Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11844 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11844 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GENOVESE PASQUALE N. IL 27/06/1974
avverso l’ordinanza n. 25/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/06/2012
sentitaylazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. kt
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Uditi dif

1.2:

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or Avv.;

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Data Udienza: 10/12/2013

l
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con il provvedimento indicato in
epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata
da GENOVESE PASQUALE contro la sentenza della Corte di assise di
Napoli del 26 gennaio 2005, come modificata con sentenza della Corte
di assise di appello partenopea del 23 marzo 2006, irrevocabile dal 16

rigettato il ricorso presentato per conto dell’imputato).
Il GENOVESE era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio
aggravato di TUONO VINCENZO, il tentato omicidio aggravato di
LEGGIADRO GIUSEPPA ed ACAMPORA GAETANO, e per una serie di
reati accessori (detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo
aggravati e violazione di domicilio aggravata) – fatti commessi in
Ercolano il 12 luglio 2001.

2. Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un
difensore iscritto all’apposito albo spediale) ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 606, lett. B), c.p.p. per erronea applicazione
dell’art. 630, comma 1, c.p.p.;
II – violazione dell’art. 606, lett. B), c.p.p. per erronea applicazione
degli artt. 629, 631 e 634 c.p.p.
Fla concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta redatta in data 12 novembre 2012 il P.G.
ha concluso come riportato in epigrafe.

4. Successivamente è stato rinvenuto nel fascicolo un atto privo di
data e non formalmente depositato in cancelleria, a firma del difensore
del ricorrente, contenente una generica reiterazione delle doglianze
costituenti oggetto di ricorso.

maggio 2007 (data della sentenza della Corte di cassazione che aveva

2

5. All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., dopo
il controllo della regolarità degli avvisi di rito, questa Corte Suprema
ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione
presentata per conto dell’odierno ricorrente fonda essenzialmente sul
rilievo che – mirando la stessa all’affermazione della responsabilità di
un terzo – sarebbe necessario attendere il relativo eventuale giudicato,
per poi far rilevare successivamente, ai sensi dell’art. 630, comma 1,
lett. a), c.p.p., l’eventuale contrasto.

1.1. Nei medesimi sensi ha argomentato il P.G. (cfr. requisitoria
scritta in atti).

2. L’affermazione è, peraltro, frutto di un parziale travisamento del
contenuto dell’istanza, attraverso la quale l’odierno ricorrente invocava
le sopravvenute (in più occasioni) dichiarazioni del correo (e
condannato per i medesimi fatti) SANNINO GERARDO, nelle more
divenuto collaboratore di giustizia, che aveva escluso qualsivoglia
responsabilità del GENOVESE, e quelle di altri due collaboratori di
giustizia, IACOMINO COSTANTINO e SCARRONE AGOSTINO, che
avevano a loro volta escluso la responsabilità del GENOVESE, anche
come prova «nuova» dell’innocenza del GENOVESE.

2.1.

E’ pur vero che le dichiarazioni degli ultimi due pentiti

sembrerebbero attribuire concordemente ad altro soggetto il ruolo
inizialmente attribuito al GENOVESE; tuttavia, le tre dichiarazioni
sembrerebbero concordi (salve le necessarie valutazioni di attendibilità
riservate al giudizio di merito) nell’escludere la responsabilità del
GENOVESE, e come tali legittimano la celebrazione del successivo
giudizio di revisione ex artt. 630, comma 1, lett. c), e 631 c.p.p.

2

l

3
3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio (ex
art. 634, comma 2, c.p.p.) alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di
Napoli per il giudizio.

Così deciso in Roma, udienza camerale 10 dicembre 2013.

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