Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11865 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11865 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO GIUSEPPE N. IL 12/07/1932
avverso la sentenza n. 9894/2009 TRIB.SEZ.DIST. di AFRAGOLA, del
09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V -1949-0 apet:eLvdt o
che ha concluso per e’zixt,r),„ntimih;f2e:t32 – ceze. kiezie+0.

Udito r la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Afragola, pronunciando, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nei confronti dell’odierno ricorrente COZZOLINO GIUSEPPE, con sentenza del 9/10/2012 lo dichiarava responsabile del reato di cui all’art. 727 cod. pen. per l’abbandono di un cane
sull’autostrada Caserta-Napoli all’altezza dell’uscita Afragola-Frattamaggiore,
condannandolo alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle

2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione

l’imputato, con l’ausilio dei propri difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultando i detti vizi sia dalla sentenza impugnata sia dalle risultanze processuali ossia dalle prove emerse dall’istruttoria dibattimentale, ex art.606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.
Il ricorrente ripercorre con dovizia di particolari la testimonianza resa dalla
teste dell’accusa, evidenziando tutte quelle che a suo avviso sono le contraddizioni e le circostanze che minerebbero l’attendibilità della stessa. Detti elementi,
a suo dire, sarebbero stati trascurati e/o valutati in maniera errata dal Giudice.
Evidenzia ancora la contraddittorietà della motivazione in relazione
all’elemento rappresentato dall’età dell’imputato identificato dal teste come un
soggetto di età molto più giovane rispetto a quella dell’imputato.
Ancora rileva l’illogicità della sentenza impugnata in relazione alla valutazione dell’inattendibilità delle testi della difesa ed alla ascrivibilità della responsabilità del reato all’imputato.
In ultimo evidenzia l’avvenuta estinzione del reato per decorso dei termini
massimi di prescrizione.

spese di giudizio.

Chiede, pertanto, accogliersi il ricorso con ogni pronuncia consequenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.

2. Le doglianze proposte, ancorché rubricate come mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione altro non configurano che una richiesta di rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione attraverso l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma

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un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la
oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie,
cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per
essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al
riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche
se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene
né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che
lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative
che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di
andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E
ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva
al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della
motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto,

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6.6.2006).


da cosa tale illogicità vada desunta.
Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal
testo del provvedimento impugnato. Com’è stato rilevato nella citata sentenza
21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica “rispetto a sé stessa”,
cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa

nesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” costituisce invero il riconoscimento normativo della
possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della prova”
che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad
una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende
in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della
decisione.
In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora il giudice di
merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di
prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato
che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse
dell’imputato). Oppure dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova
inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -occorrerà ancora ribadirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo con cui
quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché
attraverso la verifica del travisamento della prova.
Per esserci stato “travisamento della prova” occorre che sia stata inserita nel
processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si
sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l’atto che
contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità
una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.

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Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un en-

Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte,
le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza del
Giudice Monocratico di Afragola alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita
a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali che, come detto, non è
consentita in questa sede di legittimità.

conto delle dichiarazioni testimoniali assunte, dei riscontri circa persone e cose
(in particolare riguardo al colore e al tipo di auto di proprietà dell’imputato), nonché del perché abbia ritenuto l’una testimonianza maggiormente attendibile rispetto alle altre. In particolare, è stato evidenziato, come, a fronte di un compendio probatorio che individuava nel Cozzolino colui che era alla guida della Citroen Saxo, non fossero emersi elementi narrativo-descrittivi ovvero qualsivoglia
riscontro oggettivo che valesse a supportare l’affermazione difensiva circa la presenza dell’imputato in altro e lontano luogo (Casalvelino) al momento della commissione del fatto.

3. Manifestamente infondato è anche il motivo attinente l’intervenuta prescrizione del reato.
Trattasi, infatti, di reato contravvenzionale che prevede un termine massimo
di prescrizione, in presenza di atti interruttivi, di cinque anni.
Vanno poi computate le sospensioni della prescrizione:
– dal 24.2.2011 al 20.10.2011 (7 mesi e 26 gg.) a causa del rinvio operato
su richiesta del difensore per concomitante impegno professionale;
– dal 20.10.2011 al 27.1.2012 (gg. 60) per rinvio determinato
dall’impedimento per motivi di salute dell’imputato.
Il termine di prescrizione spirava, dunque, tenuto conto che è stata esclusa

Il Tribunale con motivazione specifica, coerente e logica ha, infatti, dato

la contestata recidiva, il 5.1.2014, quindi in epoca successiva all’impugnata sentenza..
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della
prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen (Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv.

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217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla
sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428,
Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400;
in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell’8.5.2013, rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.

pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ri-

mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014.

corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga-

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