Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11864 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11864 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMOROSI MARCO N. IL 28/11/1950
avverso la sentenza n. 9850/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fiedo Weca,leh’o
che ha concluso per Z’am
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Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente AMOROSI MARCO, con sentenza del 15/2/2012 confermava la sentenza del
Tribunale di Tivoli, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice di prime cure aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di
abuso edilizio ex art. 44 co. 1 lett. b) Dpr. 380/2001 e violazione della normativa
antisismica ex art. 83, 93, 94 e 95 Dpr. 380/2001 accertati in Tivoli il 18.9.2007
e lo aveva condannato alla pena di mesi 1 e giorni 4 di arresto ed euro

molizione del manufatto abusivo.

2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione

l’imputato, con l’ausilio, del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. nullità della notifica del decreto di citazione all’imputato.
Il ricorrente deduce che il decreto di citazione sarebbe stato notificato a
mezzo fax nel domicilio del difensore, pur non essendo stata acclarata l’ipotesi
contemplata dal codice di rito, di impossibilità della notifica al domicilio dichiarato.
L’Ufficiale Giudiziario avrebbe compiuto un accesso nel domicilio
dell’imputato, omettendo la notifica per mancanza del nominativo sul citofono.
Non rinveniva nessuno agli altri nominativi indicati sullo stesso citofono.
Detta circostanza costituirebbe confessione dell’omissione di qualsivoglia accertamento circa l’effettivo domicilio dell’imputato.
Mancherebbe quindi il presupposto dell’accertata irreperibilità.
b. mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Nei motivi di appello, l’imputato contestava che il Tribunale avesse ritenuto
immotivatamente la testimonianza resa dal teste Bitocchi maggiormente probante di quella resa dal teste Ariano, che avesse omesso qualsiasi valutazione di
quanto riferito dai testi Castellani e Sanelli.
Sul punto la Corte avrebbe omesso di motivare, affermando in maniera erronea e contraddittoria che l’attività posta in essere dall’imputato con
l’esecuzione delle tamponature laterali e la copertura in lamiera coibentata,
avrebbe comunque imposto un permesso di costruire, trattandosi di nuova costruzione.
La Corte avrebbe ritenuto l’intervento posto in essere dall’imputato, avvenuto nell’ambito di zona sottoposta a vincoli, non considerando che la contestazione contemplava la violazione della lettera b) e non della lettera c) dell’art. 44 co.

13.000,00 di ammenda con sospensione condizionale della pena e ordine di de-

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1 del D.P.R. 6/6/2001 n.380, fatto che escluderebbe la presenza di vincoli nella
zona.
In mancanza di vincoli – ad avviso del ricorrente- la ristrutturazione non richiede rilascio di permesso di costruire.
Infine la Corte nulla avrebbe motivato sulla prescrizione, nonostante fosse
stato formulato specifico motivo di appello su tale punto.

Chiede, pertanto, dichiararsi la nullità della notifica del decreto di citazione
in appello con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio. In
subordine dichiarare insussistente il reato contestato ovvero l’intervenuta prescrizione fin dal primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso attinente l’assunta nullità
della notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato, motivo peraltro che
non era stato dedotto in appello.
La procedura di notifica all’imputato appare correttamente espletata laddove,
dopo avere tentato la notifica al domicilio eletto dal difensore, è stata effettuata
la notifica a mezzo fax al difensore.
Analizzando un caso speculare a quello di cui all’odierno esame, questa Suprema Corte ha affermato il principio che in tema di notificazioni, è rituale la notifica eseguita presso il difensore di fiducia nelle forme dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. ove la stessa risulti impossibile al domicilio dichiarato a causa
della mancanza sul citofono esterno del cognome del soggetto destinatario della
notifica, in quanto la dichiarazione di domicilio deve ritenersi insufficiente o inidonea al suo reperimento. (sez. 3 , n. 37587 dell’11.6.2008, Russo, nella cui motivazione questa Corte, nell’enunciare tale principio, ha escluso che in tal caso trovi
applicazione l’art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen.).

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2. Il ricorso non appare tuttavia manifestamente infondato nella parte in cui
ci si duole della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della
motivazione.
L’Amorosi, nell’atto di appello, a mezzo del difensore, aveva proposto degli
articolati motivi di gravame incentrati: a) sull’errata valutazione delle prove circa
la sussistenza del manufatto in data risalente all’accertamento; b) su un’assunta
mancata pronuncia del giudice di primo grado in relazione all’intervenuta prescrizione;
L’appellante si doleva del fatto che a suo dire il manufatto era preesistente
all’acquisto del terreno ed egli si era limitato soltanto a ristrutturarlo.

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Venivano evidenziate assunte contraddizioni nella testimonianza resa dal
verbalizzante Castellani Paolo, e della mancata valutazione dei documenti prodotti dalla difesa e delle risultanze delle deposizioni dei testi a discarico.
Orbene, nelle poche righe di cui consta la motivazione del provvedimento
impugnato, non si forniscono specifiche e critiche risposte agli articolati motivi di
gravame che erano stati proposti, in particolar modo nessuna motivazione vi è in
relazione al tempo di realizzazione del manufatto abusivo.
Peraltro, la Corte d’Appello di Roma, nella scarna sentenza impugnata,

3. In ragione della non manifesta infondatezza delle proposte doglianze di
cui in premessa sub b), questa Corte di legittimità non può che prendere atto
che, non risultando nel corso del processo essere intervenute sospensioni della
prescrizione, il termine massimo di prescrizione . ._.£10:01511 dei reati in contestazione, trattandosi di reati contravvenzionali accertati il 18.9.2007, è decorso il
18.9.2012.
S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per
essersi i reati ascritti all’odierna ricorrente estinti per intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell’art. 101 Dpr. 380/2001 copia della sentenza andrà comunicata, a
cura del cancelliere, nei termini di legge, al competente ufficio tecnico della Regione Lazio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti per
prescrizione.
Dispone trasmettersi copia della sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Lazio.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014.

nemmeno richiama per relationem la pronuncia di primo grado.

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