Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11847 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11847 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ndreca Elson, nato a il 02/04/1990
avverso l’ordinanza del 29/08/2013 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24.7.2013 il G.I.P. del Tribunale di Padova dispose la
custodia cautelare in carcere di Ndreca Elson indagato per rapina aggravata ai
sensi dell’art. 628 comma 3 e 61 n. 5 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza l’indagato propose istanza di riesame, ma il
Tribunale di Venezia la rigettò e confermò il provvedimento cautelare impugnato
con la richiesta.

Data Udienza: 04/02/2014

3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione alla adeguatezza della misura degli
arresti domiciliari anziché della custodia in carcere anche in
considerazione dello stato di salute dell’indagato, posto che lo stesso fu
ricoverato in pericolo di vita e che il 14.8.2013 il medico segnalò
l’esigenza di evitare la frequenza di ambienti promiscui e a rischio
infezioni; il Tribunale non avrebbe valutato la compatibilità della
detenzione in carcere con lo stato di salute; le esigenze cautelari non
sarebbero attuali e concrete; il pericolo di reiterazione sarebbe escluso

2. violazione della legge processuale poiché gli atti trasmessi al Tribunale il
23.8.2013 riguardavano il riepilogo dlele indagini effettuate e non sono
stati trasmessi gli atti posti a fondamento della ordinanza cautelare, quali
l’annotazione di servizio, i verbali di arresto e sequestro; il Tribunale ha
ritenuto che gli atti si erano aggiunti a quelli già trasmessi per altro
indagato e presenti in cancelleria, ma tali atti non erano stati posti a
disposizione della difesa, in quanto non accorpati al fascicolo e ciò non
avvenne neppure in udienza;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccepita
perenzione della misura posto che l’istanza di riesame era pervenuta al
Tribunale di Padova il 14.8.2013; gli atti del procedimento sarebbero
perciò dovuti pervenire al Tribunale di Venezia entro il 19.8.2013.

Con dichiarazione depositata il 24.1.2014 il difensore ha dichiarato di
rinunziare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non può tenersi conto della rinunzia al ricorso del difensore, poiché non
consta che lo stesso fosse munito di procura speciale che lo autorizzasse a tale
rinunzia.

2. Il terzo motivo di ricorso è generico ed infondato.
La presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria di un tribunale
diverso da quello competente comporta che i termini per la trasmissione degli
atti e per la decisione decorrano dal giorno in cui la richiesta perviene alla
cancelleria del tribunale competente e non da quello dell’originaria
presentazione, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo
intercorrente tra la presentazione o spedizione e la ricezione della richiesta da

2

i

dalle menomazioni patite dall’indagato, ferito nel corso del reato;

parte di quest’ultimo ufficio. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30526 del 08/07/2011
dep. 01/08/2011 Rv. 250911).
Nel motivo di ricorso non si precisa quando la richiesta di riesame è
pervenuta al Tribunale di Venezia e sotto tale profilo il motivo di ricorso è
generico.
Peraltro l’istanza risulta pervenuta al Tribunale di Venezia il 20.8.2013 ed in
tale data quel Tribunale richiese all’autorità procedente la trasmissione degli atti,
pervenuti il 23.8.2013, quindi entro il termine di cui all’art. 309 comma 5 cod.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Non determina la perdita di efficacia della misura cautelare la mancata
trasmissione al tribunale del riesame di un atto rilevante ai fini della sussistenza
della gravità indiziaria (nella specie verbale di ricognizione fotografica
dell’indagato), qualora il difensore, ritualmente avvisato del deposito in
cancelleria dell’ordinanza cautelare, della richiesta del P.M. e degli atti presentati
con la stessa, si sia astenuto dall’indicare in maniera puntuale la specifica
omissione, pur ritenuta riconducibile, nei motivi posti a fondamento dell’istanza
di riesame, ad erronea formazione dell’incarto processuale. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6334 del 17/01/2007 dep. 14/02/2007 Rv. 235714).

4. Il primo motivo di ricorso è generico ed infondato.
Il Tribunale ha motivato l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere in
ragione della gravità del fatto, della preordinazione e della capacità criminale
evidenziata, con conseguente negativo giudizio sulla personalità dell’indagato,
oltre alla mancanza di resipiscenza ed alla non recisione di legami con l’ambiente
criminale nel quale è maturato l’impulso delittuoso. Ha ritenuto che tali esigenza
cautelari non fossero elise dalle condizioni di salute.
Su tale ultimo punto nel ricorso sono allegati solo alcuni esiti di esami clinici
ma non una valutazione medica della dedotta incompatibilità delle condizioni di
salute rispetto al regime di custodia in carcere.
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in
carcere, la previsione di cui all’art. 299, comma quarto-ter, cod. proc. pen.
impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile “fumus” e
cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime
carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non
consentire adeguate cure in carcere. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8462 del
14/02/2013 dep. 21/02/2013 Rv. 255236).

3

proc. pen.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 04/02/2014.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

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