesso per costruire (mesi 6 e gg. 2).
In proposito va ricordato che la sospensione del termine di prescrizione, come conseguenza della sospensione del processo, è limitata al periodo di sessanta
giorni, altre al tempo dell’impedimento, nel caso di rinvio dell’udienza per impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, ma non anche in caso di rinvio
dell’udienza a seguito di richiesta dell’imputato o del suo difensore (così sez. 1,
n. 5956 del 4.2.2009, Tortorella, rv. 243374).
Vi è ormai univoca e condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo cui
l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall’ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell’udienza, non costituisce un’ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e non dà luogo pertanto ad un caso in cui vengono in applicazione i
limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’articolo
159, co. 1 n. 3, del codice penale, nel testo introdotto dall’articolo 6 della legge 5
dicembre 2005 numero 251 (cfr. per tutte sez. 2, n. 17344 del 29.3.2011, Ciarlante, rv. 250076; conf. sez. 1 n. 44609 del 14.10.2008, Errante, rv. 242042).
In particolare, quanto all’astensione degli avvocati, è stato precisato che la
richiesta del difensore di differimento dell’udienza, motivata dall’adesione all’a-

• dal 16.3.2012 al 3.10.2012 per l’astensione degli avvocati (mesi 6 e gg.

stensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in
senso tecnico, in quanto non discende da un’assoluta impossibilità a partecipare
all’attività difensiva, conseguendone che in tale ipotesi non si applica il limite
massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta
sospeso per tutto il periodo del differimento (così sez. 1, n. 25714 del
17/06/2008, Arena, 240460; conf. sez. 2 n. 20574 del 12.2.2008, Rosano, rv.
239890; sez. 4, n. 46359 del 24.10.2007, Antignani, rv. 239020; sez. 5 n.
18071 dell’8.2.2010, Piacentino e altri, rv. 247142; sez. 4 n. 10621 del
29.1.2013, M. , rv. 256067).
7

4

4. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza

per essersi il reato ascritto all’odierno ricorrente estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 2014.

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