Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11871 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11871 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 30/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TROTTA LUIGI N. IL 26/07/1930
avverso la sentenza n. 2040/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
20/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ptao RDex …zipsit

che ha concluso per ,e L Aazat ■ryt.Z.43-Z.
CÚ.Q. geth-O5N-0

IL
‘7,

(

o, per la parte civile, l’Avv
Udib bifensocAvv. kattizo r 3Gst22,0~..«.00co c”
Gerke AOJ , Ati

ryl.c2)ZuZ. cee2

itar0

-12:- 9c.C. OrNibg em_k_
, ePAQ._
WI.:.32-ceocCo -n.Q_

A

(4(

x

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, TROTTA LUIGI, con sentenza del 20/12/2012 confermava la sentenza del
Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il Giudice di prime cure aveva dichiarato l’imputato colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 110 cod. pen., art. 44 lett. c) D.P.R. 6/6/2001 n. 380
e art. 181 D.L.vo n. 42/2004 perché, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico

ra di pianta rettangolare mt. 8,80 x 6,10, con solaio di copertura parziale della
superficie di mq. 15 circa. In Monte Sant’Angelo Fraz. Macchia Varcaro – Chiaricamasitto F.181 Part. 77, accertato il 21/5/2008. Lo condannava, con concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro
10.400,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo
il beneficio della non menzione e la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi; disponeva il dissequestro e la restituzione dell’immobile.

2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione

l’imputato, con l’ausilio del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: violazione dell’art.606 cod.
proc. pen. in ordine alla lettera b) per la inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, della lettera c) per la inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena nullità ed in particolare per la violazione della lettera d) per la
mancata assunzione di una prova decisiva quale è stata quella richiesta dalla difesa in merito alla CTU, al fine di accertare la distanza dell’ubicazione del manufatto dalla battigia e quindi di determinare se effettivamente il lo stesso insistesse in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o meno, con la conseguenza della
diversità di applicazione di norme giuridiche al caso concreto e la violazione della
lettera e) per la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, esponendo tutti i motivi di impugnazione in maniera unitaria,
ripercorre una serie di elementi di fatto e lamenta un’errata valutazione delle risultanze testimoniali in relazione alla preesistenza dell’opera realizzata e la carenza di prova in merito alla distanza della costruzione dalla battigia, che per una
differenza di soli tre metri ricadrebbe in zona vincolata.
Infine, rileva l’erronea applicazione alla fattispecie dell’art. 44 della legge
edilizia, allorquando alla fattispecie si sarebbe potuto applicare, tutt’al più l’art.
33, 2° comma del D.P.R. 380/01 e successive modifiche, trattandosi di lavori di

e idrogeologico, senza permesso di costruire, realizzava un manufatto in muratu-

ristrutturazione in assenza di permesso di costruire. Rileva, ancora,
l’inapplicabilità dell’art. 181 del D.L.vo n.42/2004 applicabile solo nel caso
dell’aumento di un volume superiore al 30% della volumetria della costruzione
originaria.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione, in via principale senza rinvio in quanto il fatto non è previsto dalla legge
come reato e comunque estinto per intervenuta prescrizione; in via subordinata

in via ulteriormente subordinata annullamento parziale della sentenza con rinvio
ai fini della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.

2.

Il ricorrente, ancorché faccia riferimento a tutta la tipologia dei vizi ex

art. 606 cod. proc. pen. ricorribili in Cassazione, ripropone una diversa lettura
dei fatti di causa, sollecitando a questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quanto coerentemente e logicamente motivato dai giudici del merito; il che, com’è noto, non è consentito a questa Corte di legittimità, che altrimenti diverrebbe il terzo giudice del merito.
Va anche evidenziato che vengono sollevate in questa sede una serie di
questioni, indicate quali violazioni di legge, non dedotte con i motivi di appello, a
ciò ostandovi il disposto dell’art. 606 co. 3 cod. proc. pen.
L’atto di appello del 13.2.2008, infatti, lamentava: a) irrilevanza penale del
fatto per carenza dell’elemento oggettivo dei reati contestati; b) insussistenza
dell’elemento soggettivo nelle violazioni contestate; c) insussistenza dell’offesa ai
beni giuridici protetti dalle norme contestate; d) eccessività della pena.
Non era stata, dunque, dedotta formalmente in appello né una richiesta di
CTU e nemmeno di rinnovazione del processo.
Sul punto va ricordato che di recente questa Corte ha precisato come sia
inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di
legge che non sia stata eccepita nemmeno con l’atto di appello, non avendo l’intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado (che
nel caso che ci occupa riferisce a pag. 4 di una richiesta CTU) efficacia sanante
“ex post” (sez. 3, n. 21920 del 16.5.2012, Hajmohamed, rv 252773).
Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non
impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto

3

con rideterminazione della pena ritenendo la violazione dell’art. 33 legge edilizia,

e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i
termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della
relativa risposta della Corte.

3. Va evidenziato che legittimamente la Corte territoriale si è riportata ai
motivi posti alla base della condanna da parte del giudice di prime cure, dichiarando di condividerli (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato).
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, in caso di doppia con-

sibile la motivazione della sentenza d’appello

per relationem

a quella

della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli
già esaminati e disattesi.
Il giudice di secondo grado, infatti, nell’effettuare il controllo in ordine alla
fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi dì gravame,
sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano
ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo
grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un
risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento
per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di
primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze
dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l’univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del
16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. III, n. 13926 del 1.12.2011, dep.

forme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammis-

12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. II, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2.
1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e
a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo
invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in
modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espres-

4
‘t

4

samente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata
(cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107).
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini,
se il giudice d’appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono rossatura”
dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell’iter
argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali
motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate

14.1.2003, Delvai, rv. 223061).
E’ stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso
in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime
incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione,
che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non
siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono
dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della
motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati
dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni
elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza
logica dell’impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242
dell’8.2.2013, Reggio, rv. 254988).
Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato come a suo avvo tutte le testimonianze fossero state generiche, valorizzando in luogo delle stesse il compendio di prova documentale. E ha sottolineato in maniera logica e coerente, in
una motivazione immune da vizi, come le immagini fotografiche in atti mostrassero una costruzione nuova, non ancora completa, fatta prevalentemente con
mattoni forati di evidente nuova fattura, priva di una copertura totale, di infissi e

dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep.

di opere tecnologiche.
Ciò consente di dire che, essendo l’accertamento del 21.5.2008, al momento
in cui è intervenuta la sentenza di secondo grado (20.12.2012) non era ancora
maturato il termine quinquennale massimo di prescrizione.
Peraltro il giudice del gravame del merito4a atto di come l’istruttoria avesse
evidenziato la presenza di due pezzi, inseriti nel corpo di fabbrica, realizzati con
materiali diversi, ma anche di come non fosse stato possibile appurare se “tali
materiali diversi fossero indicativi di costruzione realizzata in momenti o epoche
precedenti”.

5

,v

Quanto alla circostanza che l’opera edilizia insistesse a meno di 200 metri
dal mare- la Corte d’Appello di Bari evidenzia in motivazione come ciò fosse stato
acclarato attraverso la testimonianza del Lombardi, che aveva fatto riferimento
alle misure calcolate dal tecnico comunale).
Rispondendo alle doglianze oggi riproposte circa l’inesatta applicazione delle
norme di cui all’imputazione sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale
danno conto in motivazione dell’esatto inquadramento normativo della fattispe-

4. Non può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria
della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della
manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n.
32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601,
Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell’8.5.2013, rv.
256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014
I onsigliere stensore

Il Presidente

cie.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA