Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11869 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11869 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSIMATO ORSOLA N. IL 18/09/1953
FERRARA CARMELA N. IL 01/11/1980
avverso la sentenza n. 278/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fikio get:0.4DAto
che ha concluso per Z`0..~0kAteb 13#2,-e-e- uo
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 30/01/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, pronunciando nei confronti delle odierne
ricorrenti COSIMATO ORSOLA e FERRARO CARMELA, con sentenza del
5/10/2012, su ricorso del locale P.G., riformava parzialmente la sentenza del
Tribunale di Salerno, dichiarando le imputate colpevoli: b) del reato di cui all’art.
110 cod. pen., 64 e 71 D.P.R. 380/2001 per aver realizzato un muro di contenimento in cemento armato senza previa redazione di un progetto e senza direzione di un professionista abilitato; c) del reato di cui all’art. 110 cod. pen. e agli
artt. 65 e 72 Dpr. 380/01 per aver iniziato la costruzione delle opere senza la
preventiva denuncia allo Sportello Unico; d) del reato di cui all’art.110 cod. pen.
e agli artt. 93 e 95 D.P.R. 380/2001 per avere, in concorso tra loro, eseguito i
lavori di cui al capo a) in zona sismica, senza darne preavviso scritto allo Sportello Unico, omettendo il contestuale deposito dei progetti presso quest’ultimo
ufficio ed omettendo di attenersi ai criteri tecnico-descrittivi previsti per le zone
sismiche; f) del reato di cui all’art. 110 cod. pen. e agli artt. 146, 181 D.L.vo n.
42/2004, già art. 163 D.L.vo 490/1999, in relazione all’art.44 lett. c) D.P.R.
380/2001 per avere, in concorso tra loro, realizzato le opere in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale senza la prescritta autorizzazione. Concedeva
le attenuanti generiche e unificati i reati ex art. 81 comma 1 cod. pen., condannava ciascuna imputata alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 21.600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, concedendo
il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Assolveva le imputate dal reato ex art. 734 cod.pen. perché il fatto non sussiste. Confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Il Giudice di prime cure aveva dichiarato non doversi procedere, ex art. 531
cod. proc. pen., per estinzione di tutti i reati, stante il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria.

Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione le impu-

r

tate personalmente, con unico atto, deducendo i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. violazione dell’art.606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Le ricorrenti lamentano che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto la corresponsabilità della proprietaria del terreno, Cosimato Orsola, domiciliata in Roma, pur in assenza di qualsiasi prova in ordine alla sua partecipazione
agli abusi. Del resto la concessione in sanatoria sarebbe stata depositata dalla
sola Ferrara Carmela.
b. erronea applicazione degli artt. 157 e successivi cod. pen.

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Ritengono le ricorrenti che la scadenza del termine di prescrizione sarebbe
dovuta avvenire, per tutti i reati, in data 3.8.2012. Anche considerata la sospensione di 60 giorni, il termine sarebbe ampiamente decorso al momento della sentenza di secondo grado.

Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza con accoglimento dei
motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Ed invero, ad una scarna sentenza di primo grado, vergata a mano e di fatto
priva di motivazione (il GOT del Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Cava dei
Tirreni si è limitato nelle poche righe di motivazione a dare atto del rilascio in data 15 aprile 2010 del permesso per costruire in sanatoria facendone discendere la
dichiarazione di non doversi procedere per intervenuto permesso per costruire in
sanatoria) ha fatto da riscontro in secondo grado un’apodittica pronuncia in cui si
legge che “è acdarato in fatto -e non contestato- che le due imputate (Cosimato

Orsola, nella qualità di proprietaria, e la Ferrara quale committente) hanno edificato, in parte ex novo, in parte mediante sopraelevazione, un muro di contenimento in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del permesso di costruire e della autorizzazione paesaggistica ed omettendo altresì di
provvedere agli adempimenti prescritti dalle norme riguardanti le opere di conglomerato cementizio armato ed in materia antisismica “.
Da ciò, si legge, “discende la responsabilità delle imputate”.
Pare evidente che non la motivazione ha una struttura meramente assertoria
e manca di qualsiasi trama argomentativa in relazione ai ruolo svolto e ai diversi
profili di responsabilità delle due imputate, laddove la difesa aveva contestato nel
corso del processo di primo grado la responsabilità delle stesse, con particolare
riferimento al fatto che era stata la sola Ferrara Carmela, qualificatasi committente, ad avanzare istanza per l’ottenimento del permesso per costruire in sanatoria

1. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

ex art. 36 Dpr. 380/01 poi intervenuto in data 15.4.2010.

2. I reati, a differenza di quanto sostengono le ricorrenti, non erano prescritti
alla data in cui è stata emessa la sentenza di secondo grado impugnata
(5.10.2012).
Ed invero trattasi di reati contravvenzionali tutti accertati in data 3.8.2007
per cui, tenuto conto delle intervenute interruzioni, andava computato un termine
di prescrizione massimo quinquennale.
Andava tuttavia anche tenuto conto della sospensione della prescrizione determinata dal rinvio per concomitante impegno professionale del difensore chiesto

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ed ottenuto dal 25.11.2010 al 12.5.2011, pari a mesi 5 e gg. 17.
In proposito va ricordata la condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale,
quantunque tutelato dall’ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio
dell’udienza, non costituisce un’ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare
all’attività difensiva e non dà luogo pertanto ad un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti
dall’articolo 159, comma primo, numero tre, del codice penale, nel testo introdot-

n. 17344 del 29.3.2011, Ciarlante, rv. 250076; conf. sez. 1 n. 44609 del
14.10.2008, Errante, rv. 242042).
Tutti i reati, dunque, sono prescritti al 20.1.2013.

3. In ragione della non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso

questa Corte di legittimità deve, però, prendere atto che il termine massimo di
prescrizione ad oggi è decorso.
S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per
essersi il residuo reato ascritto agli odierni ricorrenti estinto per intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell’art. 101 Dpr. 380/2001 copia della sentenza andrà comunicata,
a cura del cancelliere, nei termini di legge, al competente ufficio tecnico della regione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti per
prescrizione.
Dispone trasmettersi copia della sentenza all’Ufficio tecnico della Regione
Campania.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014.

to dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 2005 numero 251 (cfr. per tutte sez. 2,

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