Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11850 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11850 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Vetro Carmelo nato a Sciacca, il 7.05.1985
Avverso il provvedimento in data 10.10.2013, emesso dal Tribunale del Riesame di Agrigento,
con il quale è stata disposta la partecipazione al dibattimento del detenuto Vetro Carmelo,
mediante collegamento a distanza, con il sistema della videoconferenza.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Giovanni Diotallevi
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Roberto Aniello, il quale ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Vetro Carmelo ricorre avverso il provvedimento, in data 10.10.2013, del Tribunale del Riesame
di Agrigento, con il quale è stata disposta la partecipazione al dibattimento del ricorrentedetenuto mediante collegamento a distanza, con il sistema della videoconferenza.
A sostegno dell’impugnazione finalizzata ad ottenere annullamento del provvedimento, deduce:

a) Violazione art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione del
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 11/02/2014

Il ricorrente lamenta l’adozione di una motivazione apparente, sostenendo che il Tribunale
abbia recepito integralmente e acriticamente le ragioni evidenziate nella richiesta del P.M. e
nella nota del Direttore del D.A.P. del Ministero della Giustizia emessa in relazione al presente
caso, realizzando così una motivazione “per relationem”
Evidenzia, altresì, le ricadute negative della decisione del Tribunale sia sul piano della necessità
di trasferire in altra sede il detenuto, che su quello del pregiudizio alla celerità del
procedimento, posto che per permettere la partecipazione a distanza del Vetro, lo stesso
dovrebbe comunque essere trasferito in un istituto penitenziario diverso da quello in cui è

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile

2. Questa Corte ha stabilito che “la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale
è da considerarsi legittima quando: faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui
motivazione risulti congrua rispetto alla esigenza di giustificazione propria del provvedimento
di destinazione; fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle
ragioni del provvedimento di riferimento, ritenendole coerenti con la sua decisione; l’atto di
riferimento sia conosciuto dall’interessato o almeno a lui ostensibile (Cass. 28/1/2008, n.
4181; Cass. n. 14830/2012)” (Cass. Pen. sez. III, ordinanza n. 9572/2013); e ancora: “la
motivazione per relationem è ammessa quando rinvia ad altri provvedimenti dello stesso
procedimento, perché in tal caso è possibile per il giudice dell’impugnazione controllare l’iter
logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata, attraverso l’esame degli atti contenuti
nel fascicolo processuale. Non è invece consentita quando rinvia a provvedimenti di altri
procedimenti, che non possono essere attinti dal giudice dell’impugnazione, il quale è così
impedito di esercitare il controllo che gli compete. In tal caso la motivazione è propriamente
mancante (appunto perché non è contenuta nel testo del provvedimento impugnato e
nemmeno negli altri atti del relativo procedimento)” (Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 33648,
25.05.2001);

3. Le ulteriori censure proposte sono meramente ipotetiche, non essendo stato dimostrato che,
in concreto, la partecipazione mediante videoconferenza comporti ritardi insostenibili nella
celebrazione del processo;

Sulla base di queste considerazioni va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma

attualmente detenuto, poiché sprovvisto delle necessarie apparecchiature.

che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il C

liere estensore

Il Presi

Gio ■)

• Diotallevi

An i o Prst.ino

Roma,f11 febbraio 2014

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