Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11849 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 11849 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Genova,
nel procedimento nei confronti di
Madrignani Marco, nato a La Spezia il 12/11/1959,
avverso la sentenza del 05/06/2013 del G.I.P. del Tribunale della Spezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato Avv. Giovanni Tori, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.6.2013 il G.I.P. del Tribunale della Spezia applicò, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed

é

300,00 di multa, pena sospesa, a Madrignani Marco, imputato di due reati di
estorsione, unificati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti
generiche e quella del risarcimento del danno e con la diminuente per il rito.

Data Udienza: 04/02/2014

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Genova deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,
in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62
n. 6 cod. pen., poiché il risarcimento del danno deve essere integrale, compreso
il danno morale e la valutazione fra la corrispondenza dal danno e la transazione
deve essere effettuata dal giudice. Il tribunale non avrebbe compiuto alcuna
valutazione sul punto.

1. Il ricorso è inammissibile.
In tema di patteggiamento, l’accordo delle parti sulla pena non può essere
oggetto di recesso ed è, pertanto, inammissibile l’impugnazione del procuratore
generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall’accordo, non
potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la
sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di
impugnazione, un potere che non spetta alle parti. (Cass. Sez. 6, Sentenza n.
28427 del 12/03/2013 dep. 01/07/2013 Rv. 256455. Nella specie il Procuratore
generale aveva presentato ricorso per cassazione lamentando l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 73, comma quinto,
d.P.R. 309 del 1990).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 04/02/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA