Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11856 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11856 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Filat Vali Andrei, nato in Romania il 21/02/1992,
avverso la sentenza 4/06/2013 del Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata
di Cerignola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenica Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona dei

Sostituto

Procuratore generale, Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 4/06/2013, il Tribunale di di Foggia, Sezione

Distaccata di Cerignola, applicava, ex art. 444

a Filat Vali Andrei, la

pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed €.400,00 di multa per
ricettazione.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo il vizio

di motivazione assente o insufficiente.

1

Data Udienza: 27/02/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Le parti, infatti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del

proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al
prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase
procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione „del fatto,
all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di
applicazione della pena (Cass. Sez. I, Sentenza n. 6898/1997 e n.
6545/1998).

3.

L’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare

valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato
(Cass. 5″ 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione
della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiannento formulata per il
fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione; l’accusa, come giuridicamente qualificata„ non può essere
rimessa in discussione (Cass. 6″ 2.3.99 n. 2815, ud. 2.1.1.99, rv. 213471).
Occorre, poi, rilevare che l’obbligo di motivazione da parte del giudice è
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00,
RM. in proc. Cricchi) e quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. conformemente ai criteri dì legge. Inoltre è
pacifico che: “in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura
finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale
così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti,
indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi.” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999 ) R.v. 216373; Sez.
6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

4.

Nel caso di specie il giudice ha correttamente adempiuto all’obbligo
2

giudice non possono più recedere dal patteggiannento e non possono

della motivazione nei termini di cui sopra.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

186 del 2000, si stima equo determinare in euro 2.000,00.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 27 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.

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