Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11863 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11863 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARENZA GUIDO N. IL 10/06/1935
avverso la sentenza n. 9722/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aedo Racart o
che ha concluso per Vaiivattack,~Leo Ae/r12-0.- PC4110
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Udito, per I

rte civile, l’Avv

Udit e ifensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

I

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11.04.2011 il Tribunale di Roma dichiarava CARENZA
GUIDO colpevole del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis per
non avere versato, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell’anno di
imposta 2004 per l’ammontare di complessivi C 614.117,27 relativamente al periodo di imposta dell’anno 2004, condannandolo alla pena alla pena di mesi 8 di
reclusione ed alle pene accessorie di cui all’art.12 comma 1 lett.a), b), e) d.lg.

sponendo l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria e la pubblicazione per estratto, della sentenza sul sito internet del Ministero
della Giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena principale e accessorie sospese.
2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, confermava la
sentenza di primo grado, ritenendo che la nuova norma penale introdotta nel
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10bis, ed in vigore dal 1 gennaio 2005, si applicasse anche ai versamenti che non erano stati effettuati nel 2004, nelle scadenze mensili allora prescritte, in quanto la norma stessa prevede una diversa
condotta omissiva ed un diverso termine per l’adempimento (settembre 2005),
termine quest’ultimo non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della nuova norma penale.
3.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione

l’imputato, con l’ausilio, del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione: nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett.b) ed
e) cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce la violazione del principio di irretroattività della legge

74/2000 per la durata complessiva di anni 1, nonché ex lett. d) ed e) art. cit. di-

penale, in quanto l’art. 10 bis del d.lgs. 74/2000, essendo stato introdotto nel dicembre del 2004, non può applicarsi in relazione agli omessi versamenti relativi
al 2004.
Il reato di omesso versamento, secondo la tesi proposta, si perfeziona nel
momento in cui scade il termine ultimo per il versamento, ma punisce colui che
omette di versare l’imposta la cui trattenuta è stata certificata.
Pertanto, avendo il Carenza rilasciato la certificazione nel 2004,
l’applicazione della norma penale, introdotta nel 2005, configurerebbe una non
possibile applicazione reatroattiva della norma incriminatrice penale.

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b. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione: nullità della sentenza ex art.606, comma 1, lett.b) ed
e) cod. proc. pen.
L’imputato lamenta che la Corte di Appello avrebbe ritenuto infondato il motivo con cui in appello è stata fatta valere la mancanza di dolo.
Secondo il ricorrente il dolo nei delitti omissivi, qual é quello in questione,
non dovrebbe essere presunto, ma dovrebbe accertarsi la conoscenza
dell’obbligo la cui violazione è penalmente rilevante.

dalla Corte all’art.5 cod. pen. che sancisce l’irrilevanza del’errore di diritto.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo d’impugnazione, riguardante l’applicabilità al caso
concreto della fattispecie prevista come reato dall’art. 10 bis D.L.vo 74/2000,
entrata in vigore dal 1 gennaio 2005, sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte, a dirimere il contrasto precedentemente intervenuto anche in
seno a questa Sezione e quindi a verificare se l’art. 10-bis d.lgs 10 marzo 2000,
n. 74, inserito dall’art. 1, comma 414, legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed entrato in vigore in data 10 gennaio 2005 — il quale punisce con la reclusione da
sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila
Euro per ciascun periodo di imposta — si applichi anche alla omissione, entro la
scadenza del 31 ottobre 2005 (prevista quale termine per la presentazione della
dichiarazione mod. 770/2005 ordinario), dei versamenti delle ritenute relative

Sul punto viene evidenziata l’assoluta incomprensibilità del richiamo fatto

all’anno 2004, che dovevano essere, sotto comminatoria di sanzione amministrativa, e non sono stati, effettuati nel corso del 2004 alle singole scadenze mensili
previste; ovvero se, in alternativa, debba ritenersi che l’illecito consumatosi alla
data delle singole scadenze mensili del 2004, punibile solo con la sanzione amministrativa vigente all’epoca della sua consumazione, precluda l’applicazione, in
relazione ai fatti che ne costituiscono oggetto, della nuova norma penale.
Ebbene le Ss.UU. hanno affermato il principio di diritto secondo cui il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del
2000), entrato in vigore il 1 gennaio 2005, che punisce il mancato adempimento
dell’obbligazione tributaria entro il termine stabilito per la presentazione della di-

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chiarazione annuale di sostituto d’imposta relativa all’esercizio precedente, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all’anno 2004, senza che ciò
comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale (così Sez.
U, n. 37425 del 28/03/2013, Favellato Rv. 255760).
Ritiene tuttavia il Collegio che la sussistenza di un contrasto interpretativo
della norma all’atto della proposizione del ricorso per Cassazione (in data
21.12.2012), solo successivamente risolto dalle Sezioni Unite di questa Suprema
Corte, renda il motivo di doglianza infondato, ma non manifestamente infondato,

del reato per prescrizione.

3. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso.
La Corte territoriale, infatti, ha coerentemente e logicamente risposto in motivazione (cfr. pagg. 4-5 del provvedimento impugnato) in ordine alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato.
Questa Suprema Corte ha peraltro avuto in più occasioni modo di sottolineare come I reato di omesso versamento, da parte del sostituto d’imposta, delle
ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in quanto è
solo con il maturare di tale termine che si verifica l’evento dannoso per l’erario,
previsto dalla fattispecie penale, ed è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva. (così sez. 3 n. 25875 del
26.5.2010, Olivieri, rv. 248151, sentenza in cui questa Corte ha anche precisato
che non v’è continuità normativa con il reato di omesso versamento delle ritenute d’acconto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall’abrogato
art. 2, D.L. n. 429 del 1982, conv. con modd. della legge n. 516 del 1982; conf.
sez. 3, n. 47606 del 4.4.2012, P.M. e P.G. in Proc. Veri, rv. 253946).
Tale dolo generico è integrato dalla consapevole scelta
di omettere i versamenti dovuti. Ne consegue che, accertata tale volontarietà,

con le conseguenze di cui si dirà di qui a poco in ordine all’intervenuta estinzione

non è necessaria una esplicita motivazione sull’esistenza del dolo.

4. In ragione della non manifesta infondatezza delle proposte doglianze indicate in premessa sub a) questa Corte di legittimità non può che prendere atto
che, non risultando nel corso del processo essere intervenute sospensioni della
prescrizione, il termine massimo di prescrizione è decorso il 1.3.2013.
S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per
essersi il reato ascritto all’odierno ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.

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P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato residuo
estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014.

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