Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11854 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11854 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

Data Udienza: 27/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Pepe Salvatore, nato a Pagano il 9/11/1978;
Mercadante Luigi, nato a Salerno 1’11/10/1985;
Noschese Valerio, nato a Salerno il 15/8/1990;
Sorrentino Marco, nato a Pagani il 24/2/1975;
Sorrentino Francesco, nato a Sant’Egidio del Monte Albino 1’8/1/1949;
Montella Antonio, nato a Villaricca 1’8/2/1973;
Pisciotta Enrico, nato a Pagani il 26/12/1982;
Bonaventura Pantaleone, nato a Scala il 26/4/1959;
Del Giusto Ivan, nato a Salerno il 23/9/1989;
Mauriello Giovanni, nato a Qualianol’11/5/1959;
Milo Marco, nato a Salerno il 24/1/1989;
Pisciotta Michele, nato a Nocera Inferiore il 29/11/1977;
Pisciotta Enrico, nato a Pagani il 26/12/1982;
Napoletano Gennaro, nato a Nocera Inferiore il 12/8/1968
avverso la ordinanza 17/6/2013 del Tribunale per il riesame di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi di

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•■■•••■■..–

Sorrentino Francesco, Mercadante, Montella, Mauriello, Noschese,
il rigetto dei ricorsi di Pisciotta Michele, Bonaventura Pantaleone, Pisciotta
Enrico, Milo Marco, Sorrentino Marco, Pepe Salvatore, Napolano Gennaro,
Del Giusto;
uditi l’avv. Pierluigi Spatafora, l’avv. Daniela Ceci, l’avv. Luigi Gargiulo

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 17/6/2013 Il Tribunale per il riesame di

Salerno, in parziale accoglimento dell’atto di appello proposto dal Pm della
Procura della Repubblica di Salerno avverso l’ordinanza cautelare emessa il
12-4-13 dal GIP del Tribunale di Salerno, così ha deciso:
A.

Riforma l’ordinanza impugnata emessa il 12-4-13 dal GIP

del tribunale di Salerno, sostituendo la disposta

misura degli arresti

domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere a :
1) Sorrentino Francesco,
2) Pisciotta Michele,
3)

Pisciotta Enrico,

4) Pepe Salvatore, dei quali ordina la cattura;
B.

Annulla l’ordinanza impugnata emessa il 12-4-13 dal GIP del tribunale

di Salerno (che ha rigettato la richiesta cautelare del Prn per assenza di
esigenze cautelari) e applica la misura della custodia cautelare in carcere a
:1) Mauriello Giovanni,
2) Montella Antonio,
3) Napolano Gennaro,
4) Sorrentino Marco,
5) Del Giusto Ivan, dei quali ordina la cattura;
C.

Annulla l’ordinanza impugnata emessa il 12-4-13 dal GIP del tribunale

di Salerno (che ha rigettato la richiesta cautelare del Pm per assenza di
esigenze cautelari) e applica la misura degli arresti ctomiciliari, con la
prescrizione di non comunicare con persone diverse da quelle che con loro
coabitano o che li assistono, a: Bonaventura Pantaleone;
D.

Annulla l’ordinanza impugnata emessa il 12-4-13 dal GIP del tribunale

di Salerno (che ha rigettato la richiesta cautelare del Pm per assenza di gravi
indizi di colpevolezza ) e applica la misura della custodia cautelare in carcere

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che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

a : Noschese Valerio, del quale ordina la cattura .
E.

Annulla l’ordinanza impugnata emessa il 12-4-13 dal GIP del tribunale

di Salerno ( che ha rigettato la richiesta cautelare del Pm per assenza di
gravi indizi di colpevolezza) e , per l’effetto, applica la misura degli arresti
domiciliari , con la prescrizione di non comunicare con persone diverse da
quelle che con loro coabitano o che li assistono, a:
1) Milo Marco,

F.

Rigetta e/o dichiara inammissibile, secondo quanto precisato

nella parte motiva, l’atto di appello nel resto e„ per l’effetto, conferma il
provvedimento impugnato del 12-4-13 del GIP del Tribunale di Salerno nei
confronti di 1) Milo Marco, 2) Mauriello Giovanni, 3) Bonaventura Antonio, 4)
Avitabile Salvatore, 5) Donniacuo Antonio, 6) Mauriello Crescenzo, 7) Di
Lieto Alfonso, 8) Sorrentino Marco, 9) Petti Giuseppe, 10) Pepe Alfonso.

2.

Il Tribunale sostanzialmente accoglieva l’appello del P.M. procedendo

a riqualificare il reato associativo di cui al capo A) nel delitto di cui all’art.
416 bis cod. pen., contestato ad alcuni indagati, adottando le statuizioni
conseguenti. Il Tribunale, altresì, procedeva ad una differente valutazione in
ordine all’esistenza ed alla gravità delle esigenze cautelari, in relazione alla
posizione di altri indagati, con le conseguenti statuizioni.

3.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso tutti gli interessati per

mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

4.

Sorrentino Francesco deduce erronea applicazione della legge penale

in relazione all’art. 416 bis, dolendosi che il Tribunale abbia ritenuto
sussistente l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 416 bis sulla base della mera
caratura criminale di Sorrentino Francesco, valorizzando la volontà di
attentare alla vita di Greco Vincenzo al fine di stabilire un predominio sul
territorio gestito da quest’ultimo, senza tener conto che il conflitto con il
Greco nasceva da motivi di natura prettamente personale, a causa della
relazione che quest’ultimo aveva intrapreso con la moglie di Sorrentino
Giuseppe, disonorando tutta la famiglia.

5.

Pisciotta Michele e Pisciotta Enrico

propongono ricorso cori un unico

atto per mezzo dell’avv. Vincenzo Calabrese; Pisciotta Enrico altresì propone

3

2) Mercadante Luigi

ricorso con un ulteriore atto a firma dell’avv. Alessandro Samrnarco.
5.1

Per quanto riguarda il primo atto, con riferimento aNa posizione di

Pisciotta Michele, la difesa contesta la sussistenza dei presupposti del reato
di cui all’art. 416 bis cod. pen., richiamando le osservazioni del Gip sul
difetto della “capacita di proiezione esterna” del gruppo, non essendo mai
stati realizzati i fatti più eclatanti programmati (attentati incendiari ed
omicidi) e si duole che il Tribunale abbia censurato le conclusioni del Gip con

5.2

Con riferimento alla posizione di Pisciotta Enrico, la difesa si duole che

il Tribunale abbia ritenuto sussistente la doppia presunzione di cui all’alt.
275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento al reato di cui all’art. 74 D.p.r.
309/90, malgrado la sentenza n. 231/2011 della Corte Costituzionale.
5.3

Con l’atto a firma dell’avv. Sammarco, Pisciotta Enrico deduce il vizio

della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi con
riferimento ai reati di cui al capo B) ed al capo M) e si duole di violazione di
norme processuali, in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
particolare eccepisce che erroneamente il Tribunale ha applicato al prevenuto
la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., malgrado
la sentenza della Corte costituzionale n. 231/2011 l’abbia esclusa con
riferimento all’art. 74 D.p.r. 309/90.

6.

Pepe Salvatore propone ricorso con due separati atti, l’uno a firma

dell’avv. Luigi Calabrese, l’altro a firma dell’avv. Antonio Samo.
7.1

Con l’atto a firma dell’avv. Calabrese, il ricorrente deduce violazione

di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 416 bis cod. pen. Al
riguardo eccepisce che nella fattispecie non ricorrono gli estremi
dell’associazione camorristica per difetto della proiezione esterna del
programma delittuoso, come rilevato dal Gip e si duole di motivazione
illogica da parte del Tribunale.
7.2

Con l’atto a firma dell’avv. Sarno, la difesa deduce cinque motivi di

gravame. Con il primo e secondo si duole di violazione di legge in relazione
all’art. 416 bis cod. pen. e vizio della motivazione sul punto, sviluppando
argomenti analoghi al primi ricorso. Con il terzo e quarto motivo deduce
violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della
motivazione in relazione alla partecipazione di Pepe Salvatore
all’associazione per delinquere contestata. In particolare si duole che il
Tribunale abbia tratto elementi di convincimento in ordine alla partecipazione

4

una motivazione apodittica ed inconsistente.

del prevenuto all’associazione camorristica prendendo in considerazione la
sua partecipazione al reato di cui al capo f), eccedendo che il fatto in oggetto
non poteva essere posto a suo carico dal momento che tale reato non gli era
stato contestato. Quanto al reato sub t), contesta che il fatto avesse
carattere estorsivo per difetto di minaccia. Con il quinto motivo si duole che
il Tribunale abbia considerato come confessione stragiudiziale la
conversazione con il fratello Alfonso intercettata il 28/1/2009, eccedendo che

7.

Sorrentino Marco solleva un unico motivo di ricorso con il quale

deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di
cui all’art. 416 bis cod. pen., anziche 416, e vizio della motivazione sul
punto, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle proposte dalla difesa di
Pisciotta e Pepe Salvatore.

8.

Napolano Gennaro deduce violazione di legge e vizio della

motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelarí ed
in relazione al giudizio di sola adeguatezza della misura carceraria. Al
riguardo deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, reputando
che l’aggravante di mafia ha una “valenza assoluta ed insuperabile” quanto
alle esigenze cautelari, senza tener conto che la presunzione di sussistenza
delle esigenze cautelari non ha mai avuto caattere insuperabile dal momento
che essa si applica «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari>>. Il Tribunale sarebbe incorso in un
secondo errore di diritto per aver invocato la presunzione di adeguatezza
della sola misura carceraria, ignorando la sentenza n. 57/2013 della Corte
Costituzionale.

9.

Mauriello Giovanni si duole che sia stata emessa nei suoi confronti la

misura custodiale in relazione al reato di spaccio di cui al capo k), eccedendo
che non sussiste il quadro di gravità indiziaria e non sussistono le esigenze
cautelari, in considerazione del tempo trascorso dal fatto.

10.

Bonaventura Pantaleone propone un unico motivo di ricorso cori il

quale deduce il vizio della motivazione in relazione all’applicazione della
misura cautelare degli arresti domiciliari ed alla sussistenza delle esigenze
cautelari. Al riguardo eccepisce che i fatti sono accaduti nel 2009 e che non

il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilità di una millanteria.

risultano ricadute nel reato, contestando pertanto la sussistenza delle
esigenze cautelari.

11.

Del Giusto Ivan deduce vizio della motivazione in relazione all’entità

della misura applicata ed alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché
travisamento della prova in relazione alla valutazione del certificato penale
dell’indagato. In particolare contesta che sia stata pronunciata a suo carico

12.

Milo Marco deduce violazione di legge in relazione all’art. 273 cod.

proc. pen. contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in
ordine alle rapine di cui ai capi O) e P). Al riguardo si duole che ji Tribunale
abbia fatto derivare la gravità indiziaria per le rapine contestate da quella
per il furto del ciclomotore sulla base di mari automatismi, non facendo buon
governo delle regole che guidano la formazione della prova.

13.

Noschese Valerio, con riferimento alla rapina di cui al capo O), deduce

violazione di legge in relazione all’art. 273 cod. proc. pen e vizio della
motivazione sul punto. Al riguardo si duole che il Tribunale abbia attribuito al
Noschese il ruolo di “palo” solo sulla base di una conversazione intercettata
all’interno dell’autovettura di Luigi Mercadante t nonostante lo stesso
ammetta di “non aver fatto niente” e rivendichi una quota del bottino
soltanto perche “sta senza soldi”. Contesta inoltre la gravità degli elementi di
prova con riferimento alla rapina di cui al capo P). Quanto alle esigenze
cautelari, ne contesta la sussistenza, trattandosi di fatti commessi cinque
anni fa, e si duole che il Tribunale non abbia ritenuto adeguata la custodia
domiciliare.

14.

Mercadante Luigi, con riferimento al capo P) della rubrica, deduce

violazione di legge in relazione all’art. 273 e vizio della motivazione sul
punto. In proposito richiama la motivazione del Gip che non aveva ritenuto
gli elementi indiziari sufficienti per comporre il quadro di gravità indiziaria.
Contesta, inoltre, la sussistenza di esigenze cautelari a 5 anni di distanza dai
fatti e si duole che il Tribunale abbia valutato la pericolosità del prevenuto
soltanto sulla base del certificato penale, senza tener presente che,
successivamente alla commissione del reato, il Tribunale di sorveglianza lo
ha ammesso alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, conclusa

6

condanna all’ergastolo per fatti commessi quando era ancora minorenne.

positivamente.

15.

Montella Antonio deduce violazione dell’art. 273 cod. proc. peri, per

l’insussistenza di gravi indizi in ordine al fatto di spaccio contestato, nonché
violazione dell’art. 274 per inesistenza delle esigenze cautelar’, come rilevato
dal Gip, dato il lungo periodo di tempo trascorso

1.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio :::ondivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate„ trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;

2)

l’assenza di

illogicità evidenti, ossia

argomentazioni rispetto al fine giustificativo

la congruità delle

del provvedimento”. (Cass.

Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
3)

Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa

7

CONSIDERATO IN DIRITTO

l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità

20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566). Tanto premesso, si può passare
all’esame delle singole posizioni, seguendo l’ordine adottato dal Tribunale.

4)

Sorrentino Francesco. Insieme ad altri ricorrenti contesta la

riqualificazione operata dal Tribunale per il riesame del fatto associativo
nell’ipotesi di reato di cui all’art. 416 bis cod. peri., ma le osservazioni del
ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno
emergere profili di manifesta illogicità della stessa. In particolare il Tribunale
ha preso in considerazione che i progetti omicidiari nei confronti di Steri
Anna Rita e Greco Vincenzo traevano origine da esigenze di vendette
private, osservando che, comunque, incidevano sul buon nome criminale
della famiglia, contribuendo così a rafforzare la capacità di intimidazione del
gruppo criminale, ciò che costituisce il nucleo differenziale fra l’associazione
a delinquere e quella di tipo mafioso. Di conseguenza il ricorso di Sorrentino
Francesco deve essere rigettato.

5)

Pisciotta Michele contesta la sussistenza degli estremi del reato di cui

all’art. 416 bis cod. pen. per difetto della “capacita di proiezione esterna”
del gruppo, essendo i fatti più eclatanti (incendi„ omicidi) rimasti allo stadio
di programma mai realizzato. Anche in questo caso le censure del ricorrente
non scalfiscono la solidità della motivazione e non fanno emergere profili di
manifesta illogicità della stessa, mentre, in punto di diritto, risultano
destituite di fondamento.

6)

In tema di distinzione fra associazione semplice e associazione di

tipo mafioso, questa Corte ha rilevato che l’associazione di tipo mafioso si
connota rispetto all’associazione per delinquere per la sua capacità di
proiettarsi verso l’esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna
e si espande, per l’assoggettamento e l’omertà che è in grado di

8

della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. 1A seni. n. 1700 del

determinare diffusivamente nella collettività insediata nell’area di
operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve
possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da
soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 35627 del 18/04/2012. Ud.(dep.18/09/2012 ) Rv.
253457). Circa le caratteristiche della proiezione esterna la S.C. ha
precisato che per qualificare come mafiosa un’organizzazione criminale è

solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai
propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati
all’organismo criminale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5888 del 10/01/2012 Cc.
(dep.15/02/2012 ) Rv. 252418).

7)

Nel caso di specie l’ordinanza impugnata ., trattando delle varie

posizioni relative alla contestazione sub A), ha ben ev:denziato la capacità
di

proiezione

esterna

della

carica

intimidatrice

dell’associazione,

evidenziando – fra l’altro – come il progetto di attentato alla vita di Greco
Vincenzo non si sia compiuto solo perchè sventato dall’intervento casuale
delle forze dell’ordine. Non può dubitarsi, pertanto, che l’associazione per
delinquere contestata a Sorrentino Francesco, Pisciotta Michele, Pepe
Salvatore e Sorrentino Marco riscontri i requisiti previsti dall’ari:. 416 bic
cod. pen. Di conseguenza il ricorso di Pisciotta Michele deve essere
rigettato.

8)

Per quanto riguarda la posizione di Pisciotta Enrico, le censure

relative alla sussistenza della gravità del quadro indiziario per i reati sub B)
e M) sono inammissibili perchè generiche.
Sono infondate le censure in punto di pericolosità sociale.

Al riguardo

occorre precisare che la presunzione di adeguatezza della sola misura
carceraria è stata scalfita dalla sentenza n. 231/2011 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in
cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì,
l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso

9

necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il

concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure. Nel caso di specie il Tribunale, nel caso di
specie, pur richiamando la doppia presunzione (di pericolosità e di
adeguatezza della sola misura carceraria) di cui all’art. 275„ 3 .° cornma, cod.
proc. pen., con riferimento al reato di cui all’art. 74 DPR 309/90, ha
esplicitamente motivato sulla sussistenza in concreto – delle esigenze
cautelari, richiamando la personalità del prevenuto, quale emergente dal

indirettamente motivato sulla adeguatezza della sola misura carceraria,
osservando che il prevenuto ha dimostrato una elevata ed ‘incoercibile”
pericolosità. Nè, d’altro canto il ricorrente è stato capace di indicare specifici
elementi dai quali risulti che le esigenze ca:utelari possono essere
soddisfatte con altre misure.

9)

Pepe Salvatore. Sono infondate le censure relative alla insussistenza

dei requisiti dell’associazione per delinquere di tipo mafioso per i motivi già
esposti trattando della posizione di Sorrentino Francesco e Pisciotta Michele.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di ricorso in punto di partecipazione
di Pepe Salvatore al sodalizio criminoso, le censure non sono ammissibili in
quanto postulano, sul punto dell’accertamento del quadro indiziario,
considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità,
risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa
Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice dei merito.
In particolare la motivazione regge nel suo impianto logico, anche
espungendo le osservazioni del Tribunale in ordine alla partecipazione del
prevenuto al reato di cui al capo f), che – sia pure per errore – non risulta
contestato. Infatti il quadro indiziario a carico dei Pepe è basato
essenzialmente sull’intercettazione ambientale del 28/1/2009 effettuata
nell’auto di Pisciotta Michele, elemento indiziario che, per la sua genuinità, è
idoneo a riscontrare il quadro di gravità indiziaria richiesto per l’applicazione
delle misure cautelari. Di conseguenza il ricorso di Pepe Salvatore deve
essere rigettato.

10)

Sorrentino Marco. Le censure in ordine all’insussistenza dei requisiti

dell’associazione per delinquere di tipo mafioso sono infondate per i motivi
già esposti trattando della posizione di Sorrentino Francesco e Pisciotta
Michele. Di conseguenza il ricorso di Sorrentino Marco deve essere

10

suo certificato penale ed il suo comportamento criminale ed ha

rigettato.

11)

Napolano Gennaro. Il ricorso è fondato in punto di esigenze

cautelari. Nel caso di specie il Tribunale ha disposto la misura della custodia
cautelare in carcere, valutando che l’aggravante del metodo mafioso, di cui
all’art. 7 del D.L. 152/1991, pone una presunzione di pericolosità che <

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