Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11862 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11862 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KUGLER WALTER N. IL 13/04/1965
WAGGER RICHARD N. IL 18/09/1954
avverso la sentenza n. 52/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Receo PoeecA,Ve,
che ha concluso per
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Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Trento sez. dist. di Bolzano, pronunciando nei
confronti degli odierni ricorrenti WAGGER RICHARD e KUGLER WALTER, con sentenza del 7/6/2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano
Sezione distaccata di Brunico, dichiarava non doversi procedere, per intervenuta
prescrizione, per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto
dall’art. 110 cod. pen. e dall’art.8 D.L.vo 74/2000, fatti commessi in Brunico a
luglio e novembre 2004, e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture

74/2000, per i fatti commessi in Brunico nell’ottobre 2004, mentre confermava
la condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per
operazioni inesistenti previsto dall’art.110 cod. pen. e dall’art. 2 D.L.vo 74/2000,
per i fatti commessi in Brunico nell’ottobre 2005 in corrispondenza al giorno di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi IVA. Riduceva la pena a
mesi quattro e gg.10 di reclusione ciascuno, confermando nel resto.
Il Giudice di prime cure aveva dichiarato gli imputati responsabili dei reati
sopra indicati e li aveva condannati, ciascuno, alla pena di mesi 6 di reclusione,
nonché al pagamento delle spese del procedimento. Applicava le pene accessorie
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per
la durata di sei mesi, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
per un anno, l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno e l’interdizione perpetua dall’Ufficio di componente di
commissione tributaria. Ordinava la pubblicazione della sentenza e la sospensione condizionale della pena per anni cinque.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto gli imputati colpevoli dei reati contestati nella qualità di amministratori di fatto delle società Rienzbau spa e Sudtiroler Tauschborse srl, ritenendo provato l’esercizio di tale ruolo, da parte degli
stessi.

per operazioni inesistenti, previsto dall’art.110 cod. pen. e dall’art.2 D.L.vo

2. Proponevano ricorso per Cassazione, con atti separati, personalmente gli
imputati, deducendo i medesimi motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att.,
cod. proc. pen.
a. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
I ricorrenti rilevano che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in
ordine ai motivi di impugnazione limitandosi a recepire le considerazioni del perito dr. Alessandro Steiner, già fatte proprie dal primo giudice, richiamando le testimonianze, senza fornire alcun apporto di valutazione critica.

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I motivi di appello cui i ricorrenti fanno riferimento e cui non sarebbe stata
fornita risposta sono “la materialità del reato, l’insussistenza, l’erronea qualificazione della fattura n.22 del 20/7/2004 emessa da Rienzbau Sri come inesistente”, e “la carenza probatoria in ordine alle vesti di amministratore di fatto in
Rienzbau Spa di Richard Wagger”.
b. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.
I ricorrenti ritengono che trattandosi di reato proprio il soggetto che ne ven-

rappresentanza della società. Nel caso di specie, invece, la dichiarazione iva veniva invece firmata dal teste Brunner, all’epoca amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione e socio della società.
La consumazione del reato sarebbe avvenuta solo con la presentazione della
dichiarazione. L’eventuale contributo all’emissione della fattura non sarebbe sufficiente, secondo quanto si sostiene, per la configurabilità del reato.
Pertanto a nulla rileverebbero tutte le testimonianze assunte in ordine al
ruolo del ricorrente in sede di emissione della fattura.
La Corte avrebbe poi omesso di pronunciarsi sull’attendibilità del teste Brunner.
I ricorrente lamentano anche l’assoluta carenza di prova sull’elemento soggettivo del reato, nella pecie in punto di dolo specifico.

Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non appare manifestamente infondato nella parte in cui ci si
duole della mancanza di motivazione, in particolar modo laddove nelle poche righe di cui consta la stessa ci si limita a richiamare gli esiti della perizia e delle testimonianze, senza fornire specifiche e critiche risposte agli articolati motivi di
gravame che erano stati proposti, in particolar modo in relazione al ruolo svolto
dai ricorrenti nelle società e alla effettiva inesistenza della fattura n. 22 del
20.7.2004.
Peraltro, la Corte d’Appello di Trento sez. dist. di Bolzano, nella scarna sentenza impugnata, nemmeno richiama per relationem la ben più articolata e completa pronuncia di primo grado.

2. In ragione della non manifesta infondatezza delle proposte doglianze
questa Corte di legittimità non può che prendere atto che, non risultando nel

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ga ritenuto responsabile debba necessariamente essere investito dei poteri di

corso del processo essere intervenute sospensioni della prescrizione, il termine
massimo di prescrizione è decorso il 30.4.2013.
S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per
essersi il residuo reato ascritto agli odierni ricorrenti estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato residuo
estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014.

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