Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11867 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11867 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO BUE MARCELLO N. IL 03/07/1953
avverso la sentenza n. 556/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aecto
VA
°Po
tme- er;
Riev o
4 2-‘rt q I

PoetèaAtb

1.

..

A uu _

Q-

-.._‹,t,b,.,.c..,,,

godo.,-1.1,2 (2, jirja_tto

et-z7u

k’

CP_Q_Q_

Aje..~

,

Data Udienza: 30/01/2014

i
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente LO BUE MARCELLO, con sentenza del 3.7.2012 confermava la sentenza
del Tribunale di Catania con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il Giudice di prime cure dichiarava l’imputato responsabile del reato previsto
dall’art. 2 L.638/1983, per avere, nella qualità di responsabile pro-tempore della
Società Calcio paternò, omesso di versare all’E.N.P.A.L.S. le ritenute previdenzia-

dal 1.7.2002 al 30.6.2004. In Catania il 7.3.2005. Il Lo Bue era stato condannato alla pena di giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa, sostituita la pena detentiva in euro 760 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione

l’imputato, con l’ausilio, del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Violazione dell’art. 606, comma i lett. b), c.p.p. in relazione all’omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato.
La Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato.
La contestazione del commesso reato, riferita al 07.03.05, antecedente al
contenuto normativo di cui all’art.6, comma 1, L. 251/2005, comportava
l’applicazione della precedente normativa che disciplinava la materia.
Il ricorrente eccepisce, tuttavia, che la data del commesso delitto risalirebbe
al 29.01.05, in quanto il termine dei tre mesi, ex art.2, comma primo bis, L.
638/83, concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, decorreva dal 29.10.2004, mentre la diffida di adempimento sarebbe stata fatta in
occasione del verbale n.8/CT/2004 del 29.10.2004 redatto al momento dell’ispezione.
In realtà si deduce anche che Lo Bue Marcello è stato amministratore della
società calcistica a responsabilità limitata “Paternò Calcio S.R.L.”, dal luglio 2003
al 30.06.2004, per cui il termine di prescrizione sarebbe dovuto decorrere proprio da quest’ultima data, dopo la quale il ricorrente non rivestiva più alcuna carica all’interno della società e non poteva provvedere ad alcun pagamento.
In ogni caso, la contestazione relativa al tempo del commesso reato è quella
del 07.03.2005, a differenza di quanto riportato nella sentenza impugnata che
indica il 17.07.2007; pertanto, il delitto in contestazione si sarebbe prescritto alla
data del 07.09.2012. Tra l’altro, in data 21.12.05 era stato dichiarato il fallimento della società Paternò Calcio s.r.l.

2

4

li ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nel periodo

;

b. violazione dell’art. 606, comma i lett.c), c.p.p. in relazione all’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio del giudizio di primo grado.
Il ricorrente lamenta l’omessa notifica del decreto di citazione in giudizio.
La notifica del decreto di citazione a giudizio del processo di primo grado veniva effettuata ai sensi dell’art.161 c.p.p., atteso che il destinatario, avendo eletto come proprio domicilio l’indirizzo di “S. Agata Li Battiati (CT), via Tre Torri 11,
risultava colà sconosciuto. In realtà Lo Bue Marcello è residente e domiciliato in”
S. Agata Li Battiati, via Tre Torri n.13″ e non al numero civico 11. Probabilmente

tra il Lo Bue Marcello e il redattore, il quale anziché riportare il numero civico 13
ha segnato l’11.
c. violazione dell’art. 606, comma I lett. e), c.p.p. Manifesta illogicità della
sentenza – Insussistenza del reato.
Il ricorrente deduce di non aver potuto effettuare i versamenti in quanto il
credito vantato dall’Enpals era molto alto e non disponeva della capacità economica per provvedere al pagamento delle somme richieste per le ritenute previdenziali né poteva essergli di aiuto la società, che dopo poco sarebbe stata dichiarata fallita.
Pertanto chiede dichiararsi l’intervenuta prescrizione, ovvero l’annullamento
per omessa notifica del decreto di citazione in giudizio o, in ultimo l’assoluzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato quanto alle doglianze indicate in premessa sub b) e
sub c), relativamente alla notifica del decreto che dispone il giudizio e
all’impossibilità di effettuare i versamenti per difetto di capacità economica.

2. Quanto alla notifica, l’effettuata elezione di domicilio alla via Tre Torri 11,
come da verbale della Polizia Municipale di S. Agata Li Battiati in data 19.10.2005
prodotto dal PM all’udienza del 21.5.2008, dove risultava sconosciuto, ha com-

al momento della redazione dell’atto di elezione di domicilio è sorto un equivoco

portato la successiva notifica secondo il disposto di cui all’art. 161 cod. proc. pen.
Era onere dell’imputato, se c’era stata erronea indicazione, comunicare
all’A.G. procedente l’esatto indirizzo cui ricevere le notifiche.
Quanto alla prospettata impossibilità ad adempiere per non meglio precisate
difficoltà economiche, già fatta oggetto di motivi di appello, questa Corte di legittimità ha evidenziato come risponda del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
(art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in legge 11 novembre
1983, n. 638) il legale rappresentante di una società dichiarata fallita in quanto
obbligato, ove non dichiarato fallito personalmente, al pagamento delle ritenute

3

4

t

con le personali risorse finanziarie (così sez. 3, n. 29616 del 14.6.2011, Vescovirv. 250529in un caso in cui questa Corte ha ritenuto infondata l’eccezione
dell’imputato secondo cui l’omesso versamento delle ritenute all’Istituto previdenziale, a seguito della dichiarazione di fallimento, sarebbe stato imposto dalla
necessità di evitare il rischio di vedersi contestato il delitto di bancarotta preferenziale per aver privilegiato un creditore). E’ anche pacifico in giurisprudenza
che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art 2, D.L. 12 settembre

come è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti,
non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità
e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (sez. 3, n.
13100 del 19.1.2011, Biglia, rv. 249917).
Anche tale motivo di ricorso, dunque, è manifestamente infondato.

3. Fondato è, invece, il motivo di ricorso che attiene all’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata.
Ed invero, appare frutto di un evidente errore materiale l’indicazione da parte della Corte d’Appello, in epigrafe, del 17.7.2007 quale data ultima del commesso reato.
Come si evince, invece, dalla sentenza del Tribunale di Catania la sentenza
riguarda l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate
sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo dal 1.7.2002 al
30.6.2004. La data del commesso reato viene indicata nel 7.3.2005.
In realtà, come più volte precisato da questa Corte il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis,
D.Lgs. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638) si consuma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi e,
per le condotte commesse fino all’8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della

1983, n. 433, conv. con modd. in I. 11 novembre 1983, n. 638) è integrato, sic-

legge n. 251 del 2005, è applicabile la previgente e più favorevole disciplina della
prescrizione. (sez. 3, n. 10974 del 21.2.2012, Norelli, rv. 252367).
Va poi considerato il periodo di sospensione legale della prescrizione di tre
mesi ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 quater, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638.
Nel caso in esame, tuttavia, il dies a quo termine di prescrizione massimo di
sette anni e mezzo, in virtù delle intervenute interruzioni, non può che essere individuato nel 16.7.2004, data in cui scadevano gli ultimi adempimenti relativi alle
ritenute operate fino al 30.6.2004, data da cui il ricorrente ha dismesso ogni carica nella Società Paternò Calcio.

4

4

Tenuto conto dei richiamati tre mesi di sospensione legale della prescrizione
tale termine era dunque spirato il 16.4.2012, prima cioè della data (3.7.2012)
dell’impugnata sentenza.

4. E’ pacifico che la questione dell’intervenuta prescrizione non fosse stata

dedotta in appello.
In proposito si ritiene, tuttavia, di condividere l’orientamento di questa
Corte ormai maggioritario – teso a superare un ormai risalente dictum delle Se-

le all’imputato, per il quale il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non
rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili (sez. 5, n. 42950 del 17.9.2012,
Xhini, rv. 254633; conf. sez. 4, n. 49817 del 6.11.2012, Cursio ed altri, rv.
254092; sez. 2 n. 38704 del 7.7.2009, Ioime, rv. 244809).
Si ritiene anche che sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto
all’esclusivo fine di dedurre la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello. (sez. 5, n.
47024 dell’11.7.2011, Varone, rv. 251209, fattispecie in cui la prescrizione si era
compiuta oltre sei anni prima dell’inizio del giudizio d’appello; conf. sez. 6, n.
11739 del 21.3.2012, Mazzaro, rv. 252309).
In tal caso, infatti, il giudice di merito, indipendentemente dalla predetta
eccezione della parte, aveva l’obbligo di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per
prescrizione, con la conseguenza che l’omessa declaratoria della predetta causa
estintiva determinerebbe, ove non se ne consentisse l’azionabilità in sede di legittimità, l’assoggettamento dell’imputato alla condanna e alla correlativa esecuzione di pena, laddove in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto,
l’immediata dichiarazione dell’estinzione del reato comporterebbe che altro imputato si avvalga della prescrizione, con conseguente disparità di trattamento, che
determina la violazione del principio costituzionale di uguaglianza (sez. 5, n. 595
del 16.11.2011 dep. 12.1.2012, Rimauro ed altri, rv. 252666).
S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata per essersi il
reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014.

zioni unite (Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005, Bracale, rv. 231164) – più favorevo-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA