Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11846 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11846 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fanelli Guglielmo, nato a Pescara il 27/7/1974,
avverso l’ordinanza del 20/06/2013 della Corte d’appello dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20.6.2013 la Corte d’appello dell’Aquila dichiarò
inammissibile l’appello proposto da Fanelli Guglielmo avverso la sentenza
18.1.2012 del Tribunale di Pescara.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo che l’appello
non era generico in quanto era comunque richiesta una riduzione della pena, la
concessione delle attenuanti generiche e si lamentava la scarna motivazione
della sentenza di primo grado.

Data Udienza: 04/02/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di impugnazione, i motivi di appello devono essere specifici allo
stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella
libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e
di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione
l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o
meramente dilatorie. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1770 del 18/12/2012 dep.

di appello che si erano limitati ad una generica censura della valutazione
probatoria, rispetto a non meglio specificate dichiarazioni della parte offesa che,
in modo ugualmente generico, venivano censurate di contraddittorietà ed
incoerenza).
Nel caso in esame correttamente la Corte territoriale ha rilevato la genericità
dei motivi di appello in assenza di concrete specificazioni.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/02/2014.

15/01/2013 Rv. 254204. Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibili motivi

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