Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11848 del 04/02/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11848 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL MOUSAOUI AHMED N. IL 02/10/1976
avverso la sentenza n. 10257/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
30/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIUI rIANO CASUCCI;
lette/te le conclusioni del PG Dott.
k-a.4 Ivo I 9-9-o
tAt.,
Uditi difensor Avv.;
utit4AA;
Data Udienza: 04/02/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 maggio 2013, il Tribunale di Roma, IX sezione penale,
applicava, sull’ accordo delle parti a norma dell’ art. 444 cod. proc. pen., la pena di
otto mesi di reclusione e trecento euro di multa nei confronti di El Mousaoui Ahmed
in ordine al reato di utilizzo indebito di carte di credito di cui non era titolare (art.
55 D.Igs. 21.11.2007 n. 231.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordoine alle
circostanze dimostrative dell’ innocenza dell’ imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per genericità, perché a fronte della motivazione della
sentenza impugnata, che ha indicato gli elementi di prova a carico costituiti in
particolare dai verbali di perquisizione e sequestro delle carte di credito nonché
dalla denuncia della persona offesa, il ricorrente si è limitato a lamentare la
mancata considerazione di elementi e circostanze di fatto “eventualmente” idonee a
dimostrare l’ innocenza dell’ imputato, senza alcuna indicazione specifica di tali
circostanze, in violazione quindi dell’ art. 581 lett.
c)
cod. proc. pen. che impone, a
pena di inammissibilità a norma del successivo art. 591, l’ indicazione specifica
degli elementi di fatto e delle ragioni in diritto a sostegno di ogni richiesta.
Segue la condanna dell’ imputato al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione di profili di colpa rinvenibili
nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in C 1.500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 4 febbraio 2014
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I’ annullamento ai sensi dell’ art. 606 c. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli